Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27851 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 27851 Anno 2013
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: BARRECA GIUSEPPINA LUCIANA

SENTENZA
sul ricorso 5848-2007 proposto da:
GAROFALO

LANDA

GRELND43D50A091K,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA AURELIA 190-A, presso lo
studio dell’avvocato FELICI MASSIMO, ;rappresentata e
difesa dall’avvocato FRUSCIONE GAETANO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

CAPITALIA SERVICE J.V. società facente parte del
Gruppo Bancario Capitalia 07476881003 quale mandataria
di CAPITALIA S.P.A. già denominata BANCA DI ROMA

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Data pubblicazione: 12/12/2013

S.P.A. in persona dei Signori CATERINA RIPPA e
GIUSEPPE GIOVE, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA SANTIAGO DEL CILE 7, presso lo studio
dell’avvocato MATERA FRANCO, rappresentata e difesa
dall’avvocato NAPOLI MAURIZIO giusta delega in atti;

persona del Titolare Preposto Dott. FRANCESCO FANTI,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BOEZIO 6,
presso lo studio dell’avvocato LUCONI MASSIMO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

ETR

ESAZIONE

TRIBUTI

S.P.A.,

DI

COMPAGNIA

ASSICURAZIONI DI MILANO O MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.,
SANPAOLO IMI S.P.A.;
– intimati –

avverso la sentenza n. 652/2006 del TRIBUNALE dì
SALERNO, depositata il 14/02/2006, R.G.N. 1981/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

12/11/2013

dal

Consigliere

Dott.

GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;
udito l’Avvocato MASSIMO LUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso;

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BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 00884060526 in

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con la decisione ora impugnata, pubblicata il 14 febbraio

2006, il Tribunale di Salerno ha rigettato l’opposizione agli
atti esecutivi proposta, con ricorso del 30 aprile 2004, da
Landa Garofalo, debitrice esecutata, nell’ambito della procedura

777/95 R.G.E., intrapresa nei suoi confronti dal Monte dei
Paschi di Siena, nella quale erano intervenuti la Banca di Roma,
il San Paolo IMI, la Milano Assicurazioni ed E.Tr., creditori
della stessa Garofalo.
Quest’ultima aveva dedotto che aveva avuto notizia del processo
esecutivo soltanto in data 27 aprile 2004, quando le era stato
notificato il provvedimento di surroga del custode; che l’atto
di pignoramento le era stato notificato in luogo diverso da
quello di sua residenza; che la persona che aveva ricevuto
l’atto, indicata come “dipendente del destinatario”, non era
tale né era da lei conosciuta; che pertanto non aveva avuto
notizia né del pignoramento, né del precedente atto di precetto;
che nel pignoramento mancava l’ingiunzione ex art. 492 cod.
proc. civ.; che il provvedimento di surroga del custode era
illegittimo, perché adottato senza sentire il debitore e con
riferimento ad immobili non produttivi di reddito.
1.2.- Dei creditori oppoti si era costituita soltanto la Banca

Monte dei Paschi di Siena ed aveva eccepito l’inammissibilità
dell’opposizione perché proposta oltre il termine, allora, di
cinque giorni, avendo l’opponente ricevuto, in data 14 novembre

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esecutiva immobiliare, pendente dinanzi a quel Tribunale col n.

2003, la notificazione di altra ordinanza, emessa dal giudice
dell’esecuzione il 18 ottobre 2003; comunque, avendo la stessa
ricevuto la notificazione dell’atto di pignoramento in luogo
indicato come propria residenza nell’atto di mutuo, nonché
presso il domicilio eletto con lo stesso atto di mutuo.
Il Tribunale, come detto, ha rigettato l’opposizione con

condanna dell’opponente al pagamento delle spese, ritenendo
fondati i rilievi svolti in punto di fatto dalla parte opposta
e, quindi, tardiva l’opposizione agli atti esecutivi.
2.-

Avverso la sentenza Landa Garofalo propone ricorso per

cassazione affidato a due motivi, articolati in più censure.
Resistono con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. e Capitalia Service j.v. s.r.1.; la prima ha depositato
memoria.
Non si difendono gli altri intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-

Preliminarmente, va accolta l’eccezione di inammissibilità

sollevata dalla Banca M.P.S. con riferimento all’art. 360 cod.
proc. civ., mentre va rigettata quella sollevata con riferimento
all’art. 366 bis cod. proc. civ.
La sentenza impugnata è stata pubblicata il 14 febbraio 2006.
Pertanto, non si applica l’art. 360 cod. proc. civ., così come
sostituito dall’art. 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006
n. 40, pubblicato sulla G.U. del 15 febbraio 2006,

ma, avuto

riguardo alla disciplina transitoria dell’art. 27 dello stesso
decreto legislativo, va applicato il testo originario dell’art.

