Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27855 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.D. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e

difesa da se medesima, elettivamente domiciliata in Roma, via Anicio

Gallo n. 3, presso lo studio dell’Avvocato Franco Caponi;

– ricorrente –

avverso l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Velletri,

depositata in data 20 maggio 2010 (A.D. n. 1749 del 2009);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avvocato C.D. impugna per cassazione il provvedimento del Presidente del Tribunale di Velletri in data 20 maggio 2010 che ha parzialmente accolto l’opposizione proposta avverso il decreto di liquidazione degli onorari per l’attività svolta quale difensore di un imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, nonchè delle parcelle dei consulenti tecnici di parte;

che il ricorso per cassazione è stato depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Velletri il 23 giugno 2010 e non è stato notificato ad alcuno;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Il ricorso è inammissibile.

Anteriormente alla proposizione della presente impugnazione, le Sezioni unite civili di questa Corte (sentenza 3 settembre 2009, n. 19161), chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che (a) spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che (b) l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

L’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale impone di effettuare il controllo di ammissibilità e di procedibilità dell’impugnazione secondo le regole del ricorso per cassazione in sede civile, laddove il presente ricorso, con cui viene impugnata una ordinanza resa in sede di volontaria giurisdizione, è stato proposto in base alle regole procedurali proprie del rito penale, mediante deposito in Cancelleria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile perchè non è stato notificato dalla parte ricorrente ad alcuno, non potendo, in considerazione del lasso di tempo trascorso tra la data di pubblicazione della richiamata sentenza (3 settembre 2009) e quella di deposito dell’impugnato provvedimento (20 o 24 maggio 2010), disporsi la concessione di un termine per la proposizione del ricorso nelle forme del rito civile, come in altre fattispecie fatto dalla S.C. (v. ord. n. 14 627 del 2010).

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, atteso che il ricorso non è stato notificato ad alcuno.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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