Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27850 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.U. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo

studio dell’Avvocato Contaldi Mario, dal quale è rappresentato e

difeso, unitamente all’Avvocato Emanuele Barbanente, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CA.LU. ((OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in Roma, via Monte Zebio n. 37, presso lo studio

dell’Avvocato Graziani Alessandro, dal quale è rappresentato e

difeso, unitamente all’Avvocato Elisabetta Galeazzi, per procura

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Massa, sezione distaccata di

Pontremoli, n. 125 del 2009, depositata in data 16 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Alessandro Graziani;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che C.U., con citazione del 12 settembre 2002, ha convenuto in giudizio, dinnanzi al Pretore di Aulla, Ca.

L. chiedendo la determinazione del confine tra i fondi di rispettiva proprietà e l’apposizione dei termini;

che il convenuto si è costituito non opponendosi alle domande;

che l’adito Giudice di pace, con sentenza del 2004, ha dichiarato la propria incompetenza per materia, rimettendo le parti davanti al Tribunale;

che avverso questa sentenza, C.U. ha proposto appello e il Tribunale, con sentenza del 2005, ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Aulla, assegnando alle parti il termine per la riassunzione;

che C.U., con ricorso in data 21 giugno 2005, ha riassunto il giudizio;

che Ca.Lu. si è costituito e ha eccepito la irritualità della riassunzione e quindi l’estinzione del giudizio;

che il Giudice di pace di Aulla, con sentenza n. 114 del 2006, ha dichiarato estinto il processo;

che avverso questa sentenza C.U. ha proposto appello, cui ha resistito Ca.Lu.;

che l’adito Tribunale di Massa, sezione distaccata di Pontremoli, con sentenza depositata il 16 ottobre 2009, ha rigettato il gravame;

che il Tribunale ha rilevato che la riassunzione, a seguito della sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la competenza del Giudice di pace, era avvenuta in forme diverse da quelle stabilite dall’art. 50 cod. proc. civ.;

che il Tribunale ha quindi osservato che nella specie non poteva operare il principio di libertà delle forme, che postula comunque l’idoneità dell’atto al raggiungimento dello scopo; idoneità nella specie non sussistente, giacchè l’atto di riassunzione era privo della vocatio in ius;

che il Tribunale ha infine ritenuto del tutto fuorviante il richiamo fatto dall’appellante all’istituto della sospensione del processo, atteso che i relativi effetti si verificano sino alla sentenza di cui all’art. 50 cod. proc. civ. e comunque non oltre il termine fissato per la prosecuzione del giudizio davanti al giudice dichiarato competente, purchè la riassunzione sia effettuata nelle forme previste;

che C.U. propone ricorso per la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo, cui resiste, con controricorso, Ca.Lu.;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 46, 48, 50, 297 e 307 cod. proc. civ. e art. 125 disp. att. cod. proc. civ..

Il Tribunale, sostiene il ricorrente, ha ritenuto inidoneo il ricorso ex art. 297 c.p.c., comma 3, a provocare la riassunzione del processo davanti ad altro giudice, ma ha omesso di considerare che, nella specie, la riassunzione era avvenuta dinnanzi al giudice originariamente adito. E su tale aspetto non ha svolto alcuna specifica motivazione. Per effetto della dichiarazione di incompetenza, osserva il ricorrente, il processo resta sospeso e tale sospensione può essere risolta con la continuazione del processo stesso dinnanzi al giudice dichiarato competente ovvero con l’impugnazione della dichiarazione di incompetenza. Allorquando venga proposta l’impugnazione, il processo resta sospeso nella sua sede propria ma continua nella diversa sede nella quale deve essere risolta la questione di competenza. Si verifica cioè una sospensione impropria che viene meno con il venir meno della causa dalla quale la sospensione è stata determinata, e il processo sospeso prosegue davanti al giudice dichiarato competente.

L’art. 50 cod. proc. civ. e l’art. 125 disp. att cod. proc. civ., prosegue il ricorrente, trovano applicazione nel caso in cui il processo debba proseguire davanti ad un nuovo giudice, mentre non sarebbe oggetto di specifica disciplina l’ipotesi della prosecuzione del processo dinnanzi al giudice originariamente adito, presso il quale la domanda era già stata proposta e il contraddittorio instaurato. In tali casi, dovrebbe trovare applicazione la disciplina prevista dal codice di rito per la riassunzione del processo sospeso e cioè l’art. 297 cod. proc. civ., giacchè la soluzione della questione di competenza non avrebbe effetti traslativi, dovendo il processo proseguire dinnanzi al giudice originariamente adito.

Ed ancora, sostiene il ricorrente, non avrebbe mai potuto essere dichiarata l’estinzione del processo, atteso che tale conseguenza non può essere l’effetto della irrituale continuazione del processo. Il ricorso è infondato.

Esso si fonda sulla premessa che, a seguito della dichiarazione di incompetenza, il processo dinnanzi al giudice originariamente adito resti sospeso.

