Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27847 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BALSAMO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19296-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TEST AFFIDABILITA’ CARROZZERIA AUTO DI D.L. & C.,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 5, presso lo studio

dell’avvocato ERMENEGILDO POMPEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLINO POMPEI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 526/2010 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 27/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 526/39/10, emessa in data 28.04.2010, depositata in data 27.05.2010, la Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva gli appelli proposti dalla società contribuente TEST AFFIDABILITA’ CAROZZERIA AUTO S.N.C. DI D.L. & C. (d’ora in poi: contribuente), riformando la sentenza emessa dalla CTP di Latina n. 48/05/2007, compensando le spese. La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2002.

2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell’impugnazione, va premesso che l’Ufficio, dopo aver provveduto a rettificare il reddito imponibile della contribuente per l’anno di imposta 200 sulla base dell’applicazione degli studi di settore di cui al D.L. n. 331 del 1993, art. 62 bis, conv. con modd. in L. n. 427 del 1993, aveva determinato maggiorandole le imposte a suo carico, oltre interessi e spese del procedimento; la contribuente contestava nel merito l’avviso di accertamento, evidenziando come gli studi di settore devono sempre rapportarsi alla realtà aziendale nella propria specificità, che nella specie giustificava lo scostamento rilevato; tale argomentazione era contestata dall’Ufficio, il quale rilevava come l’accertamento parametrico era fondato sul settore di attività senza che la contribuente avesse addotto alcuna prova per smentire quanto elaborato dall’Amministrazione finanziaria in base agli stessi, che denotavano un reddito maggiore di quello dichiarato in denunzia.

3. La CTP adita respingeva il ricorso introduttivo, confermando l’atto impositivo impugnato.

4. A seguito dell’appello interposto dalla contribuente, la CTR con la sentenza qui ricorsa riformava la decisione dei giudici di prime cure, osservando: 1) che gli accertamenti ex D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 devono e possono prendere le mosse dalle gravi incongruenze che verrebbero a costituire presunzioni, gravi, precise e concordanti, che venissero registrate tra i ricavi e i corrispettivi dichiarati a loro volta confrontati con gli studi di settore; 2) che la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni automatismo dei coefficienti, atteso che diversamente si violerebbe il principio costituzionale dettato dall’art. 53 Cost.; 3) che nello specifico, la contribuente s.n.c. formata da un unico nucleo familiare, di cui il D. è amministratore, ha dimostrato, da un lato, che nell’anno 2002, e precisamente dal giugno 2001 al febbraio 2003, il medesimo è stato sottoposto a duna terapia farmacologica e psicoterapica e che, essendo l’unico organizzatore del processo produttivo oltre che amministratore, non ha potuto svolgere con efficienza le proprie mansioni lavorative con inevitabili ripercussioni negative sull’attività della società; dall’altro, che nel mese di luglio è stato risolto il contratto di attività di assistenza autorizzata del marchio Peugeot/Talbot, creando notevoli ripercussioni negative sulla capacità reddituale dell’impresa; 3) che, diversamente, l’Ufficio non avrebbe dimostrato alcunchè, salvo trincerarsi sul fatto che gli studi di settore sono uno strumento assolutamente legittimo su cui fondare l’accertamento e che a seguito di regolare contraddittorio preventivo della parte non sono stati forniti elementi giustificativi.

