Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27853 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.C. (C.F.: (OMISSIS)) e C.

K. (C.F.: (OMISSIS)), domiciliati per legge in Roma,

Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di

cassazione, rappresentati e difesi, per procura speciale a margine

del ricorso, dall’Avvocato Marrone Stefano;

– ricorrenti –

contro

P.T.; Z.G.;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 23 del 2010,

depositata in data 2 febbraio 2010;

Udita, la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Dolo, con sentenza n. 23 del 2010, depositata il 2 febbraio 2010, ha accolto il gravame proposto da P.T. e Z.G. avverso la sentenza del Giudice di pace di Dolo, che aveva respinto la loro domanda diretta ad ottenere la condanna di C.K. e C. C. – previo accertamento dell’esercizio da parte di questi ultimi di attività comportante immissioni di rumori eccedenti la normale tollerabilità – alla cessazione dell’attività e/o all’adozione delle misure atte a ricondurre le immissioni nei limiti del diritto, oltre al risarcimento del danno;

che il Tribunale ha accertato, a mezzo consulenza tecnica d’ufficio, il superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose prodotte dai convenuti nell’esercizio della loro attività di ristorazione svolta in locali attigui all’abitazione degli attori, e ha quindi impartito le prescrizioni volte alla riconduzione a normalità delle immissioni;

che il Tribunale ha altresì accolto la domanda di danni proposta dagli attori, ritenendo sussistente, nel caso di specie, un danno non patrimoniale in re ipsa per effetto del superamento della normale tollerabilità delle immissioni rumorose, e ha liquidato a tale titolo, in via equitativa, la somma di Euro 20.000,00;

che C.K. e C.C. hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza sulla base di due motivi;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale ritenuto sussistente il danno non patrimoniale in re ipsa, e quindi a prescindere da qualsiasi prova in ordine alla effettiva sussistenza di detto danno.

Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione, sostenendo che l’errore interpretativo in cui è incorso il giudice d’appello ritenendo il danno in re ipsa, ha determinato un evidente deficit motivazionale in ordine alla esplicitazione degli elementi di prova e ai criteri di quantificazione del risarcimento.

Il ricorso è infondato.

Se è vero, infatti, che il giudice di appello ha affermato che l’accertamento della intollerabilità delle immissioni acustiche configura l’esistenza del danno in re ipsa, è altresì vero che tale affermazione scaturisce all’esito di una articolata disamina, da parte del medesimo giudice, delle concrete vicende dedotte in giudizio, con particolare riferimento alla natura e ai tempi di svolgimento dell’attività svolta dagli attuali ricorrenti, fonte di immissioni ritenute eccedenti il limite della tollerabilità, e alla dislocazione dei locali di svolgimento di detta attività rispetto all’abitazione degli intimati; disamina che ha indotto il giudice di appello a ritenere certo il pregiudizio legato al deterioramento della qualità di vita dei medesimi intimati, in considerazione del disturbo arrecato al loro riposo notturno.

Errano, quindi, i ricorrenti nell’affermare che il giudice di appello abbia riconosciuto il pregiudizio a prescindere da ogni prova in ordine alla esistenza del pregiudizio, in quanto detta prova deve ritenersi desunta dal complesso delle circostanze di fatto accertate in corso di causa, con specifico riferimento alla natura e ai tempi di svolgimento dell’attività, al superamento consistente del normale livello di tollerabilità delle immissioni e alla situazione dei luoghi; circostanze, queste, che i ricorrenti non hanno riferito nel proprio ricorso e in ordine alle quali non hanno svolto alcuna censura.

L’accertata esistenza del danno giustifica poi il ricorso alla equità per la determinazione del risarcimento.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere rigettato;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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