Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27850 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 04/12/2020), n.27850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19883/13 R.G. proposto da:

A.P., rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avv. Maria Sonia Vulcano, con domicilio eletto presso

lo studio dell’avv. Claudio Lucisano, in Roma, via Crescenzio, n.

91;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e nei confronti di:

EQUITALIA NORD S.P.A., (già Equitalia Nomos s.p.a.), in persona del

legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in

calce al controricorso, dagli avv.ti Maurizio Cimetti, Giuseppe

Parente e Sante Ricci, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale del

Piemonte n. 48/36/12 depositata in data 30 maggio 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 settembre

2020 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In data 28 novembre 2007 l’Agenzia delle entrate notificava a A.P. richiesta di informazioni, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2, in relazione agli interessi percepiti in Francia nell’anno 2000; in data 17 dicembre 2007, il contribuente faceva pervenire all’Agenzia delle entrate una nota con la quale, nel comunicare di essere impossibilitato a rendere i richiesti chiarimenti in quanto soggiornava a Cuba, indicava un numero di fax al quale indirizzare eventuali ulteriori missive provenienti dall’Amministrazione.

In difetto di risposta, l’Agenzia delle entrate notificava avviso di accertamento con il quale procedeva ad applicare l’imposta sostitutiva di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16-bis, e recuperava a tassazione maggior reddito di capitale per lire 170.392.000; in mancanza di impugnazione di detto avviso, procedeva ad iscrivere a ruolo i relativi importi e, in data 22 novembre 2008, il Concessionario della Riscossione notificava al contribuente cartella di pagamento con la quale chiedeva il pagamento dell’importo di Euro 55.900,24.

2. Impugnati, con separati ricorsi, il ruolo e la cartella esattoriale, all’esito della costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate e dell’Agente della Riscossione Equitalia Nomos s.p.a., la Commissione tributaria provinciale di Torino, previa riunione dei procedimenti, li rigettava con sentenza che veniva impugnata dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria regionale.

3. I giudici regionali rigettavano l’impugnazione. Premettendo che l’appello nella parte inerente ai “vizi afferenti al ruolo” ed in quella relativa ai “vizi della notificazione del ruolo” riguardava l’avviso di accertamento e la cartella esattoriale, essendo il ruolo atto interno all’Amministrazione, disattendevano tutti i motivi di gravame con i quali il contribuente aveva dedotto l’inesistenza della notificazione dell’avviso di accertamento e della cartella di pagamento, la omessa notifica dell’atto al domicilio eletto, la carenza di sottoscrizione del ruolo, la mancanza di sottoscrizione dell’atto notificato da parte del Direttore dell’Agenzia delle entrate, la mancata indicazione del responsabile del provvedimento, la omessa sottoscrizione e indicazione del registro cronologico e la mancanza del sigillo dell’Ente incaricato, nonchè l’assenza di presupposti per l’incasso dell’aggio.

4. Ricorre per la cassazione della sentenza d’appello A.P., con quattordici motivi.

Resistono con separati controricorsi l’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Nomos s.p.a.).

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 2; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 59, comma 1, lett. b); denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente contesta la legittimazione ad causam e ad processum di Equitalia Nord s.p.a., deducendo che: a) a far data dal 1 ottobre 2006, l’interesse giuridico alla riscossione del tributo fa capo soltanto all’Amministrazione finanziaria e, in particolare, all’Agenzia delle entrate, essendo stato soppresso il sistema di affidamento in concessione del servizio di riscossione, con la conseguenza che il ricorso in appello da parte di Equitalia Nord sarebbe invalido per difetto di legittimazione formale e sostanziale; b) ogni specifica competenza in materia di riscossione non può più essere esercitata dalle singole società partecipate da Equitalia s.p.a., ma solo dalla capogruppo, per cui soltanto in forza di nuova procura speciale conferita dal legale rappresentante della capogruppo Equitalia s.p.a. – nel caso di specie mancante – sarebbe possibile proporre appello ed esercitare i poteri spettanti al soggetto conferente; c) la difesa non può più essere affidata a difensori del libero foro e deve ritenersi applicabile la difesa in proprio attraverso l’utilizzo di propri dipendenti o, in subordine, nei casi previsti dalla legge, a mezzo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

1.1. Il mezzo in esame è inammissibile.

1.2. In base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10, i soggetti aventi la capacità di essere parti del processo tributario, sono, dal lato passivo, l’ente impositore (ossia l’Agenzia delle entrate, subentrata al Ministero delle Finanze per effetto del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57), e l’ente locale o il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l’atto impugnato o che non ha emesso l’atto richiesto.