Tale premessa è infondata, atteso che la dichiarazione di incompetenza è di per sè idonea a definire, salvo le vicende conseguenti alla eventuale impugnazione della statuizione di incompetenza, il giudizio originariamente introdotto con una statuizione in rito. L’atto di riassunzione deve dunque essere sempre dotato dei requisiti di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., secondo quanto disposto dall’art. 50 cod. proc. civ. In sostanza, il giudizio inizialmente proposto, a seguito della dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace, era stato definito; rispetto ad esso non può quindi predi-carsi l’intervenuta sospensione e quiescenza sino alla successiva statuizione di incompetenza del giudice dichiarato competente.

Del tutto fuorviante è poi il richiamo all’art. 48 cod. proc. civ., atteso che detta disposizione opera con riferimento alla proposizione del regolamento di competenza, nel caso di specie non proponibile ad istanza di parte, stante la prevista non applicabilità alle controversie di competenza del giudice di pace degli artt. 42 e 43 cod. proc. civ..

La riassunzione del processo avrebbe quindi dovuto essere effettuata nelle forme di cui all’art. 50 cod. proc. civ. e all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ., nella specie senz’altro non osservate non solo perchè la riassunzione è avvenuta mediante ricorso, e non con atto di citazione notificato al procuratore costituito, ma con un atto privo della vocatio in ius. Va quindi condiviso l’orientamento secondo cui in tema di sospensione e riassunzione del processo, in linea generale, la riassunzione del processo sospeso è validamente introdotta con ricorso, ex art. 297 cod. proc. civ., tutte le volte in cui la prosecuzione del giudizio non debba avvenire in altra sede, restando, per converso, disciplinate dal disposto dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ. tutte le ipotesi di riassunzione non dipendenti da sospensione (da introdurre, pertanto, con atto di citazione), e dal disposto dell’art. 50 cod. proc. civ. le riassunzioni conseguenti ai procedimenti per regolamento di competenza e di giurisdizione (che postulano, invece, la riassunzione con comparsa) (Cass. n. 10780 del 2002). Si deve solo aggiungere che la riassunzione con ricorso ha comportato altresì il mancato rispetto del termine stabilito dal giudice per detto incombente; il che consente anche di ritenere del tutto infondato il rilievo conclusivo del ricorrente.

Sussistono quindi le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, non potendo le critiche svolte dal ricorrente nella memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2, condurre a una diversa soluzione;

che invero, il ricorrente insiste nel ritenere che la prima decisione di incompetenza del giudice originariamente adito determini la sospensione del procedimento e che, quindi, nel caso in cui, dopo la proposizione dell’appello dinnanzi al Tribunale e dopo la dichiarazione di incompetenza da parte dell’organo adito a favore di quello originariamente investito della cognizione della controversia, questa potrebbe riprendere semplicemente a mezzo di istanza di riassunzione ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ.;

che tale impostazione non può essere condivisa, atteso che la dichiarazione di incompetenza del giudice adito non comporta uno stato di quiescenza del procedimento, ma definisce il procedimento stesso dinnanzi a quel giudice incardinato con una statuizione definitiva, con la conseguenza che la riassunzione a seguito della detta dichiarazione, ancorchè effettuata dinnanzi al giudice originariamente adito, deve essere eseguita ai sensi dell’art. 50 cod. proc. civ. e dell’art. 125 disp. att. cod. proc. civ.;

che non può, del resto, essere sottaciuto il rilievo – desumibile dagli atti, ai quali il Collegio può accedere in considerazione della natura della questioni dedotte – che il fascicolo relativo alla domanda originariamente introdotta dinnanzi al Giudice di pace di Aulla recava il numero di R.G. 371 del 2002, mentre quello introdotto a seguito della dichiarazione di incompetenza del Tribunale, nel quale è poi stata emessa la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, recava il numero di R.G. 158 del 2005, così risultando evidente la non riferibilità dell’istanza di riassunzione al primo giudizio;

che d’altra parte, non può neanche sostenersi la erronea applicazione dell’art. 307 cod. proc. civ. da parte del Giudice di pace in sede di riassunzione a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del Tribunale;

che invero, posto che la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata nelle forme di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. civ. e non anche in quella, seguita dall’odierno ricorrente, della istanza di prosecuzione ex art. 297 cod. proc. civ., l’atto di riassunzione avrebbe dovuto essere notificato alla controparte entro il termine all’uopo assegnato dal giudice, laddove nella specie il ricorso, corredato del decreto di fissazione dell’udienza, è stato notificato oltre il detto termine, dovendosi a tal fine avere riguardo al termine stabilito nella sentenza e non a quello indicato dal giudice nel provvedimento di fissazione dell’udienza per la prosecuzione, stante la non applicabilità del disposto di cui all’art. 297 cod. proc. civ.;

che il ricorso deve quindi essere rigettato;

che in considerazione della novità delle questioni trattate sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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