Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27846 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. BALSAMO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19041-2011 proposto da:

P.O., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO MONTAGNANI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FORLI’ CESENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 23/2011 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA,

depositata il 07/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2018 dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. 23/10/2011, emessa in data 17.01.2011, depositata in data 7.03.2011, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente P.O., riformando la sentenza emessa dalla CTP di Forlì n. 62/04/2008, condannando il contribuente alle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.500,00. La controversia ha ad oggetto l’impugnativa di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, IRAP ed IVA per il periodo di imposta 2002, per un importo pari ad Euro 65.403,26.

2. Al fine di consentire una migliore intelligibilità dell’impugnazione, va premesso che la richiesta di pagamento si fondava su un consistente scostamento fra quanto dichiarato dal contribuente, di professione autotrasportatore di prodotti alimentari, fra la detta annualità e le risultanze dell’applicazione degli studi di settore, risultanze che facevano sorgere una presunzione a favore dell’Ufficio in linea con l’accertamento; nel ricorso introduttivo, il contribuente sosteneva una serie di argomenti per effetto dei quali l’accertamento non poteva ritenersi fondato, riferendosi in particolare ai costi della propria attività anche per i due dipendenti, alla crisi del settore dei trasporti e alle basse tariffe, da anni immutate.

3. La CTP adita accoglieva il ricorso, in particolare non condividendo nel merito l’accertamento dell’Ufficio, considerando come, nella sostanza, l’Agenzia non avesse tenuto conto della particolare situazione del contribuente e delle concrete ragioni che di fatto avevano determinato lo scostamento delle proprie posizioni fiscali da quelle risultanti dall’astratta applicazione degli studi di settore.

4. A seguito dell’appello interposto dall’Agenzia delle Entrate, la CTR con la sentenza qui ricorsa riformava la decisione dei giudici di prime cure, osservando: 1) che erano da ritenersi condivisibili le considerazioni svolte dalla CTP sulle forme accertative utilizzate dall’Ufficio attraverso l’applicazione degli studi di settore, trattandosi di strumento previsto dalla legge che determina una serie di effetti presuntivi di rilevanza non trascurabile; 2) che gli scostamenti riscontrati tra reddito dichiarato e reddito accertato risultavano di portata tale da giustificare pienamente l’accertamento; 3) che, infatti, si trattava di scostamenti “rilevantissimi” soprattutto relativamente al reddito imponibile, rispetto ai quali l’Ufficio non avrebbe potuto rimanere inerte; 4) che, in relazione al merito della controversia, allo scopo di verificare l’eventuale allegazione di argomenti difensivi da parte del contribuente tali da vincere le presunzioni semplici offerte dagli studi di settore, la CTP rileva come il contribuente non avesse in proposito saputo argomentare alcunchè di convincente; 5) che, in particolare, quanto ai costi dell’attività di autotrasporto, la CTP sottolinea come gli stessi non potevano essere esageratamente dissimili da quelli affrontati dal contribuente negli anni precedenti, non potendosi conseguentemente giustificare una caduta brusca ed improvvisa per il 2001 di ricavi e redditi; 6) che, ancora, non coglieva nel segno l’argomento dedotto dal contribuente e relativo all’influenza aviaria quale causa di contrazione dell’attività svolta, affermando la CTR come non era comprensibile come ciò potesse aver avuto effetto solo per il 2001 e non sui periodi precedenti, ed aggiungendo come non fosse parimenti comprensibile come la sola crisi del mercato avicolo avesse potuto determinare simili conseguenze negative solo sull’annualità 2002 e non anche su quelle precedenti, nelle quali la situazione in cui si trovava il mercato non era così differente; 7) che, pertanto, non avendo il contribuente saputo contrapporre argomenti più credibili nemmeno in sede d’appello, le ragioni dell’Ufficio andavano condivise.