1.3. Il D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha previsto, con decorrenza dal 1 ottobre 2006, la soppressione del sistema di affidamento in concessione ad enti privati della riscossione e l’affidamento delle relative funzioni all’Agenzia delle entrate che la esercita mediante Equitalia s.p.a. (già Riscossione s.p.a.), subentrata ex lege nei rapporti controversi facenti capo alle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, venendosi in tal modo a verificare, sul piano processuale, un fenomeno successorio riconducibile all’art. 111 c.p.c., il cui titolo è costituito dalla soppressione, per legge, del precedente sistema di affidamento in concessione del servizio.

1.4. Questa Corte, con orientamento consolidato, a cui si intende dare continuità, ha, quindi, precisato che il D.L. n. 203 del 2005, convertito dalla L. n. 248 del 2005, nell’attribuire la funzione di riscossione nazionale all’Agenzia delle entrate, non ha comportato, sul piano processuale, un effetto di successione ex art. 110 c.p.c., che concerne la successione nel processo nell’ipotesi del “venir meno” della parte per morte o per altra causa, bensì il verificarsi di un fenomeno riconducibile all’art. 111 c.p.c., che attiene ai casi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, derivante dal fatto che una norma abbia concepito un nuovo soggetto giuridico come destinatario di un trasferimento di funzioni e di attribuzioni prima conferite ad altri (Cass., sez. 5, 15/10/2014, n. 21773; Cass., sez. 5, 28/03/2014, n. 7318; Cass., sez. 5, 15/04/2015, n. 7554; Cass., sez. 5, 20/06/2019, n. 16558; Cass., sez. 5, 23/04/2020, n. 8084).

Poichè è pacifico che, nel caso di specie, nel giudizio di primo grado è stata parte Equitalia Nomos s.p.a., evocata in giudizio dal contribuente, risulta evidente che correttamente la Commissione regionale ha disatteso le eccezioni sollevate dall’odierno ricorrente, posto che, non avendo il D.L. n. 203 del 2005, determinato l’estinzione delle anteriori concessionarie del servizio di riscossione, queste ultime, qualora siano state parti del giudizio di primo grado, hanno interesse all’impugnazione e conservano la legittimazione processuale, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., con eventuale legittimazione concorrente e non sostitutiva del successore a titolo particolare (Cass., sez. 5, 24/11/2016, n. 24020).

Come emerge dalla intestazione della sentenza in questa sede impugnata, a seguito di ricorso in appello del contribuente, si è costituita nel giudizio Equitalia Nord s.p.a. – succeduta all’originaria Equitalia Nomos s.p.a. – alla quale spetta la legittimazione ad causam e ad processum, avendo essa assunto la formale veste di parte nel precedente grado di giudizio (Cass., sez. 3, 4/06/2013, n. 14036; Cass., sez. 3, 11/04/2017, n. 9250).

1.5. Con riguardo, inoltre, alla questione della difesa ad opera di avvocati del libero foro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che le società del gruppo Equitalia s.p.a. restano società di capitali in forma privatistica, la cui funzione strumentale alla riscossione nazionale non vale a tramutarle in pubbliche amministrazioni con patrocinio erariale, e che, ad eccezione dei casi tassativamente contemplati dal D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 41, (come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006), estranei al giudizio tributario, le concessionarie del servizio di riscossione non sono abilitate alla difesa diretta, per mezzo dei propri dipendenti, dinanzi al giudice tributario (Cass., sez. 5, 3/03/2017, n. 5437; Cass., sez. 6-5, 23/10/2015, n. 21663; Cass., sez. 5, 8/10/2019, n. 25099) ed ad esse non è applicabile il t.u. 30 ottobre 1933, n. 1611, che prevede il patrocinio obbligatorio ed esclusivo dell’Avvocatura dello Stato in favore delle Amministrazioni dello Stato, con applicazione delle regole del cd. foro dello Stato di cui allo stesso Testo Unico, art. 6, nonchè quelle della notifica degli atti giurisdizionali presso l’Avvocatura del medesimo testo unico, ex art. 11, (Cass., sez. 3, 20/05/2014, n. 11088; Cass., sez. 3, 7/06/2018, n. 14739; Cass., sez. 5, 20/06/2019, n. 16558; Cass., sez. 5, 23/04/2020, n. 8084).

