Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27849 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.C. (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in Roma, viale Giulio Cesare n. 118, presso lo studio

dell’Avvocato Maria Carla Vecchi, rappresentata e difesa, per procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avvocato Vernazza Andrea;

– ricorrente –

contro

B.A. (C.F.: (OMISSIS)), in proprio e quale

erede di P.M. vedova. B., elettivamente domiciliato

in Roma, viale Giulio Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avvocato

Pafundi Gabriele, dal quale è rappresentato e difeso, unitamente

all’Avvocato Maria Basso Acquarone, per procura speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 1022 del 2009,

depositata il 17 ottobre 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentiti, per la ricorrente, l’Avvocato Daniela Piazza con delega, e,

per il controricorrente, l’Avvocato Gabriele Pafundi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che B.A. e P.M. convennero in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Imperia, B.C. chiedendo la demolizione della sopraelevazione e dell’ampliamento dell’edificio di proprietà di quest’ultima, nonchè il riconoscimento della servitù di passo, pedonale e con bestie da soma, a carico del fondo di proprietà della convenuta;

che B.C. si costituì contestando la domanda;

che l’adito Tribunale, con sentenza depositata il 30 marzo 2005, condannò la convenuta a rimuovere il cornicione prospiciente sul sottostante terrazzo di proprietà attrice e riconobbe la richiesta servitù di passo, costituita per destinazione del padre di famiglia;

che avverso questa sentenza proposero appello principale B. C. e appello incidentale gli appellati;

che all’udienza del 21 dicembre 2005, il procuratore degli appellati dichiarava il decesso di P.M., sicchè il processo veniva interrotto;

che su istanza dell’appellante, depositata il 17 febbraio 2006, il Presidente fissava l’udienza per la prosecuzione del giudizio al 28 giugno 2006, con termine per la notifica del ricorso in riassunzione e del decreto al 10 marzo 2006;

che la notificazione veniva eseguita a mezzo posta, con consegna dei plichi all’ufficiale giudiziario che provvide a spedirli il giorno 8 marzo;

che all’udienza del 28 giugno 2006, la difesa dell’appellante, a fronte della eccezione di estinzione del processo formulata dalla controparte per tardività e irritualità delle notifiche, chiedeva termine per rinnovarla;

che il C.I. si riservava e, a scioglimento della riserva, invitava le parti a precisare le conclusioni;

che in tale udienza, l’appellante non reiterava la richiesta di termine per rinnovare la notificazione del ricorso in riassunzione;

che con sentenza n. 1022 del 200 9, depositata il 17 ottobre 2009, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato estinto il processo;

che la Corte d’appello ha rilevato che il ricorso in riassunzione è stato notificato agli eredi della P. collettivamente e impersonalmente sia presso l’ultimo domicilio della defunta, sia nel domicilio dalla stessa eletto presso l’Avvocato Musso, e ad A. B. presso il medesimo difensore, indicato quale domiciliatario, e nella residenza di (OMISSIS);

che la Corte ha quindi ritenuto che la notificazione eseguita agli eredi impersonalmente e collettivamente presso il domicilio eletto della P. fosse inesistente, mentre era in sè valida – salvo l’esame della tempestività dell’adempimento – la notificazione eseguita presso l’ultimo domicilio della stessa;

che, ad avviso della Corte territoriale, era invece nulla la notificazione eseguita ad B.A. presso l’Avvocato Musso, atteso che questi non era anche domiciliatario, pur dando atto che il B. nel costituirsi in sede di riassunzione non aveva contestato la notificazione, salvo l’esame della tempestività della stessa;

che la Corte ha quindi rilevato che la notificazione, richiesta il 7 marzo 2006, si era perfezionata il giorno 11 marzo 2006, e quindi successivamente al termine concesso dal giudice e ha ritenuto che nella specie non potesse operare il principio della scissione del termine di notificazione per il notificante e per il destinatario, in quanto la riassunzione consiste in una vocatio in ius, sì che la sua tempestività andava riguardata con riferimento alla posizione del soggetto che riceve la notifica e che deve provvedere alla costituzione in giudizio;

