Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27850 del 22/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27850 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 17887-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis,
– ricorrente contro
URBANO LORENZO, EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 241/45/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
18/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.
Data pubblicazione: 22/11/2017
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
della Campania, che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di
Benevento. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso di
Lorenzo Urbano avverso una cartella di pagamento, avente ad
oggetto IRPEF e IRAP, per l’anno 2006;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che la
motivazione della cartella sarebbe stata del tutto incompleta ed
insufficiente;
Considerato:
che, il ricorso è affidato a due motivi;
che, con il primo, l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione
degli artt. 25 D.P.R. n. 602/1973, 7 I. n. 212/2000 e 68 D.Lgs.
n. 546/92, ai sensi dell’art.360 n.3 c.p.c.: lo stesso legislatore
avrebbe individuato il contenuto necessario dell’obbligazione
tributaria dovuta dal contribuente a seguito dell’accoglimento
parziale dell’impugnazione, né l’esigenza di conoscenza
dell’atto presupposto avrebbe costituito ragione di illegittimità
della cartella;
che, con il secondo, si invoca la violazione dell’art. 112 c.p.c.,
ai sensi dell’art.360 n.4 c.p.c.: la CTR avrebbe statuito oltre i
limiti della domanda, che non avrebbe riguardato la violazione
del ne bis in idem, posto che oggetto del giudizio era il primo
atto;
che gli intimati non si sono costituiti;
che il primo motivo è infondato;
Ric. 2016 n. 17887 sez. MT – ud. 27-09-2017
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confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
che, in tema di riscossione tributaria, la necessità di specifica
motivazione dell’avviso di liquidazione emesso non si traduce
nel mero richiamo degli atti prodromici (nella specie, della
sentenza divenuta definitiva), ma richiede anche la
determinazione del tributo dovuto e l’indicazione degli elementi
consentire al contribuente la verifica della correttezza del
calcolo operato dall’Amministrazione finanziaria
(Sez. 5, n. 24220 del 29/11/2016);
che la CTR – la quale ha osservato che la mera conoscenza
della motivazione della sentenza non sarebbe stata sufficiente
al contribuente per determinare in proprio la nuova somma
richiesta dall’Ufficio, né per verificare l’esattezza del nuovo
conteggio – si è attenuta al predetto principio, sicché il
richiamo all’art. 25 DPR n. 602/1973 è inconferente;
che il secondo motivo è inammissibile, essendo chiaramente
privo di autosufficienza, con riguardo agli atti citati;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dei
controricorrenti, stante la mancata costituzione di costoro;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
matematici posti alla base di tale quantificazione onde