Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27848 del 12/12/2013

Civile Sent. Sez. U Num. 27848 Anno 2013
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

Data pubblicazione: 12/12/2013

SENTENZA

sul ricorso 10277-2013 proposto da:
AA

– ricorrente contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CIVITAVECCHIA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 17/2013 del CONSIGLIO NAZIONALE
FORENSE, depositata il 27/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAZZACANE;
udito l’Avvocato Stefano FIORENTINI;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decisione depositata il 10-1-2012 il COA di Civitavecchia irrogava al ricorrente avvocato
AA la sanzione della radiazione dall’albo “per essere venuto meno ai doveri di probità,
dignità e decoro, correttezza e lealtà a cui ogni avvocato è tenuto ex artt. 5 e 6 Codice

aver dichiarato ex art. 37 L.P., al momento della domanda di reiscrizione all’Albo degli avvocati di
Civitavecchia in data 12 gennaio 2009, di non aver riportato condanne penali e di non avere
procedimenti penali pendenti seppure a conoscenza, al contrario, di condanna a proprio carico del
Tribunale Penale di Roma del 10-dicembre 2008, con la quale veniva applicata, a richiesta delle
parti, la pena di anni quattro di reclusione con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni,
divenuta irrevocabile in data 29 aprile 2009, il tutto come risulta dal certificato del Casellario
Giudiziale n. 17739/2010/R, nonché dalla sentenza di cui sopra, acquisita in copia autentica agli
atti del presente procedimento disciplinare”; i reati oggetto della sentenza di patteggiamento, che
era stata preceduta da custodia cautelare in carcere e che era stata accompagnata dalla
interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, erano costituiti da associazione a
delinquere, ricettazione, falsità ideologica e denuncia di sinistro non accaduto.

Proposta impugnazione da parte del AA il CNF con sentenza del 27-2-2013 ha rigettato il
ricorso.

Per la cassazione di tale sentenza il AA ha proposto un ricorso articolato in due motivi;
nessuno dei soggetti intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

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Deontologico, in considerazione dei gravi fatti — reato per i quali è stato condannato, nonché per

Con il primo motivo il ricorrente, dopo aver premesso che, contrariamente a quanto ritenuto dal
CNF, il COA aveva addebitato all’esponente principalmente, se non esclusivamente, non i reati di
cui era stato imputato, bensì il fatto di aver taciuto allo stesso COA l’avvenuto patteggiamento di
essi, deducendo omessa motivazione, censura la decisione impugnata per aver fatto proprio il

alcuna argomentazione rispetto alle contrarie conclusioni raggiunte dalla relazione tecnica
grafologica di parte allegata dal AA, alle valutazioni rese dal consulente del Pubblico Ministero
nell’ambito del procedimento penale sorto a seguito di denuncia dello stesso AA contro ignoti
per la asserita non autenticità della sottoscrizione della domanda di reiscrizione all’albo degli
avvocati di Civitavecchia del 12-1-2009, consulente che invero aveva concluso nell’attribuire in
termini certi al AA detta sottoscrizione.

Il ricorrente aggiunge che il CNF, rifacendosi alle argomentazioni del COA di Civitavecchia, ha
lasciato intendere che comunque la questione non sarebbe stata essenziale in quanto, ammesso
che la domanda di reinscrizione non fosse stata sottoscritta dall’esponente, quest’ultimo l’avrebbe
ratificata e confermata “per facta cocludentia”; tuttavia tale ragionamento sarebbe erroneo, in
quanto, anche se tale ratifica avesse comportato una valida iscrizione all’albo degli avvocati,
nondimeno il AA non avrebbe potuto essere ritenuto responsabile di una menzogna compiuta
da altri.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

Sotto un primo profilo, infatti, si osserva che la sentenza impugnata ha rilevato che la prima parte
dell’incolpazione addebitata al aa sopra trascriita, riguardante i gravi fatti costituenti reato per
i quali l’attuale ricorrente aveva subito una condanna alla pena di anni quattro di reclusione con
interdizione dai pubblici uffici per cinque anni a seguito di patteggiamento, era già sufficiente a
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convincimento del COA di Civitavecchia e per aver comunque aderito, senza offrire in proposito

