Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27851 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. I, 30/10/2019, (ud. 11/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 135/2018 proposto da:

K.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi n.

72 presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo unitamente

all’avvocato Pietro Sgarbi che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Ancona, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 898/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 13/6/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/07/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

K.B., nato in Gambia, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Ancona, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale.

Il richiedente, che aveva narrato di provenire dal Gambia, dove vivevano ancora due sorelle con cui aveva continuato ad avere rapporti telefonici, e di essere fuggito perchè era stato arrestato due volte, subendo torture a causa dell’attività svolta come autista per il capo del partito democratico (OMISSIS), e perchè temeva di essere nuovamente arrestato ed ucciso in carcere, proponeva gravame dinanzi alla Corte di appello di Ancona che ha confermato integralmente la prima decisione.

La Corte territoriale ha ritenuto non credibile nel suo complesso il racconto per la genericità dei fatti esposti. Ha quindi escluso la ricorrenza dei presupposti per le tre forme di protezione sussidiaria, previo esame della situazione politico/sociale del Gambia, ricordando che vi era stato un profondo mutamento a seguito dell’allontanamento in esilio del dittatore J. e delle prime elezioni politiche, svoltesi il 6/4/2017, indette dal nuovo capo di Stato A.B.. Non ha ritenuto di riconoscere nemmeno la protezione umanitaria, richiesta con riferimento al medesimo narrato, sul rilievo che non erano stati prospettate condizioni di vulnerabilità di carattere soggettivo individualizzate.

Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e corredato da memoria.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, avendo la Corte d’appello respinto l’impugnazione ritenendo non credibile la narrazione del ricorrente, senza dimostrare di aver compiutamente analizzato e valutato la situazione personale dell’istante, anche alla luce della precipua situazione socio-politica del Gambia. Al riguardo, il ricorrente si duole che il giudice di secondo grado non abbia invece tenuto conto del fatto che la narrazione esposta innanzi alla Commissione territoriale era stata completa ed attendibile e che non siano stati attivati i poteri istruttori per verificarne la veridicità.

Il motivo è infondato.

Innanzi tutto va confermato che “La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito.” (Cass. n. 3340 del 05/02/2019), dovendosi osservare che nel caso di specie la censura non risulta formulata come vizio motivazionale.

Va altresì ribadito che “Nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento. In relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c). Ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi” (Cass. n. 33096 del 20/12/2018) e che “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, ma la prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda. Ne consegue che in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) deve essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata così come descritti dalla norma.” (Cass. n. 3016 del 31/01/2019).

Ora, nel caso concreto, la Corte territoriale ha rilevato che erano emersi elementi di scarsa credibilità nel racconto del ricorrente che legittimavano l’impossibilità di poter ritenere comprovate le circostanze che giustificavano il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, pur considerando l’onere probatorio “attenuato” vigente in materia. Invero, il giudice d’appello ha evidenziato, al riguardo, che il ricorrente aveva reso un racconto alquanto generico e non credibile per la vaghezza della storia e senza collegamento con la storia personale dell’istante.

Pertanto, per quanto esposto, deve ritenersi infondata la doglianza secondo cui la Corte territoriale non avrebbe compiutamente analizzato e valutato la situazione personale dell’istante, anche alla luce della precipua situazione socio-politica del Gambia, avendo invece la stessa Corte evidenziato le ragioni poste a sostegno del rigetto dei motivi dell’impugnazione, sulla scorta delle informazioni sulle condizioni di sicurezza del Gambia, pervenendo ad un esito diverso da quello auspicato dall’interessato. Le censure sono rivolte ad apprezzamenti di fatto che impropriamente si chiede di rivisitare.

2.1. Con il secondo motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), anche in relazione all’art. 3 Cost., in quanto il giudice di secondo grado avrebbe respinto la domanda di protezione sussidiaria, senza analizzare la situazione socio politica, anche alla luce delle elezioni presidenziali, senza fare riferimento ai più recenti report nazionali ed internazionali, quando invece nel rapporto Amnesty International 2016/2017 e nel sito (OMISSIS) del MAE, aggiornato al 4/12/2017, erano state evidenziate le forme di violenza diffuse in Gambia e le gravi violazioni dei diritti umani.

Il ricorrente lamenta, inoltre, la irragionevole diversità della sentenza impugnata rispetto a pronunce di altre Corti d’appello in ordine a medesime fattispecie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale.

2.2. Con il terzo motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, non avendo la Corte territoriale dato conto, nella decisione impugnata, dell’esperimento di una attività istruttoria volta accertare la situazione relativa al Gambia, come elaborata dalle competenti autorità internazionali, in ordine all’esclusione di una situazione di pericolo dovuta a violenza diffusa e non controllata dalle Autorità statuali.

2.3. I motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno dichiarati inammissibili perchè si risolvono anch’essi nella critica di accertamenti di fatto plausibilmente compiuti dai giudici di merito;

Risulta, infine, del tutto irrilevante il riferimento alle altre pronunce di merito, il cui esame presupporrebbe, come è evidente, l’allegazione specifica del contenuto dei ricorsi proposti.

3. Con il quarto motivo è denunziata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 25, comma 6 e degli artt. 3 e 10 Cost., nonchè la nullità della sentenza, in quanto la Corte d’appello, e lo stesso Tribunale, avrebbero escluso i presupposti del riconoscimento della protezione umanitaria senza valutare che il ricorrente aveva narrato della sua carcerazione in Gambia e delle torture subite, sintomo della sua vulnerabilità, e, quindi senza una concreta pronuncia, mancando in toto l’effettivo esame circa l’esistenza o meno di situazioni di vulnerabilità non rientranti nelle misure tipiche.

Il quarto motivo è inammissibile perchè non riporta analiticamente il contenuto delle dichiarazioni rese dal ricorrente innanzi alla Commissione territoriale in ordine ai fatti ed alle circostanze relative alla carcerazione ed alle torture denunciate ed al concreto rischio in caso di rientro in Patria.

Al riguardo, occorre ribadire quanto esposto circa la genericità dell’esposizione dei fatti narrati dal ricorrente, ritenuti dalla Corte territoriale non credibili.

4. In conclusione il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.

Non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, stante la ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

Rigetta il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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