5. La contribuente si è costituita nei termini di legge mediante controricorso, articolando memorie autorizzate in data 28.08.2018, insistendo su quanto già argomentato in sede di controricorso originario e, segnatamente: a) ha insistito sull’improcedibilità del ricorso ex art. 327 c.p.c., comma 1, come novellato, il quale prevede il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, con decorrenza dal 4.07.2009; essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 27.05.2010, il termine per proporre ricorso spirava in data 12.01.2011, laddove l’Ufficio ha proposto ricorso in data 14.07.2011, dunque lo stesso dev’essere dichiarato improcedibile; b) nel merito, quanto al primo motivo, ne ha ribadito l’infondatezza, avendo il contribuente dimostrato la non applicabilità nel periodo di imposta degli standards rilevati dagli studi di settore, avendo concretamente fornito prova documentale delle ragioni dello scostamento del reddito (il riferimento è alla produzione delle fatture commerciali relative al periodo di imposta preso in esame e quelle dei periodi precedenti, a comprova delle gravi perdite economiche subite dalla società a seguito della risoluzione del contratto di assistenza autorizzata dalla Peugeot/Talbot; alla produzione della certificazione medica attestante la malattia che dal giugno 2001 al febbraio 203 ha subito il legale rappresentante della società); diversamente, si osserva, l’Ufficio non ha svolto alcuna attività probatoria e/o di approfondimento sia al momento di emissione dell’accertamento che durante il giudizio svoltosi dinanzi alla CTR; c) quanto al secondo motivo, si ribadisce l’assenza nell’avviso di accertamento delle motivazioni specifiche per le quali l’Ufficio ha ritenuto di disattendere le giustificazioni fornite dal contribuente in merito alle cause dello scostamento, salvo l’uso di una formula stereotipata secondo cui le giustificazioni non erano sostenute da idonea documentazione; d) infine, quanto al terzo motivo, si ribadisce come l’accoglimento integrale da parte della CTR delle argomentazioni difensive del contribuente in merito allo scostamento, comportava il riconoscimento della dichiarazione dei redditi oggetto di accertamento, donde la CTR ha ritenuto di non sussistere i presupposti per l’applicazione al caso di specie degli studi di settore, procedendo all’annullamento dell’avviso di rettifica non dovendo quindi procedere alla corretta qualificazione dei ricavi.

6. All’udienza in camera di consiglio del 12.09.2018, esauritasi la relazione da parte del consigliere designato, il ricorso è stato trattenuto in decisione, non essendo peraltro state rassegnate conclusioni scritte da parte della P.G. presso questa S.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Contro la prefata sentenza della Commissione tributaria Regionale ha proposto ricorso l’Ufficio, pel tramite della difesa Erariale, impugnando la decisione con cui deduce tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

7.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-bis, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente Ufficio la sentenza impugnata risulterebbe viziata nella parte in cui ha ritenuto superato l’accertamento presuntivo mediante la semplice allegazione di fatti, peraltro del tutto generici e non dirimenti, operata dal contribuente nel ricorso introduttivo del giudizio, in assenza di qualsivoglia supporto probatorio, richiamando a sostegno del proprio assunto giurisprudenza di legittimità di questa Corte antecedente tuttavia alla celeberrima sentenza delle Sezioni Unite n. 26635/2009.

7.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, si duole il ricorrente Ufficio perchè la CTR, sul fatto controverso rappresentato dall’entità dei ricavi del contribuente, ha disatteso la prova presuntiva fornita dall’Ufficio attraverso l’applicazione degli studi di settore, senza spiegare perchè non fossero probanti nella specie, argomentando in maniera apodittica ed inconferente sulle asserite limitazioni all’attività difensiva della contribuente, senza dar conto del perchè l’accertamento dell’Ufficio dovesse essere annullato in toto; in sede di contraddittorio la contribuente avrebbe prodotto solo il richiamato contratto di assistenza con la Peugeot/Talbot, ritenuto insufficiente dall’Ufficio a giustificare una riduzione dei ricavi determinati in base agli studi di settore, procedendo solo davanti alla CTP a produrre la certificazione medica attestante la riduzione della sua capacità lavorativa nell’anno 2002, ma senza considerare la CTR che la contribuente in tale anno si sarebbe avvalsa anche dell’opera di un dipendente e di un socio.

7.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, si duole il ricorrente Ufficio per aver la CTR violato la norma in tema di poteri del giudice tributario; in particolare, si contesta che la Commissione di seconde cure non poteva limitarsi ad annullare il rilievo, ma avrebbe dovuto provvedere alla corretta quantificazione dei ricavi, in quanto era tenuta a pronunciarsi nel merito dell’accertamento al fine di pervenire ad una diversa determinazione del maggior reddito accertato dall’Ufficio.

8. La contribuente, in sede di controricorso, ha chiesto dichiararsi improcedibile l’appello proposto dall’Ufficio e, in subordine, rigettarsi il ricorso perchè infondato, deducendo quanto segue sui motivi di cui all’impugnazione.

