Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27852 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27852 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA

sul ricorso 14240-2007 proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A. 00880671003 società incorporante
di CASTELLO GESTIONE CREDITI S.R.L. nella sua qualità
di procuratore di INTESA SEC NPL S.P.A. in persona
della Dott.ssa GIUSEPPINA BRAGGION, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA BRESSANONE 3, presso lo
studio dell’avvocato CASOTTI CANTATORE MARIA LUISA,
che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ZANARDINI EMANUELA ZNRMNL66B47C751X, elettivamente

1

Data pubblicazione: 12/12/2013

domiciliata in ROMA, VIA RAVENNA 7/A, presso lo
studio dell’avvocato TREGLIA MARIA ASSUNTA,
rappresentata e difesa dall’avvocato BRIGHINA ALFONSO
giusta delega in atti;
– controricorrente –

FALLIMENTO TURISTICO IMMOBILIARE S.R.L.;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1153/2006 del TRIBUNALE di
VARESE, depositata il 14/11/2006, R.G.N. 3576/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

12/11/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MARIA LUISA CASOTTI CANTATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l’accoglimento del

assorbiti gli altri;

2

motivo di ricorso,

nonchè contro

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 14 novembre

2006, il Tribunale di Varese ha deciso l’opposizione agli atti
esecutivi proposta dalla creditrice Intesa Sec. NPL s.p.a., per
il tramite del procuratore Intesa Gestione Crediti s.p.a.,

dinanzi a quel Tribunale nei confronti del Fallimento Turisco
Immobiliare s.r.1., avverso l’ordinanza, con la quale, a seguito
dell’istanza di conversione del pignoramento avanzata da
Emanuela Zanardini, acquirente del bene immobile pignorato, era
stata determinata la somma da sostituire a questo bene, ai sensi
dell’art. 495 cod. proc. civ.
Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di inammissibilità della
conversione per essere stata questa già chiesta, nella stessa
procedura esecutiva, da parte di Eurofim s.p.a., precedente
acquirente dello stesso bene immobile, poi dichiarata decaduta
dal beneficio per non avere effettuato i versamenti previsti
nella relativa ordinanza ex art. 495 cod. proc. civ.; nonché,
per essere stata l’istanza avanzata da soggetto non legittimato,
non essendo la Zanardini la parte esecutata, bensì terzo
acquirente del bene immobile dopo la trascrizione del
pignoramento. Ha, quindi, rideterminato la somma complessiva da
sostituire al bene pignorato alla data del 27 ottobre 2003, con
riferimento all’istanza di conversione proposta da Emanuela
Zanardini, nell’importo complessivo di E 71.325,53, compensando
integralmente tra le parti le spese del giudizio.

3

nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare, pendente

2.

Avverso la sentenza Italfondiario S.p.A., nella sua qualità

di procuratore di Intesa Sec NPL S.p.A., propone ricorso per
cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso Emanuela Zanardini, che ha anche
depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
l.

Col primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e

mancata applicazione dell’art. 495, ultimo comma, cod. proc.
civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc.
civ. e all’art. 111 Cost, sostenendosi che, ai sensi della norma
richiamata, nello stesso processo esecutivo la conversione del
pignoramento non possa essere richiesta più di una volta; che la
circostanza che, dopo la dichiarazione di decadenza dal
beneficio, il bene immobile pignorato sia stato venduto ad un
terzo, non consente a quest’ultimo di avanzare altra successiva
istanza ex art. 495 cod. proc. civ.; che, interpretare la norma
in senso contrario al suo significato letterale, significherebbe
poter aggirare il divieto all’infinito.
La

resistente

insiste

nel

sostenere

la

correttezza

dell’interpretazione data dal Tribunale di Varese, nel senso che
l’inammissibilità sarebbe riferita all’istanza presentata dallo
stesso soggetto per il quale si è verificata la decadenza dal
beneficio, mentre nel caso di specie la Zanardini è persona
distinta, in quanto acquirente del bene pignorato.
2.

Il motivo di ricorso è fondato e va accolto.

4

Non si difendono gli altri intimati.

L’ultimo comma dell’art. 495 cod. proc. civ., in tema di
conversione del pignoramento, dispone che «l’istanza può essere
avanzata una sola volta a pena di inammissibilità>>.
Questa previsione è stata introdotta con la legge n. 353 del
1990, onde impedire che, nel corso dello stesso processo

successivi, fino al momento della vendita, secondo quanto si
riteneva possibile in mancanza di apposito divieto.
L’espressione adoperata dal legislatore è talmente ampia da non
consentire, con interpretazione solamente letterale, la
soluzione adottata dal giudice di merito, e sostenuta dalla
resistente, per la quale sarebbe rilevante la persona fisica
dell’istante, essendo inammissibile l’istanza proposta dopo la
prima soltanto quando provenga dallo stesso soggetto che sia
stato dichiarato decaduto.
L’interpretazione letterale è decisamente nel senso opposto,
essendo la previsione di inammissibilità stabilita senza alcun
limite di carattere soggettivo, riferita com’è soltanto alla
presentazione di un’istanza ai sensi dell’art. 495 cod. proc.
civ.
Peraltro, il Collegio ritiene che nemmeno l’interpretazione
sistematica renda legittima la soluzione privilegiata dal
giudice di merito, sebbene sia possibile una lettura meno
rigorosa di quella che sembrerebbe consentita
dall’interpretazione strettamente letterale dell’ultimo comma.