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supportare l’applicazione della massima sanzione disciplinare, ed ha aggiunto che il AA non
aveva dedotto nulla al riguardo nel suo ricorso al CNF; orbene tale statuizione, non oggetto di
alcuna censura in questa sede, costituisce una autonoma “ratio decidendi”, come tale sufficiente a
sorreggere la decisione assunta, rendendo così inammissibili le ulteriori censure relative alle

In ogni caso può aggiungersi che il CNF ha motivatamente ritenuto, quanto alla paternità della
sottoscrizione in calce alla domanda di reiscrizione del all’albo degli avvocati di
Civitavecchia, di aderire alle conclusioni rese dal consulente del Pubblico Ministero nell’ambito del
procedimento penale che si era aperto a seguito di denuncia dello stesso AA contro ignoti per
la contestata non autenticità della sottoscrizione della suddetta domanda; infatti il CNF ha
evidenziato che il suddetto consulente, discostandosi dalle valutazioni della relazione tecnica di
parte allegata dal AA, non aveva avuto dubbio ed incertezza alcuna nell’attribuire tale
sottoscrizione, come autentica, allo stesso AA, ed ha quindi indicato puntualmente le ragioni
del proprio convincimento.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 42 della legge forense,
censura la decisone impugnata per aver affermato che la cancellazione dall’albo degli avvocati
derivante da pena accessoria non avrebbe natura disciplinare, e che resterebbe salva la possibilità
per il COA di esercitare l’azione disciplinare destinata a concludersi con la radiazione; il AA
ritiene discutibile escludere la natura disciplinare della cancellazione dall’albo quale conseguenza
di una pena accessoria, ed asserisce di non aver contestato il mantenimento della facoltà del COA
di esercitare l’azione disciplinare, ma di aver dedotto che tale facoltà era stata esercitata
malamente, essendo stata comminata una sanzione più grave di quella prevista senza alcun
elemento che la giustificasse.

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statuizioni fatte oggetto di doglianza.

Il AA inoltre evidenzia come ulteriore motivo, sopraggiunto successivamente alla proposizione
del ricorso, di illegittimità della radiazione adottata il fatto che il Tribunale di Roma con
provvedimento del 16-4-2012 ha ordinato “l’eliminazione dalla sentenza nei confronti di AA

Simone, con le generalità sopra indicate, dal giudice per le indagini presso questo Tribunale il 10

temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque”; se dunque l’esponente non avrebbe
dovuto essere radiato a seguito di fatti che avevano comportato l’interdizione temporanea dai
pubblici uffici, a maggior ragione non avrebbe potuto essere radiato una volta riconosciuto che
tale sanzione accessoria era stata applicata illegittimamente.

Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

Con riferimento al primo profilo di censura, premesso che il CNF ha ritenuto la sanzione della
radiazione dall’albo inflitta al AA dal COA di Civitavecchia congrua ed adeguata in relazione
soprattutto alla assoluta gravità dei fatti di reato di cui si era reso responsabile l’incolpato, si rileva
che l’art. 42 secondo comma lettera a) del R.D.L. 27-11-1933 n. 1578 prevede la radiazione
dall’albo per l’avvocato che abbia subito, tra l’altro, l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di
durata superiore a tre anni, ipotesi quest’ultima ricorrente nella fattispecie, dove al AA, come
già esposto, è stata irrogata l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Riguardo poi all’ulteriore questione sollevata dal ricorrente, relativa ad una circostanza
sopravvenuta alla proposizione del ricorso proposto al CNF, è evidente che trattasi di censura
inammissibile in quanto mai sollevata in precedenza, e che potrà semmai essere fatta valere in
separata sede.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle
spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.
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dicembre 2008, divenuta irrevocabile il 29 aprile 2009, della pena accessoria dell’interdizione

Risultando poi il ricorso esente dal contributo unificato, non si fa luogo all’applicazione dell’art. 13
comma 1—”quater” del D.P.R. 30-5-2002 n. 115 come introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge
24-12-2012 n. 228.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 12-11-2013

La Corte

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