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1.3.-

360 cod. proc. civ.. Questo non consentiva di dedurre col
ricorso straordinario ex art. 111 Cost., come nel caso specie,
il vizio di cui all’art. 360 n.5 cod. proc. civ.. Pertanto,
sono inammissibili le censure formulate ai sensi dell’art. 360
n. 5 cod. proc. civ.

si applica nemmeno l’art. 366 bis cod. proc. civ., inserito
dall’art. 6 del già richiamato decreto legislativo n. 40 del
2006 ed applicabile soltanto ai ricorsi proposti avverso le
sentenze pubblicate a far data dal l ° marzo 2006. Pertanto, i
motivi del presente ricorso non avrebbero dovuto essere
assistiti dai quesiti di diritto richiesti dalla norma in
oggetto.
2.-

La sentenza impugnata è fondata su due distinte

decidendi,

rationes

ciascuna, di per sé sola, idonea a sorreggere la

decisione di inammissibilità, per tardività, dell’opposizione
agli atti esecutivi proposta con ricorso del

30 aprile 2004:

– essere stato l’atto di pignoramento del 1995 notificato presso
il domicilio eletto nel contratto di mutuo, quindi conosciuto
legalmente dalla destinataria, con conseguente decorrenza del
termine per proporre l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.
dalla data della relativa notificazione;
– essere stata notificata alla debitrice esecutata, poi
opponente, un’ordinanza del giudice dell’esecuzione precedente
quella che, secondo la ricorrente le avrebbe reso nota la
pendenza della procedura esecutiva, precisamente l’ordinanza del

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1.1.- In ragione della data di pubblicazione della sentenza, non

18 ottobre 1993, notificata il

14 novembre 2003,

mai opposta,

con la quale era stata fissata l’udienza del 2 marzo 2004, di
comparizione delle parti; da questa ordinanza sarebbe comunque
decorso il termine ex art. 617 cod. proc. civ. per lamentare i
vizi di notificazione e le irregolarità formali degli atti

La

ricorrente

contesta

due

le

rationes

decidendi,

rispettivamente col primo e col secondo motivo, ciascuno, a sua
volta, articolato in più censure, costituenti altrettanti
distinti motivi di impugnazione.
3.-

Col primo motivo di ricorso si lamentano le seguenti

violazioni: nullità della sentenza e/o del procedimento per
omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ.; vizio di
motivazione; violazione e/o falsa applicazione delle seguenti
norme: art. 24 Cost., art. 161 del decreto legislativo n. 385
del 1993, artt. 137 e seg. cod. proc. civ., art. 7 della legge
n. 890 del 1982, artt. 139, 141, 156 e 160 cod. proc. civ.,
nonché art. 43, comma 2 ° , cod. civ.
Si censura l’affermazione, contenuta nella sentenza, della
conoscenza legale, da parte della ricorrente, dell’atto di
«presso il domicilio eletto,

pignoramento perché notificato

anche ai sensi della normativa speciale sul credito fondiario
(applicabile al caso di specie in ragione delle particolari
pattuizioni contenute nel contratto anche da lei sottoscritto e
posto a base della oggi opposta esecuzione)».

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esecutivi precedenti, che si assumono non conosciuti.

Secondo la ricorrente, il giudice avrebbe omesso l’esame
dell’<> ai sensi di
quella normativa, ma era ricompresa in «particolari», vale a
dire apposite, specifiche, «pattuizioni») ed è perciò corretta

8

specificità, o meglio della pertinenza rispetto alla ragione

la notificazione effettuata presso il domicilio eletto ai sensi
del già richiamato art. 141 cod. proc. civ.
In conclusione, è valida e regolare la notificazione dell’atto
di pignoramento eseguita, ai sensi dell’art. 141 cod. proc.
civ., presso il domicilio eletto, ai sensi dell’art. 47 cod.

debitore, con dichiarazione riferita espressamente anche agli
effetti giudiziali ed esecutivi (cfr. Cass. n. 18513/06; n.
12702/10); dalla data della notificazione presso il domicilio
eletto decorre il termine dell’art. 617 cod. proc. civ. per
proporre l’opposizione agli atti esecutivi concernente la
regolarità formale della stessa notificazione e dell’atto di
pignoramento.
Avendo il giudice fatto corretta applicazione di questo
principio non si sarebbe dovuto occupare, così come non si è
occupato, delle ragioni dell’opponente concernenti, non la
notificazione dell’atto di pignoramento presso il domicilio
eletto, ma la notificazione (ulteriore) fatta direttamente alla
debitrice esecutata, di cui ai motivi sub 1.1. e sub 1.2., che
anche per questo sono inammissibili. Non risultano inoltre
violate le norme richiamate col motivo sub 1.3., che perciò è
infondato.
Le censure in cui si articola il primo motivo di ricorso vanno
rigettate.
4.

Col secondo motivo di ricorso si lamentano nullità della

sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art.

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617 cod.

civ., nel contratto di mutuo fondiario sottoscritto dal

proc. civ. e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 24
Cost.
Si censura l’affermazione contenuta nella sentenza della
avvenuta conoscenza legale, da parte della ricorrente, dell’atto
di pignoramento e comunque della pendenza del processo esecutivo

figlia Capo Teresa, convivente, dell’ordinanza del 18.10.03 (n.
4816 cron.), con cui, tra l’altro, si fissava l’udienza di
comparizione delle parti per il 2.3.04 ….»,

con la conseguenza

che l’opposizione per i difetti di notifica si sarebbe dovuta
proporre al più tardi entro il 19 novembre 2003, essendo perciò
tardiva quella proposta con ricorso del 30 aprile 2004.
La ricorrente lamenta che nell’ordinanza del 10 ottobre 2003 non
sarebbero stati contenuti elementi idonei a consentirle di
evincere la pendenza a suo carico di una procedura esecutiva.
Il motivo è inammissibile sia perché non riporta nel ricorso il
testo dell’ordinanza su cui è fondato, sia perché introduce una
questione di diritto che non risulta essere stata posta in sede
di merito e che, comportando un accertamento in fatto (circa il
contenuto e la portata dell’ordinanza in parola), non è
proponibile in sede di legittimità.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si
.

liquidano come da dispositivo.
Per questi motivi

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