Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27854 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15655/2018 proposto da:

S.S., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Elisabetta Udassi, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

Avverso il decreto n. 919/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato

il 26/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

S.S., nato in (OMISSIS), con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Cagliari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale.

Il richiedente aveva narrato di essere fuggito per contrasti insorti tra la propria famiglia ed un’altra, per ragioni di pascolo e di temere di essere stato denunciato; riferiva anche di paventare il rischio di essere arrestato.

Il Tribunale non ha ritenuto credibile il racconto, anche all’esito dell’audizione, perchè relativo a fatti molto risalenti e perchè connotato da genericità ed imprecisione, anche in merito al paventato rischio di essere arruolato nell’esercito contro la sua volontà.

Non ha ravvisato la ricorrenza dei presupposti per le tre forme di protezione sussidiaria, previo esame della situazione politico/sociale del (OMISSIS), escludendo la ricorrenza di un conflitto armato e di una situazione di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente.

Non ha ritenuto di riconoscere nemmeno la protezione umanitaria, richiesta con riferimento al medesimo narrato, sul rilievo che il ricorrente non risultava integrato in Italia.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in nove motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 in relazione agli artt. 24,97 e 111 Cost., nonchè dell’art. 10 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU ed all’art. 342 c.p.c..

Il ricorrente afferma di avere un autonomo diritto al rispetto delle disposizioni volte a disciplinare la composizione ed il funzionamento delle Commissioni territoriali, che travalica quello volto ad ottenere la protezione richiesta, e si duole che il Tribunale nulla abbia scritto in merito.

Chiede anche di sollevare questione di legittimità costituzionale in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in merito al mancato rispetto delle norme procedurali ed alla L. n. 2248 del 1865, artt. 4,28 e 32 per violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. poichè nel caso concreto dette disposizioni non erano state applicate, così precludendo l’ottenimento dell’annullamento del provvedimento amministrativo.

1.2. Il motivo è infondato, dovendo questa Corte confermare la propria giurisprudenza, secondo la quale l’eventuale nullità del provvedimento amministrativo di diniego della protezione internazionale, reso dalla Commissione territoriale, non ha autonoma rilevanza nel procedimento introdotto dinanzi all’autorità giudiziaria avverso detto provvedimento, poichè tale giudizio ha ad oggetto il diritto soggettivo del ricorrente alla protezione invocata, sicchè deve pervenire alla decisione sulla spettanza, o meno, del diritto stesso e non può limitarsi al mero annullamento del diniego amministrativo (Cass. n. 26480/2011; Cass. n. 18632/2014; Cass. n. 7385/2017; Cass. n. 23472/2017; Cass. n. 12357/2018).

1.3. Privi di consistenza sono i dubbi di costituzionalità sia delle norme cit. del D.Lgs. n. 25 del 2008 che della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, non avendo il ricorrente neppure enunciato in che modo le censurate disposizioni – le prime che disciplinano il funzionamento delle Commissioni Territoriali e le seconde che regolano i limiti in cui l’A.G.O. può conoscere degli effetti dei provvedimenti amministrativi, come tracciati dalla legge abolitiva del contenzioso amministrativo del 1865 – potrebbero produrre disparità di trattamento o pregiudicare il diritto di difesa ed ad un equo processo del richiedente, processo che, in quanto attinente alla categoria dei diritti umani fondamentali, è, appunto, demandato alla giurisdizione ordinaria, dotata di piena cognizione di merito a conoscere della fondatezza della domanda (Cass. n. 30105/2018).

2.1. Violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., nonchè dell’art. 10 Cost. in relazione all’art. 6 della CEDU ed all’art. 342 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente si duole che il provvedimento amministrativo non sia stato tradotto integralmente in arabo, lingua a lui comprensibile, e sostiene che l’aver presentato il ricorso non comporta la sanatoria della nullità che ha inciso sull’esercizio del suo diritto di difesa; prospetta anche questioni di legittimità costituzionale.

2.2. Il motivo è infondato perchè la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, per omessa traduzione in una lingua conosciuta dall’interessato o in una delle lingue veicolari, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, poichè oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sè la nullità del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. n. 7585/2017; Cass. n. 30105/2018).

