Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27854 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M. (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’Avvocato Bartoli Alvaro per procura in calce al ricorso,

elettivamente domiciliata in Roma, viale Camillo Sabatini n. 168,

presso lo studio dell’Avvocato Catarinella;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PISTOIA, in persona

del Procuratore pro tempore;

AGENZIA DELLE ENTRATE – Ufficio di Pistoia, in persona del Direttore

pro tempore; D.M.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Pistoia depositata in data 1

giugno 2010 (R.G. n. 385 del 2010);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che l’Avvocato B.M., difensore d’ufficio di un imputato in un procedimento penale, dopo avere esperito la procedura per il recupero del proprio credito professionale, ha chiesto al Tribunale di Pistoia la liquidazione dei compensi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, includendo in tale richiesta l’importo relativo alle attività di recupero non andate a buon fine;

che l’adito Tribunale ha liquidato all’Avvocato B. il compenso spettantele quale difensore d’ufficio, escludendo dal computo le spese, i diritti e gli onorari relativi alle procedure monitoria ed esecutiva intentate per il recupero dei crediti professionali;

che avverso questo provvedimento, l’Avvocato B. ha proposto opposizione ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170;

che il Presidente del Tribunale di Pistoia ha rigettato l’opposizione ritenendo che al difensore d’ufficio non spetti il rimborso a carico dello Stato delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure dirette al recupero del credito professionale nei confronti del soggetto che ha beneficiato della difesa d’ufficio;

che l’Avvocato B. ha quindi proposto ricorso per la cassazione della ordinanza del Presidente del Tribunale di Pistoia depositata in data 1 giugno 2010, sulla base di un motivo;

che il ricorso è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia, all’Agenzia delle entrate – Ufficio di Pistoia e all’imputato, difeso d’ufficio dall’avvocato B.;

che nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. , che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con l’unico motivo di ricorso, l’Avvocato B. denuncia violazione DEL D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 e dell’art. 24 Cost..

Il citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, assume la ricorrente, impone al difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen., di esperire le procedure per il recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione professionale. Per questo, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che allorquando la procedura di recupero del credito non si concluda positivamente, il difensore ha diritto ad ottenere dallo Stato il pagamento non solo degli onorari relativi alla difesa d’ufficio, ma anche delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito, non andate a buon fine.

Il ricorso è manifestamente fondato alla luce del principio, che risulta maggioritario nella giurisprudenza delle sezioni penali della Corte di cassazione, secondo cui il difensore d’ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (Cass. pen., sez. 4^, n. 27473 del 2009; Cass. pen., sez. 4^, n. 1630 del 2007; Cass. pen., sez. 4^, n. 26460 del 2007; Cass. pen., sez. 4^, n. 36921 del 2007; Cass. pen., sez. 4^, 37406 del 2007).

Tale orientamento maggioritario appare preferibile a quello, recepito dal giudice dell’opposizione, che esclude il diritto del difensore alle spese delle procedure di recupero del credito (Cass. pen., sez. 4^, n. 14441 del 2006; Cass. pen., sez. 4^, n. 46471 del 2007), in quanto appare coerente con la lettera dell’art. 116 citato, il quale subordina la possibilità per il difensore nominato d’ufficio di vedersi corrisposto il compenso professionale dallo Stato all’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito nei confronti di chi ha beneficiato della prestazione.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;”.

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio al Tribunale di Pistoia, in persona di diverso magistrato, il quale procederà a nuovo esame dell’opposizione attenendosi all’indicato principio di diritto;

che il Giudice di rinvio provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Pistoia in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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