8.1. Anzitutto, ha eccepito l’improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., come novellato, il quale prevede il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza, con decorrenza dal 4.07.2009; essendo stata pubblicata la sentenza impugnata in data 27.05.2010, il termine per proporre ricorso spirava in data 12.01.2011, laddove l’Ufficio ha proposto ricorso in data 14.07.2011; dunque lo stesso dev’essere dichiarato improcedibile.

8.2. In secondo luogo, quanto al primo motivo con cui si censura una pretesa violazione di legge, ne sostiene l’infondatezza, avendo il contribuente dimostrato la non applicabilità nel periodo di imposta degli standards rilevati dagli studi di settore, avendo concretamente fornito prova documentale delle ragioni dello scostamento del reddito (il riferimento è alla produzione delle fatture commerciali relative al periodo di imposta preso in esame e quelle dei periodi precedenti, a comprova delle gravi perdite economiche subite dalla società a seguito della risoluzione del contratto di assistenza autorizzata dalla Peugeot/Talbot; alla produzione della certificazione medica attestante la malattia che dal giugno 2001 al febbraio 2003 ha subito il legale rappresentante della società); diversamente, si osserva, l’Ufficio non ha svolto alcuna attività probatoria e/o di approfondimento sia al momento di emissione dell’accertamento che durante il giudizio svoltosi dinanzi alla CTR.

8.3. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, si evidenzia l’assenza nell’avviso di accertamento delle motivazioni specifiche per le quali l’Ufficio ha ritenuto di disattendere le giustificazioni fornite dal contribuente in merito alle cause dello scostamento, salvo l’uso di una formula stereotipata secondo cui le giustificazioni non erano sostenute da idonea documentazione; si aggiunge, peraltro, che la presunzione di maggiori ricavi ottenuta con l’applicazione degli studi di settore non è di per sè sufficiente a fondare l’accertamento del maggior reddito, atteso che il risultato derivante dagli studi di settore costituisce un semplice indizio, che può assurgere a presunzione grave solo se accompagnato da altri elementi conoscitivi che ne supportino l’efficacia probatoria, ciò che nella specie sarebbe totalmente mancato.

8.4. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, si sostiene che l’accoglimento integrale da parte della CTR delle argomentazioni difensive del contribuente in merito allo scostamento, comportava il riconoscimento della congruità del reddito originariamente dichiarato ed oggetto dell’accertamento presuntivo, donde la CTR ha ritenuto di non sussistere i presupposti per l’applicazione al caso di specie degli studi di settore, procedendo all’annullamento dell’avviso di rettifica e non dovendo quindi procedere alla corretta quantificazione dei ricavi; in caso di difetto assoluto di motivazione dell’atto di accertamento, infatti, il giudice tributario deve fermarsi alla pronuncia di annullamento.

9. Il ricorso è infondato.

10. Deve anzitutto, essere rigettata l’eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione proposta dalla contribuente. Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che in materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l’art. 327 c.p.c., come novellato dall’art. 46 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell’art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l’atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data (Sez. 2, Sentenza n. 6784 del 04/05/2012, Rv. 622149 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 14267 del 08/07/2015, Rv. 635879 – 01).

Ne consegue che, nel caso in esame, essendo stato proposto il ricorso introduttivo dal contribuente davanti alla CTP in data 13.07.2006, è da ritenersi ancora valido il termine annuale; essendo stata la sentenza di appello pubblicata in data 27.05.2010, il termine per la sua impugnazione spirava – tenuto conto della sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre – ratione temporis applicabile – in data 12.07.2011; dalla copia dell’accettazione della raccomandata spedita a mezzo del servizio postale dall’Avvocatura Generale dello Stato, allegata al ricorso, risulta che il ricorso medesimo venne spedito per la notifica in data 12.07.2011, ultimo giorno utile.

Il ricorso per cassazione, quindi, essendo tempestivo non può essere dichiarato improcedibile.