1.6. Va, peraltro, rilevato che il mezzo in esame è anche inammissibile per difetto di interesse ad agire, non avendo il ricorrente esplicitato quale incidenza potrebbe spiegare l’eventuale accoglimento del motivo in relazione alla decisione impugnata.

Infatti, l’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. E’, pertanto, inammissibile, per difetto d’interesse, un’impugnazione con la quale si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte e che sia diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (Cass., Sez. U, 19/05/2008, n. 12637; Cass., Cass., sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3991).

2. Con il secondo motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 1; violazione e mancata applicazione dell’art. 149 c.p.c.; violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, comma 1; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″, il contribuente deduce che la relata di notifica dell'”atto contenuto” risulta priva sia della data che della sottoscrizione e censura la decisione impugnata nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto infondate le doglianze relative all’inesistenza della notifica; sostiene che la sentenza va cassata per omessa pronuncia, in quanto la censura non era rivolta alla notificazione del ruolo, ovvero della cartella esattoriale, ma alla notifica dell’atto presupposto, ossia dell’avviso di accertamento e, quindi, della cartella.

3. Con il terzo motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 2; eccesso di potere per contraddittorietà; violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, comma 1; denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente sostiene che i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sulla contestazione concernente l’assenza nella relata di notifica della qualifica di messo speciale autorizzato dall’Amministrazione finanziaria, non accorgendosi che la censura era rivolta alla notifica dell’atto presupposto al ruolo, ossia alla notifica dell’avviso di accertamento e, quindi, della cartella.

4. Con il quarto motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione dell’art. 138 c.p.c., e violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60; violazione e mancata applicazione dell’art. 139 c.p.c., comma 2, e violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60; violazione e mancata applicazione dell’art. 140 c.p.c., e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 3; violazione e mancata applicazione dell’art. 48 disp. att. c.p.c., violazione e mancata applicazione del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, artt. 274-277, violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, deduce che dalla relata di notifica dell’avviso di accertamento si evince che: a) non era stata indicata alcuna delle tre voci che giustificasse l’immissione dell’avviso nella cassetta di corrispondenza; b) non erano state effettuate le operazioni per rinvenire, nell’ordine tassativo, il soggetto, poi la persona di famiglia, poi il vicino di casa e poi il portiere di casa; d) non erano stati rispettati i venti giorni di giacenza dell’atto; e) l’atto di affissione all’albo pretorio non era stato sottoscritto dal segretario comunale, con la conseguenza che era nullo; la sentenza impugnata, ad avviso del ricorrente, ha omesso pronunciarsi sull’omesso svolgimento di tutte le fasi della notificazione, non essendosi i giudici di appello accorti che la censura era rivolta alla notifica dell’atto presupposto, ossia alla notifica dell’avviso di accertamento e, quindi, della cartella.

4.1. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tutti volti a dedurre un vizio ex art. 112 c.p.c., ed a contestare le modalità di esecuzione della notifica dell’atto impositivo, sono infondati.

4.2. Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191; Cass., sez. 6-1, 4/06/2019, n. 15255).

La Commissione regionale, rilevato preliminarmente che ogni contestazione al ruolo doveva intendersi rivolta al provvedimento originario che lo aveva determinato (l’avviso di accertamento) o a quello di recupero del gravame (cartella), ha ritenuto insussistente l’inesistenza della notificazione e infondate tutte le altre doglianze fatte valere dal contribuente volte a censurare le modalità di esecuzione della notifica, cosicchè deve ritenersi che si sia implicitamente espressa su tutte le questioni prospettate con i mezzi in esame, disattendendole.

4.3. Peraltro, i giudici di appello, affrontando nel merito le questioni, hanno escluso la inesistenza della notifica, affermando la validità della notifica eseguita a mezzo posta e l’irrilevanza della mancanza di relata di notifica, in linea con l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in caso di notificazione a mezzo posta dell’atto impositivo eseguita direttamente dall’Ufficio finanziario ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicchè non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, senza necessità dell’invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prenderne cognizione (Cass., sez. 5, 14/11/2019, n. 29642; Cass., sez. 5, 4/07/2014, n. 15315).

