Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27847 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 23/07/2020, dep. 04/12/2020), n.27847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 12170/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

R. NEWGEN s.r.l., (P.I. (OMISSIS)), e R.A. (C.F.

(OMISSIS)), quale legale rapp.te della R. NEWGEN s.r.l., rapp.ti

e difesi per procura a margine dei controricorsi dall’avv. Andrea

Amatucci, con il quale elettivamente domicilia in Roma al Viale

Camillo Sabatini n. 150 (V.B. 5/1), presso lo studio dell’avv.

Antonio Cepparulo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 207 depositata in data 22 marzo 2012 della

Commissione tributaria regionale di Napoli sezione staccata di

Salerno;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del giorno 23 luglio 2020 dal relatore Dott. Aldo

Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 207 del 22 marzo 2012 la Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Avellino aveva accolto il ricorso proposto dalla R. Newgen s.r.l. e da R.A. avverso gli avvisi di accertamento Iva, Ires ed Irap 2004 e 2005.

Osservava la CTR che, a parte le valutazioni offerte dal primo giudice circa la evidente tracciabilità delle somme contestate in ordine all’effettivo finanziamento effettuato dai soci relativamente alla cessione delle quote, come da verbale di assemblea ordinaria del (OMISSIS), risultava agli atti e nello stesso pvc che effettivamente D.N.A., dopo aver percepito alcune somme per la realizzazione di un capannone, senza emettere alcuna fattura, aveva in parte posto all’incasso ed in parte girato a terzi gli assegni ricevuti. D’altro canto l’Agenzia si era limitata ad affermazioni generiche, senza nulla dedurre riguardo ai fatti concreti dimostrati anche dagli atti di causa.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Per un corretto inquadramento del caso, giova preliminarmente evidenziare in punto di fatto che gli avvisi di accertamento impugnati traggono origine da un accertamento svolto dalla Guardia di finanza circa un rapporto commerciale intercorso tra la Newgen s.r.l. e la D.N.A. & C. s.n.c. avente ad oggetto l’esecuzione di lavori per la realizzazione di un opificio nell’interesse della prima; il corrispettivo per l’esecuzione di tali lavori era risultato in parte (quanto ad Euro 310 mila) versato da R.A. (legale rappresentante della Newgen s.r.l.) in nero, utilizzando, secondo la ricostruzione degli accertatori, una provvista derivante da ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività di impresa e non assoggettati ad imposizione diretta ed indiretta, donde l’avviso di accertamento per gli anni di imposta 2004 e 2005.

1.1. La tesi sostenuta dal contribuente, nel corso del giudizio di merito, è che le somme corrisposte alla D.N.A. s.n.c. non potrebbero in alcun modo essere considerati ricavi non contabilizzati dalla Newgen s.r.l., in quanto prelevate da un conto riferibile non a quest’ultima ma ai soci, R.A. e R.M., ed alimentato sia da somme derivanti dalla cessione di una quota sociale da questi detenuta in altra società (la Conceria R.N. e R.M. s.n.c.), sia dalla restituzione di finanziamenti infruttiferi concessi dai titolari del conto alla R. Newgen, oltre che da proventi derivanti dall’investimento in strumenti finanziari delle somme depositate sul conto stesso.

2. Con il primo motivo, l’Agenzia lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo la sentenza impugnata del tutto priva di motivazione e mancante dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, oltre ad essere fondata esclusivamente su un’acritica adesione alla tesi prospettata dalla controparte.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La motivazione resa dalla CTR non può dirsi affatto mancante, in quanto, da un lato, condivide la parte reputata essenziale della sentenza di prime cure e, dall’altro, si sofferma sul rapporto intercorrente tra le due società, evidenziando che effettivamente l’appaltatore ebbe a ricevere le somme a lui dovute per la realizzazione del capannone.

3. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto i motivi di gravame non riguardavano affatto il rapporto intercorrente tra la Newgen s.r.l. e la D.N.A. s.n.c., quanto piuttosto la provenienza della provvista utilizzata per definire tale rapporto, in quanto, avendo il contribuente tentato di giustificare la provenienza delle somme mediante il riferimento ad alcune operazioni finanziarie, l’Ufficio, nell’atto di appello, aveva eccepito che il contratto di appalto non aveva data certa (e dunque poteva essere stato confezionato successivamente a tali vicende) e che il finanziamento dei soci non risultava da nessuna scrittura o documento della società; inoltre l’Ufficio aveva acquisito tutta la documentazione necessaria per dimostrare l’inattendibilità delle scritture contabili della società, profilo non preso proprio in considerazione dalla CTR.

4. Con il terzo motivo l’Ufficio rappresenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sussistendo, contrariamente a quanto ritenuto dalla CTR, elementi gravi, precisi e concordanti a fondamento dell’accertamento, in quanto, non avendo la società provato la provenienza delle somme versate alla D.N.A. s.n.c., le somme non potevano che essere pervenute a seguito di rapporti commerciali che non trovavano riscontro nella documentazione contabile della società.

4.1. I motivi, che in quanto logicamente connessi possono essere congiuntamente esaminati, sono fondati.

4.2. Le contestazioni mosse attraverso l’impugnato avviso di accertamento vertono essenzialmente sulla provenienza della somma utilizzata dalla committente per il pagamento del compenso dovuto all’appaltatore, somma ricondotta dall’Ufficio a ricavi derivanti dall’esercizio dell’attività di impresa.

4.3. Secondo la prospettazione del contribuente tali somme non potevano essere considerate ricavi non contabilizzati, in quanto provenienti da un conto alimentato dalle somme versate da R.M., R.A. e Ro.Ma.Mi. quale corrispettivo per la cessione di quote sociali detenute in altra società.

4.4. La sentenza impugnata, anzichè soffermarsi compiutamente su tale aspetto, certamente essenziale in quanto condiviso dal giudice di prime cure e negato dall’Agenzia appellante, ha incentrato buona parte del percorso motivazionale su un tratto della vicenda sostanzialmente pacifico tra le parti, soffermandosi sul comportamento tenuto dall’appaltatore successivamente al conseguimento del corrispettivo.

Solo in un passaggio la sentenza impugnata mostra di condividere quanto ritenuto dal primo giudice, laddove la CTR opera un rinvio adesivo alle “valutazioni offerte dal primo giudice circa la evidente tracciabilità delle somme contestate in ordine all’effettivo finanziamento effettuato dai soci relativamente alla cessione delle quote come rileva il verbale di assemblea del (OMISSIS)”.

4.5. Trattasi di un inciso che, tuttavia, non consente di affermare che la CTR abbia effettivamente statuito in ordine alla destinazione, in favore dell’appaltatore, delle somme derivanti dalla cessione delle quote, in quanto la “evidente tracciabilità”, alla quale si fa riferimento nella sentenza, dà contezza dell’essere le somme realmente affluite sui conti dei soci, ma non pure del loro concreto utilizzo per soddisfare il compenso dell’appaltatore.

4.6. Non vi è, insomma, alcun elemento che consenta di ritenere che le somme, rinvenienti dalla cessione delle quote e transitate sul conto intestato ai soci, siano state poi realmente impiegate per il pagamento della s.n.c. D.N. & C., avendo la CTR preso in considerazione per un verso un tratto del rapporto sostanzialmente pacifico (quello riguardante il pagamento dell’appaltatore ed il suo comportamento successivo) e per altro verso un aspetto della vicenda (quello, cioè, della provenienza delle somme destinate ad alimentare il conto dei soci) inidoneo a contrastare i fatti posti dall’Ufficio a fondamento dell’azione accertatrice, finendo con il condividere l’assunto dei contribuenti in base a circostanze non pertinenti ai fini del decidere.

5. Le considerazioni che precedono impongono dunque l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese della presente fase di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale di Napoli, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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