Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27847 del 22/11/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 27847 Anno 2017
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5790-2015 proposto da:
SCATTAGLIA EVA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.
G.BELLI 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO LEMBO,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
CONDOMINIO di VIALE REGINA MARGHERITA 175 ROMA,
in persona dell’amministratore in carica e legale rappresentante,
elettivamente domiciliato in ROMA, V. SCIPIO SLATAPER 9, presso
lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIE’, che lo rappresenta e
difende;
–
controricorrente
–
avverso la sentenza n. 292/2014 della CORIE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 16/01/2014;
Data pubblicazione: 22/11/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. MILENA
F ALAS
FATTO E DIRITTO
accoglieva l’appello proposto dal Condominio di viale Regina Margherita
n.175 – Roma nei confronti della condornina Eva Scattaglia, e per l’effetto
rigettava il ricorso presentato da quest’ultima ex art. 1137 c.c. per ottenere
l’annullamento di una delibera condominiale per difetto di convocazione della
medesima.
La Corte territoriale, rilevato che dagli atti di causa risultava che
l’amministratore del Condominio aveva provveduto tempestivamente a
spedire a tutti i condomini tramite raccomandate le convocazioni per
l’assemblea condominiale,
fissata in data 8.06.2008, e che non vi era
contestazione sul fatto che tale invio fosse stato effettuato anche alla
condomina Scattaglia al suo indirizzo di residenza, affermava che nel caso di
specie operasse la presunzione di conoscenza della convocazione ai sensi
dell’art. 1335 c.c., tenuto conto dell’affidabilità del mezzo utilizzato per l’invio
della stessa, ragion per la quale l’assemblea condominiale, oggetto di ricorso,
era stata legittimamente tenuta.
Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione la Scattaglia,
formulando un unico motivo, illustrato anche da memoria ex art. 378 c.p.c.,
cui resiste con controricorso il Condominio.
La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., per la manifesta
infondatezza del ricorso, è stata comunicata alle pani, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Il Collegio, all’esito dell’adunanza camerale, ritiene che non sussistano
nella specie i requisiti di cui al n. 5 dell’art. 375 c.p.c., per la trattazione della
Ric. 2015 n. 05790 sez. M2 – ud. 20-04-2017
-2-
La Corte d’Appello di Roma, in riforma della decisione di primo grado,
causa in Camera di consiglio, ossia dell’evidenza decisoria e, pertanto, la stessa
deve essere rimessa al Presidente della seconda sezione civile per la fissazione
in pubblica udienza.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la rimessione della stessa in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI – 2^ Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 20 aprile 2017.
P.Q.M.