5. L’Ufficio si è costituito nei termini di legge, pel tramite la difesa Erariale, mediante controricorso.

6. Il contribuente, con memoria ex art. 378 c.p.c. del 12.07.2018, ha dedotto sulle argomentazioni di cui al controricorso dell’Ufficio, in particolare: a) sulla mancata presentazione del contribuente al contraddittorio, si contesta il richiamo e la lettura “parziale e capziosa” dell’Ufficio alla sentenza delle Sezioni Unite civili n. 26635/2009, osservando come anche dalla giurisprudenza successiva, emerge in tema di contraddittorio per studi di settore, che l’esito del contraddittorio non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, ben potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standards al caso concreto quanto la controprova offerta dal contribuente, che non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e può fare ricorso anche a presunzioni semplici, anche se non ha risposto al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte; b) quanto ai vizi della sentenza impugnata, ribadisce l’infondatezza giuridica della motivazione della sentenza, anzitutto per aver operato la CTR il rovesciamento dell’onere della prova, attribuendo all’Ufficio il potere di svolgere il proprio accertamento, fondato sugli scostamenti numerici tra fatturato dichiarato e fatturato presunto, attribuendo al contribuente l’onere di giustificare tale scostamento, in tal modo però ignorando quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (il riferimento è alle decisioni nn. 26635, 26636, 26637 e 26638, tutte del 18.12.2009) in relazione al fatto che le risultanze degli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici; in particolare, ciò sarebbe ravvisabile laddove i giudici di appello affermano che il contribuente non avrebbe saputo argomentare alcunchè di convincente al fine di vincere le presunzioni semplici offerte dagli studi di settore, atteso che tale argomentazione finirebbe per attribuire alle risultanze degli studi di settore la qualifica di presunzione legale relativa, assegnando al contribuente la prova della sussistenza di specifici elementi volti a disattendere le risultanze dello studio medesimo, mentre avrebbe dovuto essere l’Ufficio a spiegare le ragioni della pretesa impositiva, al di là della semplice applicazione delle risultanze dello studio di settore; con riferimento, poi, ai costi dell’attività d autotrasporto, si ribadisce come la CTR non avrebbe minimamente colto quanto sostenuto dal contribuente in ragione di aspetti fondamentali, costituiti, da un lato, dal fatto che il contribuente operava in regime di monocommittenza e, dall’altro, dall’andamento altalenante del mercato avicolo, che aveva attraversato un periodo di crisi nel 1999 e di espansione degli anni 2000 e 2001 per la concomitante crisi della “mucca pazza”, per poi nuovamente contrarsi nel 2002 per il fenomeno della c.d. influenza aviaria; in sostanza, si osserva, i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla circostanza per cui, atteso che nel 2002 la ditta del contribuente aveva avuto ricavi inferiori rispetto all’anno precedente, riducendo da due ad uno i dipendenti, non potendo utilizzare pertanto i due veicoli, appariva corretta la determinazione induttiva dei ricavi applicando a tale situazione lo studio di settore revisionato, atteso che, applicando in particolare all’anno 2002 i dati allo studio (OMISSIS), considerando due automezzi e due semirimorchi nel quadro E dello studio, ne derivava uno scostamento pari al 6%; infine si ribadisce l’errore commesso dalla CTR nel non considerare la natura di presunzioni semplici delle risultanze degli studi di settore, che necessitano di ulteriori elementi dotati di gravità, precisione e concordanza al fine di procedere alla ricostruzione induttivo-analitica del reddito dei contribuenti, pena, altrimenti, la violazione dell’art. 53 Cost.; nel caso di specie, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare l’esistenza di quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, appare insussistente ed infondato il maggior reddito imputato al contribuente, segnatamente non avendo considerato alcuni elementi di assoluto rilievo di cui il contribuente aveva fornito prova in sede di merito (il riferimento è: alla riduzione da due ad uno dei propri dipendenti nell’anno 2002; all’esistenza di un numero di veicoli superiore a quello degli addetti; allo scostamento peri ad Euro 15.055,00, ossia del 6% applicando i dati del 2002 allo studio (OMISSIS); alla ripresa nel 2002 della crisi dovuta all’influenza aviaria).

7. All’udienza in camera di consiglio del 12.09.2018, esauritasi la relazione da parte del consigliere designato, il ricorso è stato trattenuto in decisione, non essendo peraltro state rassegnate conclusioni scritte da parte della P.G. presso questa S.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

8. Contro la prefata sentenza della Commissione tributaria Regionale ha proposto ricorso il contribuente, impugnando la decisione con cui deduce tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

8.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge, con riferimento all’ingiustificato scostamento da un principio cardine di diritto fissato dalle Sezioni Unite.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente l’infondatezza giuridica della motivazione della sentenza, per aver operato la CTR il rovesciamento dell’onere della prova, attribuendo all’Ufficio il potere di svolgere il proprio accertamento, fondato sugli scostamenti numerici tra fatturato dichiarato e fatturato presunto, attribuendo al contribuente l’onere di giustificare tale scostamento, in tal modo però ignorando quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (il riferimento è alle decisioni nn. 26635, 26636, 26637 e 26638, tutte del 18.12.2009 nonchè alla relazione 9.07.2009, n. 94 dell’Ufficio del Massimario di questa Corte) in relazione al fatto che le risultanze degli studi di settore hanno natura di presunzioni semplici; in particolare, ciò sarebbe ravvisabile laddove i giudici di appello affermano che il contribuente non avrebbe saputo argomentare alcunchè di convincente al fine di vincere le presunzioni semplici offerte dagli studi di settore, atteso che tale argomentazione finirebbe per attribuire alle risultanze degli studi di settore la qualifica di presunzione legale relativa, assegnando al contribuente la prova della sussistenza di specifici elementi volti a disattendere le risultanze dello studio medesimo, mentre avrebbe dovuto essere l’Ufficio a spiegare le ragioni della pretesa impositiva, al di là della semplice applicazione delle risultanze dello studio di settore.

