Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27853 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27853 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: VELLA PAOLA

ORDINANZA
sul ricorso 14976-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA ZAPPALA’ S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avvocato SIMONE LANDRI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/11/2017

avverso la sentenza n. 5124/17/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE DI PALERMO SEZIONE
DISTACCATA di CATANIA, depositata il 11/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA

1. con riguardo ad impugnazione di avviso di irrogazione sanzioni
per Iva dell’anno d’imposta 2007, il giudice a quo ha dichiarato
inammissibile l’appello dell’Agenzia delle entrate stante il mancato
“deposito in atti … della ricevuta postale di .spedkione dell’appello”;
2. l’amministrazione ricorrente deduce: 1) la nullità della sentenza
per inesistenza della motivazione sulla avvenuta produzione
dell’avviso di ricevimento da cui emergeva la tempestività della sua
costituzione in giudizio; 2) violazione e falsa applicazione degli articoli
53 co. 2, 22 co. 1, 20 co. 2 e 16 co. 5 del D.lgs. n. 546/1992, per avere
la C.T.R. erroneamente ancorato la decorrenza del termine per la
costituzione in giudizio alla data di spedizione dell’appello per la
notifica; 3) violazione e falsa applicazione degli articoli 53 e 22, per
avere errato la C.T.R. nel richiedere la prova della ricevuta di
spedizione ai fini dell’ammissibilità dell’appello;
3. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto
l’adozione della motivazione in forma semplificata.
Considerato che:
4. il primo motivo è infondato, in quanto, dopo la riformulazione
dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. ad opera del d.l. 83/12, convertito
dalla 1. 134/12, il sindacato di legittimità sulla motivazione deve
intendersi ridotto (alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12
preleggi) al “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in
cassa ione solo l’anomalia moti va
Ric. 2016 n. 14976 sez. MT – ud. 27-09-2017
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che si tramuta in viola ione di legge

Rilevato che:

costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esisten.za della motivazione in
sè, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal
confronto con le risultane processuar , con la precisazione che “tale anomalia
si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”,
nella “motivaRione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni

esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”
(Cass. S.U. 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09), mentre nel caso
di specie la motivazione non risulta affetta dalle patologie enunciate e
consente di cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata;
5. sono invece fondati il secondo ed il terzo motivo — che in
quanto connessi possono essere trattati congiuntamente — alla luce dei
principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con le
sentenze nn. 13452 e 13453 del 29 maggio 2017, in base ai quali, nel
processo tributario:
5.1 «il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o
dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale,
decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata
con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del
destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione» (conf.
ex multis, Cass. Sez. V, nn. 12185/08, 9173/11, 18373/12, 7645/14,
19138/16; Cass. Sez. VI-5, nn. 12027/14, 14183/15, 18296/15);
5.2. «non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che
sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che
il ricorrente (o l’appellante,), al momento della costituzione entro il termine di trenta
giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso
di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di
ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con
stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso,
Ric. 2016 n. 14976 sez. MT – ud. 27-09-2017
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inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”,

infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione
probatoria che la legge assegna alla ricevuta di pedi ione, invece, in loro mancan.za,
la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica
della data di spedkione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della
tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del

per l’impugnazione dell’atto (o della sentena)» di cui all’art. 327 c.p.c., “con la
conseguente certeua di tempestiva (anteriore) consegna del plico all’Ufficio postale
da parte del notificante per l’inoltro al destinatario (c.d ‘Prova di resistena’)”;
6. la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti
principi di diritto, essendosi fermata al rilievo, ritenuto preliminare ed
assorbente, del mancato deposito della ricevuta di spedizione della
raccomandata postale;
7. la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio per nuovo
esame alla luce dei principi sopra fissati, oltre che per la regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie i restanti due, cassa la
sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Sicilia — sezione
distaccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27/09 017
Il Pre idente
Dott. MaiLIo Iacobellis

plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza

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