Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27856 del 22/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27856 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: CRISTIANO MAGDA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23129-2015 proposto da:
TORRISI DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, alla via FABIO MASSIMO
n.107, presso lo studio dell’avvocato ANDREA LOCATELLI, rappresentata e difesa
dall’avvocato SALVATORE NICOLOSI;
– ricorrente e contro ricorrente al ricorso incidentale Contro
FALLIMENTO di “LA VITTORIA” soc. coop. a r.1., in persona del curatore p.t.,
elettivamente domiciliato in ROMA, alla via TRIONFALE n. 5637, presso lo studio
dell’avvocato GIANCARLO ASCANIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
EDOARDO FELICE LAMICELA;
– controricorícorrente e ricorrente incidentale
contro
DI MARIA FRANCESCO, RUSSO ATTILIO, DI MARIA SALVATORE, DI MARIA
GENNI, DI MARIA CARMELO, SORBELLO GIUSEPPE;
– intimati-
Data pubblicazione: 22/11/2017
avverso la sentenza n.1307/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata
il 07/10/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
03/10/2017 dal Presidente d.ssa MAGDA CRISTIANO.
RILEVATO CHE:
proposto da Daniela Torrisi, già componente del collegio sindacale di La Vittoria soc.
coop. a r.1., dichiarata fallita il 28.5.98, contro la sentenza di primo grado che, in
accoglimento della domanda ex art. 146 1. fall. proposta nei suoi confronti dal
Fallimento, l’aveva condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma di €
41.703,89, che il liquidatore della coop. aveva incassato a seguito di una transazione,
senza provare di averla destinata al pagamento dei debiti sociali, “per non aver operato il
necessario controllo per assicurarne l’effettiva acquisizione al patrimonio della società e
la destinazione a fini liquidatori”.
La sentenza è stata impugnata da Daniela Torrisi con ricorso per cassazione, affidato a
tre motivi, cui il Fallimento di La Vittoria coop. a r.l. ha replicato con controricorso, con
il quale ha proposto ricorso incidentale per un motivo, al quale Torrisi ha a sua volta
resistito con controricorso.
Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Le parti costituite hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del
decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c. ed hanno entrambe depositato memoria.
Il collegio, ritenuto che non ricorrono i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c. per la
definizione in sede camerale del giudizio
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della prima sezione civile.
Roma, 3 ottobre 2017.
Il Prs4ente
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 7.10.014, ha respinto l’appello