Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27857 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

A.G., rappresentato e difeso, per procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avvocato ESPOSITO Giovanni, elettivamente

domiciliato in Roma, Via della Luce 34/A bis, presso il Dott. Renato

Carlucci, A.A.M.S. – Ufficio Quindicesimo;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di Salerno, depositato in data 30

luglio 2009 (R.C.C. n. 121/09).

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Salerno, con ordinanza depositata il 30 luglio 2009, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta da A. G. avverso il decreto di liquidazione degli onorari spettantigli per l’attività di custode di una società sequestrata nell’ambito di un procedimento penale, ha liquidato il compenso all’ausiliario dovuto in Euro 8.905,04 oltre IVA e contributo Cassa Dottori Commercialisti;

che avverso questo provvedimento, A.G. ha proposto ricorso per cassazione, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Salerno il 7 dicembre 2009 e non notificato ad alcuno;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) L’orientamento largamente prevalente della giurisprudenza di questa Corte al momento del deposito del provvedimento impugnato con il presente ricorso per cassazione era basato sulla natura secondaria e collaterale del procedimento di opposizione rispetto a quello principale nel quale è emesso il provvedimento di liquidazione, con la conseguenza che, se la liquidazione era effettuata dal pubblico ministero o dal giudice penale, l’opposizione doveva essere trattata in sede penale ed il ricorso per cassazione proposto nelle forme e secondo i termini del rito penale, mentre se la liquidazione era fatta dal giudice civile l’opposizione doveva essere proposta in sede civile e decisa con provvedimento suscettibile di ricorso per cassazione da proporre in base alle regole procedurali proprie del rito civile (da ultimo Cass., sez. 4^ pen., 17 febbraio 2009-7 aprile 2009, Caminiti).

Successivamente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

In analoghe situazioni, la Corte di cassazione ha ritenuto che fosse possibile disporre la rimessione in termini ai fini della proposizione del ricorso nelle forme del rito civile.

In proposito, Cass., n. 14627 ha affermato il seguente principio di diritto, in continuità con l’indirizzo inaugurato da Cass., Sez. 2^, 17 giugno 2010, n. 14627: Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, va escluso che abbia rilevanza preclusiva l’errore della parte la quale abbia fatto ricorso per cassazione facendo affidamento su una consolidata, al tempo della proposizione dell’impugnazione, giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del processo, successivamente travolta da un mutamento di orientamento interpretativo, e che la sua iniziativa possa essere dichiarata inammissibile o improcedibile in base a forme e termini il cui rispetto, non richiesto al momento del deposito dell’atto di impugnazione, discenda dall’overruling; il mezzo tecnico per ovviare all’errore oggettivamente scusabile è dato dal rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 184 bis cod. proc. civ. (ratione temporis applicabile), alla cui applicazione non osta la mancanza dell’istanza di parte, dato che, nella specie, la causa non imputabile è conosciuta dalla corte di cassazione, che con la sua stessa giurisprudenza ha dato indicazioni sul rito da seguire, ex post rivelatesi non più attendibili.

Pertanto, in applicazione dell’enunciato principio, si propone che la parte venga, d’ufficio, rimessa in termini.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che, pertanto, in applicazione dell’enunciato principio, la parte va, d’ufficio, rimessa in termini, secondo quanto specificato in dispositivo.

PQM

La Corte assegna, alla parte ricorrente:

a) il termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per proporre e notificare ricorso per cassazione secondo le forme del codice di procedura civile;

b) il termine perentorio di giorni venti dalla notificazione per il deposito del ricorso nella cancelleria della Corte.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA