Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27854 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27854 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

SENTENZA

sul ricorso 8083-2008 proposto da:
SCLOCCHINI MARIA PIA SCLMRP61A42D043Q,

CICCHETTI

GIUSEPPE CCHGPP57P27D043B, LELII BERNARDO
LLEBNR54C08D0430, ANTONUCCI MARCELLO ANTMCL54D01C972Q,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ENRICO ACCINNI
63, presso lo studio dell’avvocato CARONE FABIANI
2013
2100

ACHILLE, rappresentati e difesi dagli avvocati
LANCIONE ANGELO, SACCUTI CLAUDINO giusta delega in
atti;
– ricorrenti contro

1

Data pubblicazione: 12/12/2013

BANCA POPOLARE DELL’ADRIATICO 02249950417 soggetta
all’attività di direzione e coordinamento dell’unico
socio INTESA SANPAOLO S.P.A. in persona del Presidente
legale rappresentante Cav. di GRAN CROCE GIANDOMENICO
DI SANTE, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO DI

MARTELLA DARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato
REFERZA PIETRO giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., BANCA POPOLARE DI
ANCONA, MPS GESTIONE CREDITI, CARISPAQ CASSA DI
RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI L’AQUILA S.P.A., TERCAS
CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO S.P.A.,

BANCA DELLE MARCHE;
– intimati –

avverso la sentenza n. 271/2007 del TRIBUNALE DI
TERAMO SEDE DISTACCATA DI GIULIANOVA, depositata il
03/10/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. ADELAIDE
AMENDOLA;
udito l’Avvocato ACHILLE CARONE FABIANI per delega
orale;
udito l’Avvocato GENEROSO BENIGNI per delega;
FABIANI udito il P.M. in persona del Sostituto

2

.—–

TORRE ARGENTINA 11, presso lo studio dell’avvocato

Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

ha concluso per il rigetto e condanna alle spese;

3

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 maggio 2005 Marcello Antonucci,
Bernardo Lelii, Maria Pia Sclocchini e Giuseppe Cicchetti
proposero opposizione avverso il pignoramento notificato da
Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a. in

procedente aveva iscritto ipoteca giudiziale in data 26 gennaio
2004.
Dedussero che il 30 gennaio 2003, insieme ai rispettivi coniugi,
avevano costituito fondi patrimoniali, in essi conferendo i beni
successivamente assoggettati ad espropriazione. Detti fondi

esposero – erano stati trascritti presso la Conservatoria dei
Registri Immobiliari il 17 gennaio 2004, prima, quindi,
dell’iscrizione dell’ipoteca.
Tanto premesso, chiesero la declaratoria dell’insussistenza del
diritto di agire

in executivis

sui beni destinati a fondo

patrimoniale.
Si costituirono in giudizio Tercas-Cassa di Risparmio della
Provincia di Teramo s.p.a., nonché Banca Popolare
dell’Adriatico, Banca delle Marche, Carispaq-Cassa di Risparmio
Provincia dell’Aquila e Banca Popolare di Ancona, quali
creditori intervenuti, contestando la linea difensiva della
controparte.
Con sentenza del 3 ottobre 2007 il giudice adito ha respinto
l’opposizione.

4

virtù di decreto ingiuntivo in base al quale il creditore

Avverso detta pronuncia ricorrono per cassazione Marcello
Antonucci, Bernardo Lelii, Maria Pia Sclocchini e Giuseppe
Cicchetti, formulando quattro motivi e notificando l’atto a
Tercas-Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo s.p.a.,
Banca Popolare dell’Adriatico, Banca Nazionale di Ancona, Banca

Risparmio dell’Aquila e Banca Popolare di Ancona.
Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, la Banca
dell’Adriatico s.p.a., mentre nessuna attività difensiva hanno
svolto gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Ha osservato il decidente che, per giurisprudenza
assolutamente consolidata, il fondo patrimoniale di cui all’art.
167 cod. civ. è una convenzione matrimoniale di talché esso, per
essere opponibile ai creditori, va annotato a margine dell’atto
di matrimonio, laddove la trascrizione imposta per gli immobili
dall’articolo 2647 cod. civ. risponde ad una funzione di
pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione
nei registri dello stato civile, formalità che non ammette
deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i
terzi ne abbiano acquisito altrimenti.
2.1 Di tale valutazione si dolgono quindi gli esponenti che, con

il primo motivo, denunciano violazione degli artt. 156 e 132,
comma 2, n. 4, cod. proc. civ.,
proc. civ.