che non poteva neanche essere concesso un altro termine, non avendo la parte interessata coltivato l’iniziale richiesta in tal senso;

che per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso B. C. sulla base di quattro articolati motivi, cui ha resistito, con controricorso, B.A., in proprio e nella qualità di erede della madre P.M.;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. , che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con il primo motivo, la ricorrente censura l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativamente alla impossibilità di notifica agli eredi impersonalmente e collettivamente decorso il termine di un anno ex art. 303 cod. proc. civ., sostenendo la irrilevanza della questione e denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., nonchè omessa motivazione. La ricorrente rileva che l’affermazione della sentenza impugnata sul punto è del tutto irrilevante atteso che la P., che si era costituita regolarmente nel giudizio di appello, è deceduta il (OMISSIS); il decesso è stato dichiarato all’udienza del 22 dicembre 2005; il ricorso in riassunzione è stato notificato agli eredi P., impersonalmente e collettivamente, in data 11 marzo 2006;

del resto, mai è stato eccepito dalle controparti che la notificazione fosse avvenuta oltre il termine annuale.

Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata relativamente all’affermata nullità della notificazione della riassunzione ad B.A. presso il procuratore non domiciliatario, ponendosi il dubbio se nella motivazione della sentenza impugnata tale affermazione costituisca un mero obiter dictum ovvero un punto essenziale della decisione, e denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 170 e 303 cod. proc. civ., nonchè dell’art. 156 c.p.c., comma 3, e vizio di omessa e/o contraddittoria motivazione. Rilevato che la notificazione è avvenuta presso lo studio dell’Avvocato Musso il 9 marzo 2006, e che all’udienza del 28 giugno 2006 il medesimo Avvocato Musso è comparso quale difensore del B. nella di lui duplice veste, dimostrando in tal modo il raggiungimento dello scopo della notificazione, il ricorrente invoca il principio per cui la notificazione alla parte costituita a mezzo di due difensori è valida anche se eseguita presso il difensore non domiciliatario. Inoltre, posto che la notificazione era stata eseguita il 9 marzo 2006, del tutto improprio doveva considerarsi il rilievo della Corte d’appello, secondo cui il B., nel costituirsi in sede di riassunzione, non aveva contestato la ritualità della notificazione, salvo l’esame della sua tempestività.

Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non tempestiva la notificazione eseguita con consegna ai destinatari l’11 marzo 2006, e denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 149 cod. proc. civ. e della L. n. 890 del 1982, art. 4 nella versione successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002. In proposito, la ricorrente rileva che, incontroverso il rispetto del termine del 10 marzo 2006 stabilito dal giudice, posto che gli atti da notificare erano stati consegnati agli ufficiali giudiziari il 7 marzo 2006, la questione poteva porsi solo con riferimento alla notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente, recapitata ai destinatari in data 11 marzo 2006, mentre al difensore di B.A. l’atto era stato consegnato il 9 marzo 2006. Ciò posto, la ricorrente ritiene che la Corte d’appello non abbia fatto corretta applicazione delle menzionate disposizioni, come risultanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 477 del 2002, essendo evidente che, per effetto del principio della scissione del termine per il notificante e per il destinatario, ai fini della tempestività della notificazione e della osservanza del termine stabilito dal giudice doveva aversi riguardo unicamente alla data della consegna del plico agli ufficiali giudiziari per la notifica.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, per non avere la Corte d’appello rilevato che la notificazione dell’atto di riassunzione aveva comunque raggiunto il suo scopo per effetto dell’avvenuta costituzione di B.A. nella sua duplice qualità di parte e di erede di P.M..

Assume carattere logicamente prioritario l’esame del terzo motivo, atteso che dall’esame della sentenza impugnata si desume che la Corte d’appello ha dichiarato estinto il processo a causa della tardiva notificazione del ricorso in riassunzione agli eredi di M. P., eseguita impersonalmente e collettivamente con spedizione a mezzo posta ricevuta dai destinatari in data 11 marzo 2006, laddove il termine per la notificazione era stato stabilito al 10 marzo 2006.

Il motivo è fondato, atteso che la verifica della tempestività della notificazione va effettuata, ratione temporis, in base al principio secondo cui “a seguito delle decisioni della Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell’affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all’inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata: e ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto sia stato tempestivamente consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica, ma questa non sia stata effettuata per mancato completamento della procedura notificatoria nella fase sottratta al potere d’impulso della parte” (Cass. n. 10693 del 2007).

La notifica di un atto processuale, almeno quando debba compiersi entro un determinato termine, si intende dunque perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario, posto che il notificante deve rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo, secondo il “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio” (Cass. n. 359 del 2010).

Si deve solo aggiungere che, nel caso di specie, la notificazione si è perfezionata per i destinatari il giorno successivo a quello di scadenza, il che consente anche di escludere che possa esservi stata una qualche lesione del diritto di difesa di questi ultimi per effetto del ritardo, ancorchè non imputabile al notificante, nella consegna dell’atto.

E’ poi fondato il secondo motivo, atteso che correttamente la ricorrente invoca il principio del raggiungimento dello scopo dell’atto, atteso che, nella specie, la notificazione al difensore non domiciliatario del B. è avvenuta il 9 marzo 2006, e quindi tempestivamente, sicchè la sua costituzione alla udienza del 28 giugno 2006 ha sanato la nullità rilevata dalla Corte d’appello, non operando la preclusione alla operatività di detta sanatoria derivante dalla inosservanza di termini perentori.

L’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso comporta l’assorbimento degli altri.

Sussistono, pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione, non apparendo le critiche svolte dal controricorrente nella memoria idonee ad indurre a diverse conclusioni;

che innanzitutto deve escludersi ogni rilievo alle proposizioni contenute nella parte finale della sentenza impugnata, che il controricorrente ritiene non impugnate, con conseguente inammissibilità del ricorso;

che invero, una volta che si escluda la necessità della rinnovazione della notificazione, perchè tempestivamente e ritualmente eseguita sia agli eredi della P. collettivamente e impersonalmente, sia a B.A., la mancata riproposizione della istanza di concessione di un termine per la rinnovazione della notificazione dell’atto di riassunzione perde ogni rilievo, non potendosi far ricadere sulla parte una conseguenza sanzionataoria per il mancato compimento di un’attività assolutamente non necessaria e che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto invece dovesse essere espletata;

che analogamente, non rappresenta una autonoma ratio decidendi, suscettibile di autonoma impugnazione, il generico rilievo contenuto alla fine della sentenza impugnata, secondo cui il mancato deposito del fascicolo da parte dell’appellante non avrebbe consentito la verifica della ritualità della procura, atteso che dalla sentenza impugnata non emerge che detta questione avesse formato oggetto di contestazione da parte dell’appellato;

che da ultimo appare opportuno ribadire che impropriamente il controricorrente continua a ipotizzare una tardività della notificazione eseguita al proprio difensore, ma non nel domicilio eletto, con conseguente impossibilità di applicazione dell’art. 156 c.p.c., comma 3, atteso che, nella specie, come rilevato nella relazione, la notificazione al difensore è avvenuta tempestivamente, potendo eventualmente porsi in discussione la validità della notificazione ancorchè eseguita a mani proprie, perchè eseguita in un luogo diverso da domicilio eletto, ma, all’evidenza, si tratterebbe comunque di nullità sanata dalla costituzione del medesimo difensore, a nulla rilevando la contestazione fatta nell’atto di costituzione;

che il ricorso deve quindi essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova;

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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