Richiamando, inoltre, la sentenza di questa Corte n. 4746 del 2010, hanno ribadito che l’assenza di relata di notifica in presenza di avviso di ricevimento ritualmente completato non può in ogni caso determinare l’inesistenza della notifica, realizzando eventualmente una mera irregolarità che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di adempimento che non è previsto nel suo interesse (Cass., sez. 5, 14/10/2009, n. 21762; Cass., sez. 5, 22/05/2006, n. 12010).

Hanno, quindi, ritenuto non meritevoli di accoglimento tutte le ulteriori doglianze fatte valere, facendo applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’intervenuta impugnazione ha in ogni caso sanato eventuali vizi di notifica.

Al riguardo, si è affermato che, nell’ipotesi di nullità della notifica dell’atto impositivo, essa è sanata, a norma dell’art. 156 c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest’ultimo, dell’atto invalidamente notificato (Cass., sez. 5, 22/01/2014, n. 1238; Cass., sez. 5, 24/08/2018, n. 21071).

In particolare si è chiarito, estendendo gli effetti sananti non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi, che “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicchè il vizio di nullità, ovvero di inesistenza della stessa, è irrilevante ove l’atto abbia raggiunto lo scopo” (Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 654; Cass., sez. 5, 13/03/2015, n. 5057; Cass., sez. 6-5, 28/09/2016, n. 19145).

5. Con il quinto motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, primo periodo; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 1; violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 14, comma 1; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente censura la sentenza d’appello laddove – con riferimento alla presunta mancanza di notifica dell’atto al domicilio eletto del contribuente – i giudici regionali hanno affermato che la indicazione di un recapito fax non può essere considerata comunicazione valida ad eleggere domicilio.

Evidenzia, al riguardo, che in data 17 dicembre 2007, ossia prima della notificazione dell’avviso di accertamento, aveva inviato all’Agenzia delle entrate una comunicazione con la quale, facendo presente che si trovava all’estero per sottoporsi a cure mediche, aveva indicato un numero di fax presso il quale l’Amministrazione avrebbe potuto inviare eventuali comunicazioni; a seguito di tale comunicazione, la notificazione del ruolo avrebbe dovuto essere eseguita presso il domicilio eletto, ma l’atto impositivo non era stato notificato presso tale domicilio.

5.1. Il motivo è inammissibile.

5.2. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d), ai fini di una valida elezione di domicilio, esige che essa risulti espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate; l’invalidità della notifica presuppone, quindi, che vi sia stata, da parte del contribuente, una valida elezione di domicilio (Cass., sez. 5, 16/03/2011, n. 6113; Cass., sez. 6-5, 25/07/2017, n. 18318).

5.3. Il ricorrente, con la censura in esame, si è limitato a trascrivere a pag. 29 del ricorso il contenuto della comunicazione inviata all’Agenzia delle entrate, Ufficio locale di Susa, ma ha omesso di specificare, anche in omaggio al principio di autosufficienza, se tale comunicazione sia stata inoltrata nelle forme previste dalla legge, sicchè non può ritenersi che essa soddisfi detti requisiti; peraltro, come rilevato dalla C.T.R., la mera indicazione di un numero di fax contenuta nella comunicazione del 17 dicembre 2007 non può essere considerata valida elezione di domicilio, la quale richiede l’indicazione, da parte del contribuente, di un domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano.

Ciò è sufficiente ad escludere che dalla suddetta comunicazione possa farsi discendere l’invalidità della notificazione.

6. Con il sesto motivo deduce “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, commi 1 e 4; violazione delle norme in tema di diritto amministrativo, violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 1; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 3; violazione e mancata applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 129; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; nel reiterare le eccezioni di assenza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell’Ufficio e di mancanza di valida delega, censura la sentenza gravata nella parte in cui i giudici di appello affermano che il ruolo è stato regolarmente sottoscritto con firma elettronica.

7. Con il settimo motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4, e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 2, comma 1; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 4, comma 2; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 19 e 53; eccesso di potere per violazione di norma interna DRE Piemonte, 1 giugno 2001, prot. 43065; violazione e mancata applicazione dell’art. 2697 c.c., denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il contribuente nel contestare la sottoscrizione del ruolo da parte di soggetto privo della qualifica dirigenziale, censura la sentenza impugnata laddove si afferma che “le critiche svolte sono ininfluenti”.

