Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27857 del 22/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27857 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11008-2015 proposto da:
TESCIUBA SIMEONE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C- U
VENTI SETTEMBRE 98/G, presso lo studio dell’avvocato GUIDO
GUIDI BUFFARINI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
XIANWEI CHEN, HUANG ZHONG YI, elettivamente domiciliati
in
ROMA, VIA RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio
dell’avvocato BRUNELLA CAIAZZA, che li rappresenta e difende;
–
controrícorrenti
avverso la sentenza n. 5860/2014 della CORTE D’APPELLO di
ROT\L‘, depositata il 25/09/2014;
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Data pubblicazione: 22/11/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
FALASCHI.
FATTO E DIRITTO
Zhong Yi evocavano, dinanzi al Tribunale di Roma, Simeone Tesciuba per
sentire pronunciare sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in adempimento del
contratto preliminare stipulato con la Tesciuvà s.r.1., in forza del quale
avevano corrisposto E 670.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e acconto
prezzo al convenuto, che si era dichiarato sempre parte sostanziale del
contratto.
Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il giudice adito,
intervenuti nel giudizio la Immobiliare Conteverde s.r.l. e la SCAT s.r.1., con
sentenza n. 14433/2012, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del
Tesciuba in ordine alla domanda ex art. 2932 c.c., e respingeva ogni altra
domanda, condannando il solo Tesciuba a restituire la somma di € 670.000,00,
oltre ad interessi.
In virtù di rituale impugnazione interposta dal Tesciuba, la Corte di Appello di
Roma, nella resistenza dei soli appellati-originari attori, con sentenza n.
5860/2014, dichiarava inammissibile l’appello, oltre a dichiarare la carenza di
legittimazione della Immobiliare Conte Verde s.r.1..
Simeone Tesciuba ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza
sulla base di cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso i soli Chen
Xianvei e Huang Zhong Yi, rimaste intimate le società intervenienti.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della
manifesta infondatezza del ricorso, è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
Ric. 2015 n. 11008 sez. M2 – ud. 19-05-2017
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Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2004 Chen Xianvei e Huang
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano
nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell’art. 375 c.p.c., per la trattazione della
causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa
deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione
P. Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 19 maggio 2017.
Il Presidente
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Citate»
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in pubblica udienza.