Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27848 del 20/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/12/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 20/12/2011), n.27848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – rel. Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.E.T.A.R. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via N.S. di Lourdes n. 25, presso

lo studio dell’Avvocato Camillo Nicola Chinni, rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato Murgo

Mario;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio

Cesare n. 14, presso lo studio dell’Avvocato Pafundi Gabriele, dal

quale è rappresentato e difeso, unitamente all’Avvocato Antonio

Angelini, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè nei confronti di:

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO;

– intimata –

avverso il decreto del Tribunale di Trento in data 21 ottobre 2009

nel procedimento R.G. 514/09 V.G.;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30 settembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito l’Avvocato Gabriele Pafundi;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

GOLIA Aurelio, il quale nulla ha osservato in ordine alla relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che SETAR s.r.l. ha proposto opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 avverso il decreto del G.U.P. del Tribunale di Trento, con il quale era stato liquidato il compenso al dott. B. per l’attività di custodia giudiziaria svolta nel corso di un procedimento giudiziario, con riferimento alle quote sociali di diverse società e ad alcuni compendi immobiliari;

che il Giudice del Tribunale di Trento, designato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento, dopo aver disatteso alcune eccezioni proposte dalla SETAR in ordine al rito da seguire, e dell’opposto, quanto alla denunciata, ma non dimostrata, tardività dell’opposizione, ha ritenuto che correttamente il GUP avesse liquidato il compenso dovuto al custode in via equitativa, e ciò in quanto le tabelle cui fa riferimento il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 59 non erano state ancora approvate;

che il Giudice ha quindi ritenuto congrua la somma liquidata, tenuto conto dell’attività svolta, dei risultati conseguiti all’esito del procedimento penale e dell’impegno profuso dal custode, nonchè della complessità della sua attività, concernente numerose società e vari compendi immobiliari, alcuni di ingentissimo valore;

che il medesimo Giudice ha infine disatteso l’assunto dell’opponente, secondo cui il compenso per le spese di custodia e amministrazione avrebbe dovuto essere parcellizzato tra le varie società, le cui quote erano state sottoposte a sequestro, rilevando in proposito che dovevano trovare applicazione nel caso di specie i principi della solidarietà delle obbligazioni, tenuto conto degli stretti legami tra le varie società, emergenti dalla semplice lettura dei capi di imputazione della sentenza di patteggiamento relativa al legale rappresentante della SETAR;

che per la cassazione di questo provvedimento, SETAR s.r.l. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, il B., mentre non ha svolto attività difensiva la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., che è stata comunicata alle parti e al pubblico ministero.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che il relatore designato ha formulato la seguente proposta di decisione:

“… Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione delle norme sulla competenza, ritenendo che il procedimento di opposizione avrebbe dovuto essere trattato dal Tribunale penale di Trento, atteso che la nomina del custode era avvenuta in un procedimento penale e il decreto di liquidazione del compenso era stato emesso dal giudice del procedimento. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, con la sentenza n. 19161 del 2009, chiamate a risolvere un contrasto di giurisprudenza in ordine alla qualificazione del vizio derivante dal mancato rispetto della sede civile della decisione dell’opposizione, hanno stabilito che qualora l’ordinanza che decide l’opposizione sia stata adottata da un giudice addetto al servizio penale, si configura una violazione delle regole di composizione dei collegi e di assegnazione degli affari, che non determina nè una questione di competenza nè una nullità, ma può giustificare esclusivamente conseguenze di natura amministrativa o disciplinare; ed hanno inoltre affermato, innovando il precedente orientamento, che spetta sempre al giudice civile la competenza a decidere sulle opposizioni nei confronti dei provvedimenti di liquidazione dell’onorario del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato (o di persone ammesse al programma di protezione), dei compensi agli ausiliari dei giudici e delle indennità ai custodi, anche quando emessi nel corso di un procedimento penale, e che l’eventuale ricorso per cassazione avverso il provvedimento che decide sull’opposizione va proposto, nel rispetto dei termini e delle forme del codice di rito civile, dinanzi alle sezioni civili della Corte.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta il vizio di omessa motivazione in ordine alla congruità del compenso liquidato al custode.

Il motivo è inammissibile, atteso che esso censura, peraltro genericamente, valutazioni di merito, adeguatamente e congrua-mente motivate dal giudice dell’opposizione. Inoltre, la ricorrente fa riferimento a documenti che assume di avere prodotto in sede di opposizione, dai quali emergerebbe la non congruità della somma liquidata, ma omette di riprodurne il contenuto, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto per avere ritenuto SETAR s.r.l.

obbligata in solido con le altre società, le cui quote erano state oggetto di custodia, al pagamento dell’intero compenso spettante al custode (artt. 1292 cod. civ. e art. 97 cod. proc. civ.). La censura si articola in due profili. Il primo attiene al fatto che le spese di custodia avrebbero dovuto essere poste a carico del legale rappresentante della SETAR s.r.l., in quanto questi aveva patteggiato una condanna tale da non escludere l’obbligo di pagamento delle spese processuali, tra le quali erano ricomprese quelle di custodia; il secondo concerne la ritenuta solidarietà tra società diverse, accomunate solamente dalla circostanza che in sede penale era stato nominato un unico custode delle rispettive quote sociali.

Il primo profilo del terzo motivo di ricorso è inammissibile, atteso che, con esso, viene introdotta una censura che non era stata proposta al giudice dell’opposizione, come si desume agevolmente dalla lettura del ricorso (punto 1, pag. 2), nel quale si afferma che le ragioni dell’opposizione consistevano, oltre che nella eccessiva onerosità della somma liquidata, nella illegittimità del provvedimento del GUP nella parte in cui disponeva e autorizzava il prelievo dell’intera somma liquidata a titolo di compenso per la custodia di società diverse dal solo conto della SETAR s.r.l..

Il secondo profilo è del pari inammissibile, atteso che il Tribunale, nel respingere l’opposizione, ha dato atto dei collegamenti esistenti tra le singole società, desumibili dai capi di imputazione elevati nella sentenza poi definita con il patteggiamento da parte del legale rappresentante della SETAR, cui fa riferimento la stessa ricorrente sub 3 A. In tale contesto, era onere della ricorrente riprodurre i detti capi di imputazione per consentire, sulla base della semplice lettura del ricorso, di comprendere se il riferimento alla disciplina della solidarietà tra le diverse società, accomunate dall’essere le rispettive quote sociali state sottoposte a sequestro nell’ambito del medesimo procedimento penale, fosse o no errato. In ogni caso, si deve rilevare che da quanto riferito dal controricorrente con puntuale riproduzione del contenuto degli atti citati, emerge che alla individuazione della SEATAR quale soggetto obbligato al pagamento del compenso per il custode, unitariamente considerato, abbia aderito il legale rappresentante della medesima società.

Sussistono, pertanto le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione alla quale non sono state rivolte critiche di sorta;

che il ricorso deve quindi essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione al controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti della Procura della Repubblica.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011

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