8. Con l’ottavo motivo deduce “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4, e del D.M. 3 settembre 1999, n. 321, art. 2, comma 1; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 67, comma 1, lett. A), e art. 68; violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 66, e violazione e falsa applicazione della Delib. 13 dicembre 2000, n. 6; violazione e mancata applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, art. 1, lett. b), art. 4, comma 1, e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 71, comma 3, e della Delib. 30 novembre 2000, n. 4, art. 4, comma 1; denunzia, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; censura la sentenza nella parte in cui i giudici regionali hanno affermato che è ininfluente la critica volta a contestare che il ruolo, ossia l’atto dal quale proviene la cartella esattoriale, fosse privo della sottoscrizione da parte del Direttore Centrale delle Entrate.

9. Il sesto, il settimo e l’ottavo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati unitariamente e sono infondati.

La Commissione regionale ha rilevato che il ruolo può essere sottoscritto anche attraverso la firma elettronica e che le ulteriori doglianze svolte dal contribuente sono del tutto ininfluenti.

La decisione impugnata non si è discostata dall’orientamento di questa Corte, secondo cui la procedura di “validazione informatica” del ruolo deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso, come previsto dalla norma di interpretazione autentica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 156 del 2006, – il cui ambito applicativo si estende ai rapporti tributari anteriori alla sua entrata in vigore, attesa la sua portata retroattiva, che si desume, a prescindere dalla sua eventuale natura innovativa, dall’espressa qualificazione di legge interpretativa, effettuata dal legislatore (Cass., sez. 5, 18/11/2015, n. 23550); si è, infatti, precisato che la prima disposizione si interpreta “…nel senso che i ruoli, pur se non tributari, si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell’amministrazione creditrice” (Cass., sez. 6-5, 20/01/2017, n. 1449).

Ne discende che tutte le doglianze fatte valere dal ricorrente, concernenti la mancanza di sottoscrizione da parte del Direttore centrale e l’assenza di valida delega risultano irrilevanti.

10. Con il nono motivo, deducendo “violazione e mancata applicazione della L. 29 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. c); violazione e mancata applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1191, art. 1; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente sostiene che il giudice di appello avrebbe, erroneamente, rigettato il motivo di gravame diretto ad evidenziare l’omessa indicazione dell’autorità amministrativa e/o giurisdizionale competente presso la quale poter tutelare la propria posizione, in quanto “non deve essere confusa l’autorità dell’autotutela, che è la stessa autorità che ha emanato l’atto, con l’autorità amministrativa, che è quella gerarchicamente superiore a questa, che dovrebbe essere la Direzione Regionale delle Entrate, ovvero il Ministero delle Finanze, laddove si proponga ricorso straordinario al capo dello Stato”.

Il motivo è inammissibile, in quanto la Commissione regionale, con accertamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità, ha affermato che la cartella di pagamento, a pagina 6, riporta il paragrafo “Quando e come presentare il ricorso”, in tal modo evidenziando che l’atto impositivo contiene le indicazioni necessarie per consentire al contribuente di individuare l’autorità dinanzi alla quale spiegare le proprie difese.

11. Con il decimo motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 12, comma 4; violazione e mancata applicazione dell’art. 480 c.p.c.; denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”, il ricorrente, deducendo che “la cartella esattoriale deve essere sottoscritta in quanto è manifestazione del ruolo”, che pure deve essere sottoscritto, sostiene la erroneità della sentenza d’appello laddove afferma che la omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non è causa di nullità dell’atto.

Il motivo è infondato.

La decisione della Commissione regionale è conforme al costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25773; Cass., sez. 5, 30/12/2015, n. 26053; Cass., sez. 5, 6/10/2017, n. 23381; Cass., sez. 5, 10/03/2017, n. 6164; Cass., sez. 5, 18/01/2017, n. 1109; Cass., sez. 5, 4/12/2019, n. 31605).

12. Con l’undicesimo motivo, rubricato “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, secondo periodo; violazione e mancata applicazione dell’art. 148 c.p.c.; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente, dopo avere rilevato che risulta inesistente la notificazione in caso di assenza della sottoscrizione della relata, sostiene che la sentenza va cassata in quanto non è possibile delegare la notificazione degli atti a Poste Italiane (pag. 55 del ricorso); evidenzia, inoltre, che il concessionario della riscossione non è più abilitato ad operare direttamente con tale modalità la notifica della cartella senza il tramite di uno dei soggetti tassativamente indicati nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1.

