Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27852 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.B., rappresentato e difeso dall’Avvocato P.

B. per procura in calce al ricorso, e P.B.,

rappresentato e difeso da se medesimo, elettivamente domiciliati in

Roma, via Gregorio VII n. 500, presso lo studio dell’Avvocato Enzo

Cavallaro;

– ricorrenti –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza depositata in data 11

maggio 2010 (R.G.A.C.C. n. 783 del 2009);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Potenza, con ordinanza depositata in data 11 maggio 2010, ha rigettato l’opposizione proposta da A.B. avverso il provvedimento con il quale era stata disposta la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed era contestualmente stata rigettata la richiesta di liquidazione degli onorari;

che avverso questo provvedimento, A.B. ha proposto ricorso per cassazione, depositato presso la cancelleria della Corte d’appello di Potenza il 27 maggio 2010, non notificato ad alcuno;

che il medesimo A., unitamente al proprio difensore P. B., ha poi proposto, avverso il medesimo provvedimento, altro ricorso notificato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza e alla Agenzia delle Entrate di Potenza;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Entrambi i ricorsi proposti dal ricorrente attengono alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso nell’ambito di un procedimento penale.

Il ricorso proposto con le forme del rito civile, depositato il 9 dicembre 2010, appare inammissibile per tardività. La sua proposizione, infatti, è stata preceduta dal deposito del ricorso, predisposto nelle forme del rito penale, presso la cancelleria della Corte d’appello di Potenza. Trova quindi applicazione il principio per cui il termine breve per impugnare una sentenza decorre di regola dalla notificazione ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., a meno che la proposizione della stessa o di altra impugnazione abbia determinato il decorso del termine per chi l’ha proposta e le altre parti, ai sensi del capoverso dell’art. 326 cod. proc. civ. (Cass., S.U., n. 13431 del 2006).

Quanto al ricorso proposto nelle forme del rito penale, occorre rilevare che stante, l’oggetto del provvedimento impugnato – revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato -, non viene, nella specie, in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte relativamente ai ricorsi in tema di spese di giustizia, giacchè, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza deve riconoscersi esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170 al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Nel caso di specie, invece, ciò di cui si discute è, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensì la legittimità della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; materia, questa, che rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 14 luglio 2010, n. 32057; Cass. pen., sez. 4^, 22 giugno 2010, n. 34668; Cass., sez. 4^, 29 aprile 2010, n. 20087).

Si ritiene quindi che il ricorso debba essere trasmesso al Primo Presidente ai fini della assegnazione ad una Sezione penale.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso proposto nelle forme del rito civile deve essere dichiarato inammissibile, mentre deve essere disposta la trasmissione al Primo Presidente del ricorso proposto nelle forme del rito penale ai fini della eventuale assegnazione ad una Sezione penale;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nelle forme del rito civile; trasmette il ricorso proposto nelle forme del rito penale al Primo Presidente ai fini della eventuale assegnazione ad una Sezione penale.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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