5

ex art. 360, nn. 3 e 4, cod.

Nazionale del Lavoro, MPS Gestione Crediti, Carispaq-Cassa di

Lamentano che il giudice di merito si sia limitato a richiamare
le valutazioni espresse dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 111 del 1995, senza confutare le argomentate ragioni
di dissenso, rispetto all’orientamento della giurisprudenza di
legittimità, esposte dagli opponenti. La sentenza impugnata,

2.2

Con il secondo mezzo deducono vizi motivazionali,

ex art.

360, n. 5, cod. proc. civ., con riferimento e alla contestata
equiparazione del fondo patrimoniale alle convenzioni
matrimoniali, di cui all’art. 159 cod. civ., e alla degradazione
della pubblicità rinveniente dalla trascrizione, da
dichiarativa, a meramente notiziale.
2.3 Con il terzo motivo, prospettando violazione degli artt. 17

e 2915 cod. civ., tornano a contestare, con articolate
argomentazioni, la predetta ricostruzione dell’istituto e la
connessa necessità di far luogo a una doppia pubblicità
2.4 Con il quarto mezzo i ricorrenti, denunciando la violazione

degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., si dolgono che il
Tribunale abbia condannato gli opponenti a rimborsare le spese
anche a quegli opposti che non si erano costituiti nel giudizio
di opposizione, quali la BNL e MPS Gestione Crediti s.p.a.; che
abbia liquidato le spese nella medesima misura, benché solo la
Banca delle Marche avesse coltivato fino in fondo il giudizio;
che non abbia verificato, sulla scorta della documentazione
versata in atti, l’opponibilità della costituzione del fondo

6

difettando del tutto di motivazione, sarebbe pertanto nulla.

patrimoniale ai creditori Banca Popolare di Ancona, MPS Gestione
Crediti e Carispaq.
3

I primi tre motivi di ricorso, che si prestano a essere

esaminati congiuntamente per la loro evidente connessione, sono
infondati.

che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167
cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ.,
circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa
quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai
terzi all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. In tale
prospettiva la trascrizione del vincolo per gli immobili,
imposta dall’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera
pubblicità-notizia, inidonea, come tale, a sopperire al difetto
di annotazione nei registri dello stato civile, formalità,
quest’ultima, che non ammette deroghe o equipollenti, restando
irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito
altrimenti della costituzione del fondo (confr. Cass. civ. sez.
un. 13 ottobre 2009, n. 21658; Cass. civ. 15 marzo 2006, n.
5684).
A tali conclusioni le sezioni unite sonno pervenute sulla base
di una serie di considerazioni qui di seguito sinteticamente
riportate:
1) l’abrogazione ad opera della legge n. 151 del 1975, art. 206,
comma 4, del previgente art. 2647, comma 4, cod. civ. – che
considerava la trascrizione del vincolo familiare requisito di

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Questa Corte ha a più riprese ribadito, anche a sezioni unite,

opponibilità ai terzi – rendeva evidente l’intento del
legislatore di degradare la trascrizione del fondo a pubblicità
notizia, riservando quell’effetto all’annotazione di cui
all’art. 162, u.c., cod. civ.;
2) l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della data

contraenti che avevano partecipato alla costituzione del fondo
patrimoniale mirava a tutelare, ancor più che per il passato, i
terzi che avessero instaurato rapporti giuridici con i coniugi;
3) in tale assetto ordinamentale detta annotazione costituiva
l’unica formalità pubblicitaria rilevante agli effetti della
opponibilità della convenzione ai terzi;
4) ne derivava che il fondo patrimoniale risultava sottoposto ad
una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello
stato civile, con funzione dichiarativa, e trascrizione, con
funzione di pubblicità notizia;
5) erano del resto numerose le disposizioni analoghe all’art.
2647 cod. civ., nell’attuale formulazione e mai si era dubitato
che esse – non ricollegando all’omissione della trascrizione
alcuna sanzione specifica – configurassero casi di pubblicitànotizia: così le norme dettate dalla legge 1 ° giugno 1939, n.
1089, art. 2, comma 2 e art. 3, comma 2, in tema di vincolo di
indisponibilità sui beni di interesse culturale; nonché la
disciplina

relativa

ai

vincoli

sull’edilizia

abitativa

convenzionata, di cui all’art 7, comma 5, della legge 28 gennaio
1977, n. 10.