13. Con il tredicesimo motivo (indicato in ricorso con il n. XII) il ricorrente deduce “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, secondo periodo; violazione e mancata applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 3, comma 2; denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, ribadendo che la sentenza deve essere cassata, atteso che la notificazione a mezzo del servizio postale richiede espressamente che venga compilata la relata di notifica, che non può essere sostituita dalla cartolina di ritorno.

L’undicesimo ed il tredicesimo motivo che, essendo strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte è ferma nel ritenere che “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di accertamento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 c.c., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex L. n. 890 del 1982,” (Cass., sez. 6-5, 19/11/2018, n. 29710; Cass., sez. 6-5, 21/02/2018, n. 4275; Cass., sez. 6-5, 5/12/2017, n. 29022; Cass., sez. 5, 19/01/2017, n. 1304; Cass., sez. 5, 18/11/2016, n. 23511; Cass., sez. 6-5, 13/06/2016, n. 12083; Cass., sez. 5, 19/03/2014, n. 6395).

La decisione impugnata fa corretta applicazione dei suddetti principi.

14. Con il dodicesimo motivo (indicato in ricorso con il numero XI) deduce “violazione e mancata applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1; denunzia ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3,” e chiede la cassazione della sentenza per omessa pronuncia, avendo i giudici di appello mancato di pronunciarsi sulla eccepita carenza della qualifica di messo notificatore in capo al soggetto che ha notificato l’iscrizione a ruolo.

La censura è infondata.

Il giudice d’appello ha riconosciuto la validità della notifica e tale decisione contiene un implicito riconoscimento della necessaria qualifica da parte del soggetto che l’ha eseguita. Non ricorre, infatti, il vizio di omessa pronuncia quando, pur in assenza di una espressa statuizione del giudice, la pretesa avanzata con il capo di domanda che si assume non esaminato risulti, come nel caso di specie, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, dovendosi in tal caso ravvisare il rigetto implicito (Cass. sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass., sez. 5, 6/12/2017, n. 29191; Cass., sez. 6-1, 4/06/2019, n. 15255).

15. Con il quattordicesimo motivo (indicato in ricorso con il n. XIII), rubricato “violazione e mancata applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 1; denunzia ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe errata laddove afferma, con riguardo al compenso del Concessionario della riscossione, che il citato art. 17, prevede che l’Agente venga remunerato in base a criteri definiti dallo stesso articolo e stabiliti in ambito territoriale, “a nulla rilevando che i crediti siano stati effettivamente incassati”; sottolinea di avere sollevato questione di illegittimità costituzionale dell’aggio applicato dal Concessionario della Riscossione.

15.1. Il motivo è inammissibile.

15.2. Occorre, preliminarmente, rilevare che la questione sollevata dalla Commissione provinciale di Torino con l’ordinanza del 18 dicembre 2012, richiamata a sostegno della censura e trascritta dal contribuente a pag. 108 del ricorso per cassazione, è stata dichiarata inammissibile in punto di rilevanza dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 147 del 9 luglio 2015.

Analoghe questioni sollevate da altri giudici di merito sono state parimenti dichiarate inammissibili dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. 21/06/2013, n. 158; Corte Cost. 26/05/2017, n. 129; Corte Cost., 29/03/2018, n. 65).

15.3. Tanto premesso, la prospettata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, è manifestamente infondata, in quanto questa Corte ha già avuto modo di precisare che la natura retributiva e non tributaria dell’aggio e, quindi, non sanzionatoria, ma accessoria del tributo, esclude la pertinenza del parametro della capacità contributiva, nonchè degli altri criteri invocati dal ricorrente e lascia alla discrezionalità del legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del compenso (Cass., sez. 5, 28/02/2017, n. 5154; Cass., sez. 5, 14/02/2018, n. 3524); si è pure ritenuto non configurabile la violazione dell’art. 97 Cost., ipotizzata nella previsione di una quota fissa dovuta anche in assenza di altra attività dell’ente riscossore, diversa dalla mera notifica della cartella, poichè non si ravvisa in quale modo tale meccanismo incida sul buon andamento e sull’imparzialità dell’Amministrazione (Cass., sez. 5, 14/02/2018, n. 3524).

La Commissione regionale, nell’affermare che l’Agente della riscossione è stato remunerato con un compenso determinato sulla base dei criteri definiti nello stesso D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, e stabiliti in ambito territoriale, “nulla incidendo il fatto che i crediti in questione siano stati effettivamente incassati”, si è, pertanto, uniformata all’orientamento di questa Corte.

16. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Nord s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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