Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27854 del 22/11/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27854 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 13369-2015 proposto da:
GROSSI MAURIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SIMETO c o -+
.

n.12, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO ANTONICELLI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente contro
RUBLAN COSTRUZIONI S.R.L.;
– intimataavverso la sentenza n.

6959/28/2014 della

COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/11/2014;

Data pubblicazione: 22/11/2017

.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA
CRUCITTI.
Fatti di causa
Grossi Maurizio propone ricorso, su due motivi, nei confronti
dell’Agenzia delle entrate e della Rublan Costruzioni s.r.I., avverso la

regionale del Lazio, aveva accolto l’appello proposto dalla parte
pubblica avverso la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Roma di accoglimento del ricorso proposto dalla
predetta Società di avviso in rettifica del valore dichiarato dalle parti
di atto di compravendita immobiliare.
La Società non ha svolto attività difensiva.
A seguito di proposta ex art.380 bis c.p.c. e di fissazione
dell’adunanza della Corte in camera di consiglio, ritualmente
comunicate, l’Agezia delle entrate ha depositato memoria.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente
motivazione in forma semplificata.
Ragioni della decisione
1.Con i due motivi, da trattarsi congiuntamente siccome
connessi, il ricorrente deduce le violazioni di legge cui sarebbe
incorsa la Commissione tributaria regionale con conseguente nullità
della sentenza impugnata, laddove avrebbe pronunciato senza
rilevare che l’atto di appello non gli era stato notificato malgrado
esso ricorrente fosse stato parte, nella qualità di intervenuto nel
processo di primo grado.
2.Le censure sono manifestamente fondate. In materia,
questa Corte (tra le altre, di recente Cass.n. 14253 del 13/07/2016)
è ferma nel ritenere che « in tema d’impugnazioni civili, anche con
riguardo al contenzioso tributario, l’integrazione del contraddittorio è
obbligatoria, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non solo in ipotesi di
litisconsorzio necessario sostanziale (cd. cause inscindibili), ma
altresì nell’ipotesi di cause che, pur scindibili, riguardano rapporti
Ric. 2015 n. 13369 sez. MT – ud. 12-10-2017
-2-

sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria

logicamente interdipendenti tra loro o dipendenti da un presupposto
di fatto comune (cd. cause dipendenti), quando siano state decise
nel precedente grado di giudizio in un unico processo, al fine di
evitare che le successive vicende processuali conducano a pronunce
definitive di contenuto diverso».
3.Nel caso in esame, il contraddittorio necessario non è stato

processuali del giudizio di secondo grado, l’atto di appello non risulta
essere stato notificato all’odierno ricorrente, parte nel giudizio di
primo grado (per come è incontestato ed emerge dalla stessa
sentenza impugnata). Nel fascicolo d’ufficio del grado di appello si
rinviene, infatti, unicamente una distinta di spedizione di lettere
raccomandate priva di timbro e sottoscrizione alcuna da parte
dell’Ufficio postale e, quindi, inidonea a comprovare l’avvenuta
notificazione dell’atto di appello al Grossi.
4.Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della
sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio che provvederà al
riesame oltre che a regolare le spese processuali.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.

correttamente instaurato in quanto, come emergente dagli atti

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA