Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27849 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. U Num. 27849 Anno 2013
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

Data pubblicazione: 12/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 11056-2013 proposto da:
DI FIORE ROSANNA, elettivamente domicilata in ROMA,
2013

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

570

rappresentata e difesa d$all’avvocato FERRARA FABIO,
per delega in atti;
– ricorrente contro

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE;
– intimato –

avverso la decisione del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
depositata il 25/02/2013, r.g. n. 199/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

udito l’Avvocato Fabio FERRARA;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso.

MAZZACANE;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avvocato Rosanna Di Fiore ha proposto un ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la
sentenza del CNF del 25-2-2013 con la quale è stato respinto il ricorso della Di Fiore riguardo alla
decisione del COA di Palermo del 24-5-2007 che aveva comminato alla ricorrente la pena della

Dall’esame degli atti emerge che non è stata depositata la copia autentica della sentenza
impugnata né è stata richiesta alla cancelleria del giudice “a quo” la trasmissione del fascicolo
d’ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’omesso deposito da parte della ricorrente della copia autentica della sentenza impugnata
nonché la mancata richiesta alla cancelleria del CNF della trasmissione del fascicolo d’ufficio
comporta ai sensi del’art. 369 c.p.c. l’improcedibilità del ricorso; non occorre procedere ad alcuna
statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in
questa sede.

Risultando poi il ricorso esente dal contributo unificato, non si fa luogo all’applicazione dell’art. 13
comma 1—”quater” del D.P.R. 30-5-2002 n. 115 come introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge
24-12-2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso

Così deciso in Roma il 12-11-2013

cancellazione dall’albo professionale.

Il Consigliere estensore

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