11. Il ricorso, tuttavia, come anticipato, è infondato nel merito.

12. Quanto al primo ed al secondo motivo, infatti, che meritano congiunto esame attesa l’intima connessione dei profili di doglianza ad essi sottesi – rileva il Collegio come le argomentazioni sostenute dal ricorrente Ufficio circa la sufficienza delle risultanze dello studio di settore a fondare la legittimità dell’accertamento basato sul semplice scostamento tra reddito dichiarato e reddito presuntivamente determinato in base ai parametri dettati dagli studi, non colgono nel segno. Ed infatti, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che l’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1 gennaio 2007, in base alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 23, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle “gravi incongruenze”, prima operato tramite il rinvio recettizio al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 (Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014, Rv. 633651 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 22421 del 04/11/2016, Rv. 641516 – 01).

Nella specie, trattandosi di accertamento relativo all’annualità 2002, occorreva l’indicazione da parte dell’Ufficio di elementi aggiuntivi, rispetto al semplice scostamento, idonei a legittimare la presunzione semplice di capacità contributiva derivante dall’applicazione dei parametri di cui agli studi di settore.

Sul punto, deve essere infatti ricordato come la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 – 01).

13. Nel caso di specie, i giudici della CTR hanno evidenziato come la società contribuente, società in nome collettivo, formata da un unico nucleo familiare, di cui il D. è amministratore, ha dimostrato, da un lato, che nell’anno 2002, e precisamente dal giugno 2001 al febbraio 2003, il medesimo è stato sottoposto ad una terapia farmacologica e psicoterapica e che, essendo l’unico organizzatore del processo produttivo oltre che amministratore, non aveva potuto svolgere con efficienza le proprie mansioni lavorative con inevitabili ripercussioni negative sull’attività della società; dall’altro, è stata data dimostrazione che nel mese di luglio era stato risolto il contratto di attività di assistenza autorizzata del marchio Peugeot/Talbot, creando notevoli ripercussioni negative sulla capacità reddituale dell’impresa (il riferimento è alla produzione delle fatture commerciali relative al periodo di imposta preso in esame e quelle dei periodi precedenti, a comprova delle gravi perdite economiche subite dalla società a seguito della risoluzione del contratto di assistenza autorizzata dalla Peugeot/Talbot; alla produzione della certificazione medica attestante la malattia che dal giugno 2001 al febbraio 2003 ha subito il legale rappresentante della società).

Diversamente, come si legge nella sentenza impugnata, l’Ufficio non ha dimostrato alcunchè, salvo trincerarsi sul fatto che gli studi di settore sono uno strumento assolutamente legittimo su cui fondare l’accertamento e che a seguito di regolare contraddittorio preventivo della parte non sarebbero stati forniti elementi giustificativi. Su tale ultimo punto, come correttamente evidenziato dalla contribuente, la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel mero rilievo dello scostamento dai parametri ma deve essere integrata (anche sotto il profilo probatorio) con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente in sede di contraddittorio, solo così emergendo la gravità, precisione e concordanza attribuibile alla presunzione basata sui suddetti parametri e la giustificabilità di un onere della prova contraria (ma senza alcuna limitazione di mezzi e di contenuto) a carico del contribuente (v., da ultimo: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30370 del 18/12/2017, Rv. 646985 – 01).

Nel caso di specie, come anticipato, a fronte della produzione documentale del contratto con la “Francia motor”, l’Ufficio aveva emesso l’avviso di accertamento senza indicare specificamente le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere le giustificazioni fornite dal contribuente in merito alle cause dello scostamento, poi limitandosi, in sede giudiziale di merito, da un lato, a ritenere che si trattasse di documento non avente valore probatorio e che non risultava in maniera evidente che la perdita della concessione della società committente potesse comportare la risoluzione del contratto e, dall’altro, quanto alla malattia del legale rappresentante, che era risultato che nel 2002 la società si fosse avvalsa dell’opera di un dipendente e dell’altro socio.