2.3. Quanto ai profili di costituzionalità si rinvia a quanto chiarito al par. 1.3.

3.1. Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3 e della L. n. 39 del 1990 e succ. mod., art. 1 oltre che dell’art. 115 c.p.c. – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Il ricorrente sostiene che, quanto ritenuto dal Tribunale, sia smentito dal tenore delle dichiarazioni rese circa le ragioni del proprio allontanamento dal (OMISSIS), dovuto sia a contrasti per ragioni di pascolo sfociate in minacce di morte, per le quali aveva preferito non rivolgersi all’autorità statale, essendo stato già denunciato a sua volta; allontanamento dovuto anche alle condizioni di instabilità del Mali ed al timore di essere arruolato nell’esercito per combattere in zone di elevato conflitto. A sostegno, rammenta molteplici decisioni di merito che hanno riconosciuto la protezione internazionale in presenza di queste circostanze.

3.2. Il motivo è inammissibile perchè sostanzialmente sollecita un riesame del merito ed una diversa valutazione dei fatti, trascurando, peraltro, di considerare che il racconto non è stato ritenuto credibile dal Tribunale perchè riferito a fatti molto risalenti (questioni di pascolo e timore di essere assoggettato ad eventuale processo) – statuizione con la quale nemmeno si confronta. Quanto al timore di essere arruolato, la circostanza è stata puntualmente considerata dal Tribunale che, sulla scorta di aggiornate informazioni, ha escluso l’attendibilità della prospettazione, dando atto che in (OMISSIS) era in corso la creazione di un esercito professionale per combattere i ribelli, piuttosto che l’impiego di giovani di leva, senza che tale precisa motivazione sia stata censurata.

Ancora, il Tribunale ha escluso che nella regione di provenienza del ricorrente ((OMISSIS)) vi sia un conflitto armato ed una situazione di violenza indiscriminata, sulla scorta del Rapporto redatto in data 15/4/2016 dall’Unità C.O.I. del Ministero dell’Interno: anche su ciò il ricorrente non prende posizione, limitandosi a rammentare informazioni relative al Mali nel suo complesso

Quanto ai precedenti di merito citati, la mancanza di informazioni in ordine al contenuto dei rispettivi atti introduttivi e delle peculiarità dei casi, impedisce di valutarne la rilevanza.

4.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, dell’art. 6 della DIR. CEE n. 115/2008 – Omesso esame di un fatto decisivo. La censura critica il mancato esame da parte della Commissione della domanda di asilo politico e la omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale.

4.2. Il motivo è infondato perchè nel sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale garantite nel nostro ordinamento, in conformità al diritto unionale (art. 78 TFUE), il diritto di asilo previsto dall’art. 10 Cost., comma 3, è interamente attuato e regolato attraverso i tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio del permesso umanitario.

5.1. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 15, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, – Omesso esame di un fatto decisivo.

5.2. La censura, con la quale ci si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria e ci si duole che il Tribunale abbia valutato solo la eventuale ricorrenza della protezione sussidiaria ex lett. c), e non le fattispecie a) e b), è inammissibile poichè sollecita il riesame del merito e trascura il fatto che il racconto non sia stato considerato credibile e non illustra i presupposti per le forme di protezione il cui esame sarebbe stato omesso.

6.1. Sesto motivo – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, dell’art. 6, comma 4, della Direttiva n. 115/2008 – Omesso esame di un fatto decisivo.

6.2. Settimo motivo – Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3, – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

6.3. Ottavo motivo – Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; oltre al vizio di motivazione.

6.4. Nono motivo – Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere la Commissione territoriale ed il Tribunale esaminato la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, ritenendo erroneamente che l’assenza di ragioni per il riconoscimento delle misure maggiori escludesse l’acceso a quella residuale.

6.5. I motivi dal sesto al nono attengono tutti alla protezione umanitaria.

Sono inammissibili, poichè il Tribunale si è pronunciato ed ha escluso che ricorressero situazioni individuali di vulnerabilità, tale non avendo ritenuto la permanenza in Libia, posto che il rientro non sarebbe stato disposto in tale Paese.

Il tribunale ha inoltre escluso che fosse stata provata l’integrazione in Italia.

Le censure sono inammissibili poichè in alcun modo individuano situazioni di vulnerabilità tempestivamente dedotte e non valutate.

7. In conclusione il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater stante la ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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