Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27847 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29582-2018 proposto da:

COMUNE DI MACERATA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA SAN BERNARDO 101, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO VAGNUCCI, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE CARASSAI;

– ricorrente –

contro

NUOVA VIA TRENTO S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 30, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO PUCCI, rappresentata e difesa dagli

avvocati UBALDO PERFETTI e TINA MARIA FUSARI;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente

presso il COLLEGIO ARBITRALE di MACERATA.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/09/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MARIO

FRESA, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di

cassazione rigettino il ricorso e dichiarino la giurisdizione del

collegio arbitrale.

Fatto

RILEVATO

1. che Nuova Via Trento S.p.A. promuoveva procedimento arbitrale per sentire dichiarare la responsabilità del Comune di Macerata per l’inadempimento agli obblighi da questo assunti con le convenzioni n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), le quali prevedevano la “messa a disposizione” di aree private per la costruzione di una “bretella” stradale, oltrechè il rilascio di un immobile denominato “(OMISSIS)” sul quale realizzare importanti interventi edilizi, con avversaria condanna al ristoro dei danni tutti;

2. che il Comune di Macerata proponeva regolamento preventivo di giurisdizione, ritenendo che la stessa fosse da dichiararsi a favore del giudice amministrativo, osservando come le rammentate convenzioni fossero state concluse nella vigenza della L. 21 luglio 2000, n. 205 art. 6; e, che, la L. n. 205 cit., art. 6 consentiva di devolvere in arbitrato, con riguardo alle materie appartenenti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, soltanto le controversie concernenti diritti soggettivi aventi ad oggetto “procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture”, non quelle aventi ad oggetto le convenzioni all’esame; e, in subordine, ad ogni modo, secondo il Comune di Macerata, che era stata devoluta agli arbitri la cognizione, non di diritti soggettivi, bensì di interessi legittimi;

3. che Nuova Via Trento S.p.A. resisteva con controricorso, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del regolamento e comunque la sua infondatezza;

4. che la Procura Generale concludeva, per iscritto, nel senso della affermazione della giurisdizione del collegio arbitrale;

5. che entrambe le parti private depositavano memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che le eccezioni di inammissibilità del regolamento, formulate dalla resistente, debbono essere disattese; e, questo, sia perchè il provvedimento del collegio arbitrale di nomina del CTU non comporta alcuna decisione di merito della controversia che ai sensi dell’art. 41 c.p.c., comma 1, possa dirsi preclusiva del ricorso (Cass. sez. un. 489 del 2019); sia perchè il Comune ricorrente, come doveva, davanti al collegio arbitrale, aveva in limine contestato la giurisdizione;

2. che il regolamento è infondato, dovendosi a riguardo rammentare come di recente queste Sezioni Unite abbiano avuto occasione di tornare sul rapporto tra arbitro e giudice amministrativo, evidenziando come sia ormai acquisito che questo sia un rapporto tra le differenti giurisdizioni ordinaria e speciale (Cass. sez. un. 14649 del 2017); ammettendosi, quindi, in quel caso, la possibilità di un conflitto negativo di giurisdizione sollevato dal giudice amministrativo (Cass. sez. un. 1251 del 2019); e, quindi, con definitivo abbandono del precedente contrario orientamento, che ravvisava invece una questione di merito circa la validità della compromissione in arbitrato della controversia, con le conseguenti implicazioni (v. per es., Cass. sez. un. 17205 del 2003, in tema di regolamento preventivo);

3. che, da quelle Sezioni Unite, è stato ulteriormente chiarito che la L. n. 205 cit., art. 6, comma 2, replicato in senso generale dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 12 rinveniva la sua ratio in quella di evitare la perdita della possibilità di devolvere alla giurisdizione ordinaria degli arbitri liti concernenti diritti soggettivi, quando le stesse fossero state attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;

4. che per questa ragione, in coerenza, è stato affermato che l’impugnazione del lodo deve essere proposta davanti alla corte d’appello che, come gli arbitri, appartiene allo stesso plesso della giurisdizione ordinaria alla quale è attribuito il potere di decidere in materia di diritti soggettivi, essendo pertanto ininfluente che si verta in materie riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, soluzione del resto rafforzata dal richiamo all’art. 806 ss. c.p.c. contenuto nel D.Lgs. n. 104 cit., art. 12 aggiunto soltanto in un secondo tempo (Cass. sez. un. 16887 del 2013);

5. che, per quanto sopra esposto, come anche osservato dal Pubblico Ministero, essendo quella dedotta una questione di giurisdizione, deve essere applicato, in forza dell’art. 5 c.p.c., il D.Lgs. n. 104 cit., sopravvenuto art. 12 che generalizza la possibilità di risolvere mediante arbitrato rituale le controversie concernenti diritti soggettivi ex lege devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;

6. che il carattere di novità del ricordato intervento di queste Sezioni Unite, giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione degli arbitri; compensa integralmente le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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