Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27851 del 04/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27851
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7967-2017 proposto da:
COMUNE DI NARNI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE SANZIO, 1, presso lo studio
dell’avvocato FEDERICO MAZZELLA, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato FABIO MARINI;
– ricorrente –
contro
ALCANTARA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 86,
presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI RANALLI, che lo rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 406/2016 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,
depositata il 20/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. il Comune di Narni ricorreva per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale dell’Umbria n. 406/01/2016, confermativa della sentenza di primo grado con la quale erano stati dichiarati illegittimi quattro avvisi di accertamento ed irrogazione sanzioni emessi dal ricorrente nei confronti della spa Alcantara;
4. con atto del 6 marzo 2020, il Comune, richiamandosi ad un atto transattivo stipulato con la contribuente, dichiarava di rinunciare al ricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1. risultano rispettati i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c.;
2. va dichiarata l’estinzione del giudizio a spese compensate.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020