Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27849 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 04/12/2020), n.27849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 20595/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma, alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.V., (C.F. (OMISSIS)), F.R., ((OMISSIS)),

F.F., (C.F. (OMISSIS)), F.G., (C.F.

(OMISSIS)), S.C., (C.F. (OMISSIS)), rapp.ti e difesi per

procura a margine del controricorso dall’avv. Alessandra Belletti,

con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla via Po n. 49;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 24/6/13 depositata in data 8 febbraio 2013

della Commissione tributaria regionale di Bari;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 23 luglio 2020 dal relatore Dott. Aldo

Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 24/6/13 dell’8 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale di Bari respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Bari che aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro l’avviso con il quale l’Ufficio, in relazione alla cessione di alcuni suoli edificatori e di vecchie fabbriche operata dai ricorrenti, aveva accertato una plusvalenza di Euro 342.537,46 prevista per la cessione dei suoli edificatori ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 67 e 68.

Evidenziava la CTR che il citato art. 67, comma 1, lett. b), include tra i redditi diversi solo le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, escludendo quelli acquisiti per successione, sicchè, avendo i ricorrenti acquisito per successione gli immobili in questione, la successiva operazione di cessione non poteva originare alcuna plusvalenza, indipendentemente dai motivi perseguiti dagli stessi mediante la vendita.

Avverso tale sentenza l’Ufficio propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo. Resistono i contribuenti mediante controricorso. I controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’agenzia delle entrate lamenta, con l’unico motivo, la violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), primo periodo, u.p., e la falsa applicazione della prima parte dello stesso primo periodo (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la norma, dopo aver escluso dai redditi diversi le plusvalenze relative alla cessione di immobili acquisiti per successione, prosegue precisando che tra i redditi diversi vanno incluse in ogni caso le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria. Tale lettura troverebbe conferma nel successivo art. 68, che precisa che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili o di successione.

1.1. Secondo la ricorrente, nel caso in esame la natura edificabile dei suoli si ricaverebbe proprio dalla lettura dell’atto di vendita, nel quale la cessione dei suoli edificabili era esplicitamente finalizzata all’abbattimento degli edifici ed all’ulteriore costruzione, mentre la parte di terreno ancora in attesa del permesso di costruire venne condizionatamente ceduta solo quale suolo edificabile.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Ai sensi dell’art. 67 Tuir, comma 1, lett. b), sono incluse tra i redditi diversi “le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari, nonchè, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.

2.2. Dunque la vocazione edificatoria di un fondo esclude quest’ultimo dal regime eccettuativo che governa le successioni, tanto è vero che il successivo art. 68, come osserva l’Ufficio ricorrente, laddove prevede le modalità di determinazione delle plusvalenze, al comma 2, precisa che “Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonchè dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili e di successione”.

2.3. Del resto, come precisato da Cass. 24/05/2017, n. 13071, “In tema di redditi diversi, sussiste una plusvalenza tassabile, ai sensi del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 76, comma 3, anche nel caso di vendita di beni pervenuti al contribuente per successione o per divisione ereditaria, purchè tra il momento dell’acquisto e quello dell’alienazione siano state compiute attività ed operazioni intese ad aumentarne il valore”.

2.4. Come pure, secondo Cass. 13/05/1998, n. 04806, “L’intento speculativo (il quale costituisce condizione per l’assoggettamento ad imposta sul reddito, ai sensi e nel vigore del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 76, delle plusvalenze realizzate da un soggetto non imprenditore, consistenti nell’aumento del valore di scambio di un bene rispetto al costo iniziale) postula di regola un comportamento logicamente precedente all’atto di cessione, comportamento che può essere insito nello stesso acquisto se accompagnato dalla sua preordinazione al conseguimento della plusvalenza, ma può anche tradursi in un’attività successiva rivolta ad agevolare o potenziare l’incidenza dei fattori incrementativi; la fattispecie impositiva può conseguentemente ravvisarsi anche nel caso di vendita di beni pervenuti al contribuente per successione o per divisione ereditaria, quando tra il momento dell’acquisto e quello dell’alienazione siano state compiute attività ed operazioni intese ad aumentare il valore dei beni così pervenuti. Pertanto, quando debba escludersi il preordinato proposito di conseguire una plusvalenza, per essere i beni pervenuti per successione, la tassabilità della plusvalenza postula il positivo riscontro dell’attività, successiva all’acquisto, del contribuente volta a potenziare l’aumento di valore di quel bene”.

3. Dovendo dunque la CTR accertare e tener conto della suscettibilità di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, del resto già evidenziata dalla ricorrente in sede di gravame, il ricorso va accolto, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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