Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27848 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 04/12/2020), n.27848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12191/2013 proposto da:

SIMONE s.r.l., in liquidazione, (P.I. (OMISSIS)), in persona del

legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura in calce al

ricorso, dall’avv. Antonio Damascelli, con il quale elettivamente

domicilia in Roma alla v. Giovanni Paisiello n. 15 presso lo studio

dell’avv. Giovanni Bellomo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma, alla v. dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/05/13 depositata in data 13 febbraio 2013

della Commissione tributaria regionale di Bari;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 23 luglio 2020 dal relatore Dott. Aldo

Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 20/05/13 del 13 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale di Bari accoglieva l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Bari aveva accolto il ricorso della Simone s.r.l. contro un avviso di accertamento che aveva determinato, per l’anno 2004, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, maggiori ricavi non contabilizzati per l’importo di Euro 167.012.

Osservava la CTR che, contrariamente a quanto sostenuto dai primi giudici, l’avviso era adeguatamente motivato, anche sulla scorta dei legittimi e puntuali riferimenti fatti al pvc e ad ogni altra documentazione rinvenuta agli atti processuali.

Infondata e pretestuosa appariva l’eccezione formulata circa la carenza di motivazione dell’atto impositivo al quale, per altro, non necessariamente doveva essere allegato il pvc: ciò non solo perchè lo stesso verbale era già in possesso della società sin dal momento in cui aveva avuto termine la verifica, ma anche per l’esauriente ed autonoma spiegazione contenuta nell’avviso di accertamento, relativamente a tutti gli elementi rilevanti acquisiti dai funzionari verificatori.

D’altronde nulla era stato eccepito dalla società nel corso della verifica, in merito ai presunti errori commessi dai verificatori nel conteggiare la capienza degli imballaggi utilizzati dalla ditta nella commercializzazione dell’uva e delle ciliegie.

Per quanto sopra, quindi, la CTR concludeva rimarcando la correttezza e la legittimità dell’operato dell’Ufficio in merito alla minore perdita relativa all’anno 2004 e di conseguenza in merito alla rettifica del reddito dichiarato per i tre anni successivi.

Avverso tale sentenza Simone s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; resiste l’Agenzia delle entrate mediante controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, avendo erroneamente la CTR dato rilievo alla mancata contestazione da parte della contribuente, in sede di verifica, degli errori commessi dai funzionari nel corso dell’istruttoria, ben potendo, al contrario, il diritto di difesa essere esercitato esclusivamente in sede contenziosa.

2. Con il secondo motivo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avendo la CTR omesso di prendere in esame le censure svolte dalla società relativamente ad alcuni errori commessi dai funzionari in sede di verifica, errori evidenziati sia nel ricorso introduttivo, sia nelle controdeduzioni depositate nell’appello proposto dall’Ufficio, riguardanti: la determinazione delle quantità di plateaux in legno acquistati, in base ai quali è stata induttivamente ricostruita la quantità di merce potenzialmente venduta; la mancata considerazione delle note di credito emesse a seguito della resa di alcuni imballaggi fatturati nonchè la quantificazione degli stessi imballaggi; la determinazione della quantità dei cassonetti in legno acquistati; la ricostruzione, operata dai verificatori, degli imballaggi identificati come casse fustellate.

3. I motivi, che in quanto logicamente connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

3.1. La ricorrente evidenzia questioni, corrispondenti ad errori od omissioni commessi in sede di verifica, riproposte in sede di appello (precisamente nella memoria difensiva, depositata in risposta all’impugnativa dell’Agenzia), potenzialmente decisive in relazione all’esito della lite e del tutto trascurate dalla CTR.

3.2. Nell’unico passaggio dedicato all’esame, per altro solo indiretto, dei rilievi svolti della contribuente, la CTR ha osservato che “nulla risulta essere stato eccepito dalla società nel corso della verifica in merito agli errori ritenuti commessi dai verificatori nel conteggiare la capienza degli imballaggi”.

3.3. Tuttavia la circostanza evidenziata dal giudice di appello, e cioè che gli errori non erano stati contestati durante l’istruttoria, non esclude evidentemente la possibilità di farli valere nel corso del processo.

Secondo Cass. 21/03/2018, n. 07011, infatti, “In tema di accertamento, l’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l’amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall’avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l’esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica”; nel caso in esame, non avendo l’Ufficio assolto l’onere probatorio a suo carico, non può ritenersi integrata la fattispecie dalla quale dipende la surriferita preclusione.

3.4. Nè può sostenersi che le contestazioni della contribuente siano state almeno implicitamente prese in esame dalla CTR nella parte in cui pone in evidenza la correttezza dell’accertamento contenente “l’esposizione di tutti gli elementi rilevanti acquisiti dai funzionari verificatori ed i singoli passaggi logici, condivisi dall’Ufficio, sulla cui base lo stesso ha quantificato i maggiori ricavi”, ovvero nella parte in cui il giudice di appello dichiara di non poter non rilevare “la correttezza e la legittimità dell’operato dell’Ufficio in merito alla minore perdita quantificata a carico nell’anno 2004 e, di conseguenza, in merito alla rettifica del reddito per gli anni 2005, 2006, 2007”, trattandosi di una motivazione effettivamente troppo generica per consentire di ritenere che, per suo tramite, la CTR abbia inteso rispondere ai rilievi che la contribuente aveva prospettato sia nel ricorso introduttivo sia nelle controdeduzioni in appello (e specificamente trascritte nel ricorso per cassazione).

4. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Bari, che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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