Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27858 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27858 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 27315-2008 proposto da:
COZZANI

GIGINA, vedova

di

Andreani

Pippino,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA

2,

presso lo studio dell’avvocato ASSENNATO GIUSEPPE
SANTE, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2013
2498

contro

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
..

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

01165400589,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 12/12/2013

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA
LUIGI, FAVATA EMILIA, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n.

321/2008 della CORTE D’APPELLO

di GENOVA, depositata il 29/05/2008 R.G.N. 498/2006;

udienza del 17/07/2013 dal Consigliere Dott. GIOVANNI
AMOROSO;
udito l’Avvocato ASSENNATO GIUSEPPE SANTE;
udito l’Avvocato FAVATA EMILIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 27.3.2006 la sig. Cozzani Gigina proponeva

appello avverso la sentenza del tribunale della Spezia che aveva rigettato la
domanda di riconoscimento della rendita superstiti. Deduceva che il proprio
congiunto Andreani Pippino, titolare di rendita Inail nella misura del 62% per
asbestosi, era deceduto per cause collegabili, con nesso di causalità, alla tecnopatia.
Riteneva in particolare errata la sentenza che aveva ricalcato le conclusioni peritali

della causa o concausa dell’asbestosi in ordine al decesso.
Si costituiva in giudizio l’INAIL che chiedeva il rigetto dell’appello.
Con sentenza del 26 marzo 2008 — 29 maggio 2008 la corte d’appello di
Genova – dopo aver disposto due c.t.u. – rigettava l’impugnazione confermando la
sentenza del tribunale della Spezia e compensando le spese del grado.
Rilevava la Corte territoriale che il c.t.u. (il secondo) aveva riferito che il
decesso era avvenuto per cachessia neoplastica in un organismo globalmente
compromesso dalle metastasi plurime e metabolicamente scompensato dalla
denutrizione e dall’insufficienza renale. In sostanza la patologia asbestosica e più in
generale polmonare non aveva avuto alcuna incidenza sull’accelerazione dell’ex/ius.
3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’originaria ricorrente con
un solo motivo.
Resiste con controricorso la parte intimata che ha depositato anche memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui la ricorrente critica la
sentenza impugnata per aver aderito acriticamente alle conclusioni del secondo
c.t.u… Deduce la ricorrente, in particolare, che in presenza di due consulenze
tecniche d’ufficio disposta nel medesimo grado di appello la corte avrebbe dovuto
spiegare perché aveva inteso disattendere la prima consulenza a lei favorevole per
aderire alla seconda consulenza che aveva rassegnato opposte conclusioni.
2. Il ricorso è fondato.
La doglianza della ricorrente, che non consiste affatto in un mero dissenso
diagnostico, ma si sostanzia in un vizio di motivazione. La corte territoriale.
nell’aderire alle conclusioni del secondo consulente tecnico d’ufficio. non spiega
perché disattende invece le conclusioni del primo consulente tecnico.
E’ vero che questa Corte (Cass., sez. Il, 24 marzo 2000, n. 3517) ha affermato
che il giudice che aderisca alle conclusioni di una delle due consulenze espletate non

27315_ 08 r.g.n.

3

ud. 17 luglio 2013

che erano state generiche e non avevano affatto motivato quanto alla non sussistenza

è obbligato ad indicare le ragioni per cui disattende la contraria valutazione dell’altro
Ctu, potendosi ritenere tali ragioni coincidenti con le considerazioni incompatibili
con la Ctu disattesa ed espresse nella consulenza condivisa. Ma occorre pur sempre
che, anche per il tramite della recezione per relationem delle conclusioni del c.t.u..
siano identificabili le ragioni per cui l’esito di una c.t.u. sia da preferire a quella di
altra c.t.u. ove entrambe disposte ed esperite nel medesimo grado di giudizio.
Invece nella specie la Corte d’appello non ha richiamato e fatto proprie le

della prima c.t.u., quella favorevole all’assicurato. Anzi la Corte territoriale si è
limitata in termini meramente assertivi ad affermare che non vi era ragione per
disattendere «le conclusioni della C.T.U.» senza in vero neppure specificare che si
trattava della seconda consulenza medico-legale d’ufficio e che il secondo consulente
aveva ritenuto (motivatamente) di andare in contrario avviso rispetto alle conclusioni
del primo consulente.

3. Il ricorso va accolto con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e
rinvio alla corte d’appello di Torino anche per le spese di questo giudizio..

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per
le spese, alla Corte d’appello di Torino.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere

Il Presidente

considerazioni del c.t.u. che potessero valere come confutazione delle conclusioni

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