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esecutivo, fossero avanzate più istanze di conversione, in tempi

2.1.-

L’interpretazione sistematica deve tenere conto della

ratio dell’introduzione, con la novella n. 353 del 1990, della
regola di inammissibilità e del fatto che questa risulti oggi
rafforzata dalla modifica apportata al primo comma dell’art. 495
cod. proc. civ. dall’art. 2, comma 3, lett. e) n. 6.1) del

maggio 2005 n. 80; modifica, quest’ultima che ha sostituito le
parole originarie

dell’incipit <>, con le attuali «prima che sia disposta la
vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e
569>>, sicché la pronuncia dell’ordinanza di vendita o di
assegnazione preclude definitivamente, ed a chiunque, di
avanzare l’istanza, a prescindere dall’esito del relativo sub
procedimento di vendita (cfr. Cass. n. 8017/09, in motivazione).
E’ evidente l’intento del legislatore di limitare ulteriormente
e quanto più possibile l’accesso al beneficio, onde impedire che
il relativo sub-procedimento, se reiterato nel corso dello
stesso processo esecutivo, ne rallenti la definizione, laddove
la chiusura <> consentita dalla conversione del
pignoramento è favorita solo se impedisce effettivamente
l’aggravio dei tempi e dei costi determinato dall’avvio del subprocedimento di vendita, non anche se ne comporti una mera,
inutile, dilazione.
La conversione del pignoramento si configura quindi come
beneficio a carattere eccezionale che, nel rispetto dei rigorosi
presupposti di ammissibilità del primo e del secondo comma

6

decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito nella legge 14

dell’art. 495 cod. proc. civ., va accordato una volta soltanto
al debitore esecutato, soggetto che, ai sensi dello stesso primo
comma,

è

indicato

come

legittimato

alla

presentazione

dell’istanza. Pertanto, tutti coloro che si trovano a
rappresentare i medesimi interessi patrimoniali di quest’ultimo,

quella del debitore esecutato, non possono che essere a lui
accomunati nella previsione di inammissibilità dell’ultimo comma
dell’art. 495 cod. proc. civ.: sia che si tratti dei successori
a titolo universale del debitore esecutato, sia che si tratti
dei successori a titolo particolare -impregiudicata, peraltro,
in questa sede, la questione della legittimazione alla
presentazione dell’istanza di conversione da parte del terzo
acquirente del bene dopo il pignoramento (questione tuttora
controversa, così come in generale è controversa la posizione di
questo soggetto nel processo esecutivo pendente ai danni del suo
dante causa; ma posta col secondo motivo di ricorso, e perciò da
ritenersi assorbita in conseguenza dell’accoglimento del primo).
Tuttavia, la

ratio legis

sopra enunciata non viene tradita e

l’interpretazione strettamente letterale dell’ultimo comma
dell’art. 495 cod. proc. civ. può essere superata nell’ipotesi
in cui più di uno siano i debitori esecutati, e la nuova istanza
di conversione venga tempestivamente presentata da uno di
costoro diverso da altro che pure l’abbia avanzata in
precedenza, vale a dire nell’ipotesi in cui più di uno siano i
centri d’interesse coinvolti nell’espropriazione.

7

in quanto la relativa posizione giuridica sia riconducibile a

In conclusione va affermato che,

in tema di conversione del

pignoramento, l’ultimo comma dell’art. 495 cod. proc. civ.,
laddove prevede che l’istanza può essere avanzata una sola volta
a pena di inammissibilità, va interpretato nel senso di
escludere che l’istanza possa essere avanzata più di una volta

o dai successori nella stessa posizione giuridica di
quest’ultimo.
3.-

Poiché nel caso di specie non è in discussione che il

soggetto precedentemente ammesso al beneficio della conversione
e poi dichiarato decaduto fosse altro acquirente del bene
pignorato da parte dello stesso debitore esecutato, dante causa,
a sua volta, dell’odierna resistente Emanuela Zanardini, la
sentenza che ha ritenuto ammissibile l’istanza di conversione
avanzata da quest’ultima va cassata, in accoglimento del primo
motivo di ricorso.
Restano assorbiti i motivi restanti, riguardanti, come detto, la
legittimazione alla presentazione dell’istanza di conversione da
parte del terzo acquirente del bene pignorato (secondo motivo),
nonché la determinazione del

quantum debeatur

(terzo, quarto,

quinto e sesto motivo).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, il
Collegio, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma
secondo, cod. proc. civ., accoglie l’opposizione agli atti
esecutivi proposta da Intesa Sec NPL S.p.A. e, per l’effetto,
annulla l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del 27 ottobre

8

nello stesso processo esecutivo dal medesimo debitore esecutato

2003 e dichiara inammissibile l’istanza di conversione avanzata
da Emanuela Zanardini in data 24 marzo 2003 nella procedura
esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Varese
nei confronti di Fallimento Turisco Immobiliare s.r.l.
La novità della questione, che non risulta già affrontata in

spese dell’intero giudizio.
Per questi motivi

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti
restanti; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito,
accoglie l’opposizione agli atti esecutivi proposta da Intesa
Sec NPL s.p.a., per il tramite del procuratore Italfondiario
S.p.A., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del
27ottobre 2003 e, per l’effetto, annulla questa ordinanza e
dichiara inammissibile l’istanza di conversione avanzata da
Emanuela Zanardini in data 24 marzo 2003 nella procedura
esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Varese
nei confronti di Fallimento Turisco Immobiliare s.r.l.
Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2013.

sede di legittimità, rende di giustizia la compensazione delle

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