14. Alla luce di quanto sopra, appare evidente, da un lato, come l’avviso di accertamento – la cui motivazione si esauriva nel mero e tautologico riferimento a “motivazioni non sostenute da idonea documentazione”, ciò rendendo evidente l’illegittimità dell’atto impositivo, come del resto ribadito anche dalla più recente giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di accertamento mediante l’applicazione degli studi di settore, ove il contribuente, in sede di contraddittorio preventivo, contesti l’applicazione dei parametri allegando circostanze concrete che giustificano lo scostamento della propria posizione reddituale dagli “standards” previsti, l’Ufficio, ove non ritenga attendibili le stesse, è tenuto a motivare adeguatamente l’atto impositivo sotto tale profilo (da ultimo: Sez. 5, Ordinanza n. 13908 del 31/05/2018, Rv. 648860 – 01).

Dall’altro, è parimenti evidente come le argomentazioni addotte a confutazione degli elementi giustificativi addotti dal contribuente erano inidonee a ritenere adeguatamente corroborata la presunzione dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), atteso che l’Amministrazione finanziaria non è legittimata a procedere all’accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, allorchè si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ma solo quando venga ravvisata una “grave incongruenza” secondo la previsione del successivo art. 62 sexies, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto – nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva – anche dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio al menzionato D.L. n. 331 del 1993, art. 62 sexies. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto non grave uno scostamento nella misura del sette percento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli desumibili dai parametri previsti dagli studi di settore: Sez. 5, Sentenza n. 20414 del 26/09/2014, Rv. 632679 – 01).

15. Nè alcun vizio motivazionale, peraltro, è ravvisabile nella sentenza impugnata per non aver la CTR tenuto conto, secondo la prospettazione del ricorrente Ufficio, delle reali capacità contributive della società contribuente; diversamente, è lo stesso Ufficio a evidenziare come la società contribuente avesse fornito giustificazione delle ragioni dello scostamento del reddito relativo all’annualità 2002 fornendone puntuale prova documentale (il riferimento è alla produzione delle fatture commerciali relative al periodo di imposta preso in esame e quelle dei periodi precedenti, a comprova delle gravi perdite economiche subite dalla società a seguito della risoluzione del contratto di assistenza autorizzata dalla Peugeot/Talbot; alla produzione della certificazione medica attestante la malattia che dal giugno 2001 al febbraio 2003 ha subito il legale rappresentante della società).

Ne discende, pertanto, che la censura di vizio motivazionale come proposta è inammissibile, atteso che in tema di giudizio di cassazione, la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Conseguentemente, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base. (v., tra le tante: Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706 – 01).

16. Infondato, infine, è il terzo motivo di ricorso.

Ed infatti, l’accoglimento integrale da parte della CTR delle argomentazioni difensive del contribuente in merito allo scostamento, ha comportato il riconoscimento della congruità del reddito originariamente dichiarato ed oggetto dell’accertamento presuntivo.

Correttamente, dunque, la CTR ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione al caso di specie degli studi di settore, procedendo all’annullamento dell’avviso di rettifica, senza procedere alla corretta quantificazione dei ricavi, avendo ritenuto congruo il reddito dichiarato in relazione all’annualità 2002.

Ed invero, atteso l’integrale accoglimento del ricorso, l’avviso impugnato ha perso la sua efficacia di atto impositivo, poichè il contribuente non è tenuto ad adempiere all’obbligazione in conformità a tali atti ma ad ottemperare alla sentenza che, nel processo di “impugnazione-merito”, li sostituisce. Ne discende che, essendo stato ritenuto illegittimo, dalle Commissioni tributarie di prime e seconde cure, l’operato dell’Ufficio in sede di emissione dell’avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, rivive – in quanto per converso ritenuto legittimo – quanto emergente dalla dichiarazione presentata dal contribuente relativamente all’annualità in esame, essendo implicitamente il reddito dichiarato ritenuto congruo rispetto alla capacità contributiva dimostrata nel giudizio di merito.

17. Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, il ricorso dev’essere respinto, con conseguente conferma integrale dell’impugnata sentenza.

18. Alla soccombenza deve seguire la condanna dell’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13, comma 6”, nella misura di Euro 7.000,00 per compensi in ragione del valore della causa (scaglione tra 26.001,00 Euro e 52.000,00 Euro), oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge (IVA e CPA).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese in favore del contribuente, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Suprema Corte di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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