8

del contratto, del notaio rogante e delle generalità dei

In definitiva, in base all’esegesi del quadro normativo di
riferimento, affermatasi nel diritto vivente, esegesi alla quale
il collegio intende dare continuità, il terzo interessato deve
non solo consultare i registri immobiliari al fine di verificare
la situazione relativa ad un determinato bene immobile, ma anche

controllare se a margine dell’atto di matrimonio sia stata
annotata una convenzione derogatoria.
4

Non è superfluo aggiungere, per completezza, che la Corte

Costituzionale, nel dichiarare infondata, in riferimento agli
artt. 3 e 29 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 162 c.c.,
u.c., 2647 e 2915 cod. civ., nella parte in cui non prevedono
che, per i fondi patrimoniali costituiti sui beni immobili a
mezzo di convenzione matrimoniale, l’opponibilità ai terzi sia
determinata unicamente dalla trascrizione dell’atto sui registri
immobiliari, anziché pure dalla annotazione a margine dell’atto
di matrimonio, ha osservato che la necessità di effettuare
ricerche sia presso i registri immobiliari, sia presso quelli
dello stato civile, costituisce un onere che, sebbene
fastidioso, non può dirsi eccessivamente gravoso, non soltanto
rispetto al diritto di agire in giudizio, ma anche rispetto agli
artt. 29 e 3 della Costituzione, in quanto una duplice forma di
pubblicità per la costituzione dei fondi in parola trova
giustificazione nel generale rigore necessario alle deroghe al
regime legale e nell’esigenza di contemperare gli interessi

9

verificare se il titolare è coniugato e, in caso positivo,

contrapposti, della conservazione del patrimonio per i figli
fino alla maggiore età dell’ultimo di essi, da un lato, e
dell’impedimento di un uso distorto dell’istituto a danno delle
garanzie dei creditori, dall’altro (confr. Corte cost. sentenza
6 aprile 1995, n. 111).

162, comma 4, cod. civ., che è norma speciale, è l’unica forma
di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della
convenzione matrimoniale ai terzi, mentre la trascrizione di cui
all’art. 2647 cod. civ., che è norma generale, ha funzione di
mera pubblicità-notizia, come correttamente ritenuto dal giudice
di merito che del suo convincimento, contrariamente a quanto
sostenuto dai ricorrenti, ha dato congrua, ancorché sintetica
motivazione.
6

Passando all’esame dell’ultimo motivo di ricorso, le censure

in esso formulate sono, per certi aspetti inammissibili, per
altri infondate.
E invero, le critiche volte a far valere l’irragionevolezza
della quantificazione delle spese di causa nella medesima misura
per tutte le parti vittoriose, sono aspecifiche e prive di
autosufficienza, oltre che attinenti a valutazioni di stretto
merito, insindacabili in sede di legittimità. È sufficiente al
riguardo considerare che esse sollecitano una rivalutazione
della linea difensiva spiegata nel giudizio di opposizione,
senza neppure riportare i punti salienti degli atti controversi
ovvero indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo processuale.

10

5 Consegue da quanto precede che l’annotazione di cui all’art.

7 Infondata è poi la doglianza relativa alla pretesa estensione
della condanna al pagamento delle spese processuali anche in
favore di parti non costituite. Il giudice di merito ha invero
0

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ordinato il rimborso degli oneri affrontati dagli opposti,
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q
espressione ellittica, ma in realtà inequivocabilmente riferita

In definitiva il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro
10.200,00, (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA,
come per legge.
Roma, 13 novembre 2013
Il Pr sidente

Il Consigliere est.

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ai soli opposti costituiti.

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