8.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, si duole il ricorrente della motivazione dell’impugnata sentenza con riferimento a plurimi aspetti; anzitutto, quanto ai costi dell’attività di autotrasporto, si ribadisce come la CTR non avrebbe minimamente colto quanto sostenuto dal contribuente in ragione di aspetti fondamentali, costituiti, da un lato, dal fatto che il contribuente operava in regime di monocommittenza (segnatamente, utilizzando solo mezzi dotati di celle frigorifere con difficoltà a trovare nuovi clienti in alternativa a quello principale) e, dall’altro, dall’andamento altalenante del mercato avicolo, che aveva attraversato un periodo di crisi nel 1999 e di espansione degli anni 2000 e 2001 per la concomitante crisi della “mucca pazza”, per poi nuovamente contrarsi nel 2002 per il fenomeno della c.d. influenza aviaria; in sostanza, atteso che la contabilità del contribuente era stata considerato regolare, la CTR non avrebbe preso posizione su un argomento dedotto e documentato dal contribuente medesimo, ossia sulla circostanza che il calo del fatturato era unicamente connesso al calo delle commesse ricevute; analogamente, le censure di appuntano sull’ulteriore passaggio motivazionale in cui la CTR contesta l’argomento dedotto dal contribuente e relativo all’influenza aviaria quale causa di contrazione dell’attività svolta, osservando come la CTR non avrebbe valutato quanto documentato circa l’andamento dei ricavi che, nel 1999, ammontavano a circa 100.000 Euro, saliti negli anni 2000 e 2001 rispettivamente a quasi 150.000 Euro e ad oltre 276.000 Euro, per poi contrarsi nel 2002 a poco meno di 226.000 Euro, sottolineando il contribuente come la crisi dovuta all’influenza aviaria negli anni 2000 e 2001 era stata annullata da quella della c.d. mucca pazza e, una volta rientrata quest’ultima, la tensione sul settore avicolo si era nuovamente presentata; infine, i giudici di appello avrebbero omesso di pronunciarsi sulla circostanza per cui, atteso che nel 2002 la ditta del contribuente aveva avuto ricavi inferiori rispetto all’anno precedente, riducendo da due ad uno i dipendenti, non potendo utilizzare pertanto i due veicoli, appariva corretta la determinazione induttiva dei ricavi applicando a tale situazione lo studio di settore revisionato, atteso che, applicando in particolare all’anno 2002 i dati allo studio (OMISSIS), considerando due automezzi e due semirimorchi nel quadro E dello studio, ne derivava uno scostamento pari al 6%.

8.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione di legge.

In sintesi, la censura attinge l’impugnata sentenza in quanto, si duole il ricorrente dell’errore commesso dalla CTR nel non considerare la natura di presunzioni semplici delle risultanze degli studi di settore, che necessitano di ulteriori elementi dotati di gravità, precisione e concordanza al fine di procedere alla ricostruzione induttivo-analitica del reddito dei contribuenti, pena, altrimenti, la violazione dell’art. 53 Cost.; nel caso di specie, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare l’esistenza di quelle presunzioni gravi, precise e concordanti, appare insussistente ed infondato il maggior reddito imputato al contribuente, segnatamente non avendo considerato alcuni elementi di assoluto rilievo di cui il contribuente aveva fornito prova in sede di merito (il riferimento è: alla riduzione da due ad uno dei propri dipendenti nell’anno 2002; all’esistenza di un numero di veicoli superiore a quello degli addetti; allo scostamento peri ad Euro 15.055,00, ossia del 6% applicando i dati del 2002 allo studio (OMISSIS); alla ripresa nel 2002 della crisi dovuta all’influenza aviaria).

9. L’Ufficio, pel tramite della difesa Erariale, in sede di controricorso, ha chiesto dichiararsi inammissibile o, comunque, respingersi il ricorso, deducendo quanto segue sui motivi di cui all’impugnazione.

9.1. Anzitutto – premessa la totale mancanza di autosufficienza del ricorso e la genericità nell’esposizione delle doglianze – si contesta quanto argomentato nel primo motivo, con cui viene dedotta una violazione di legge senza nemmeno indicare il parametro normativo che si assume violato, esaurendosi la doglianza nell’evocazione di precedenti giurisprudenziali in tema di onere della prova; in ogni caso, il contribuente, si osserva nel controricorso dell’Ufficio, avrebbe tralasciato la significativa circostanza costituita dalla mancata presentazione al contraddittorio, richiamando a tal proposito quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 26635/2009, non avendo infatti risposto il contribuente all’invito notificatogli in data 13.09.2007; ne discende che, in applicazione all’evocata giurisprudenza, l’accertamento dell’Ufficio è stato legittimamente fondato sugli scostamenti tra ricavi dichiarati e ricavi desunti dall’applicazione dei parametri dello studio di settore all’attività del contribuente; in ogni caso, quanto alla distribuzione dell’onere della prova, si osserva come proprio la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, pur ammettendo che il contribuente possa giovarsi di presunzioni semplici, attribuisce al medesimo l’onere di provare la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo cui si riferisce l’accertamento.

9.2. In secondo luogo, quanto al secondo motivo con cui si censura un preteso vizio motivazionale della sentenza, si osserva come le doglianze risultano del tutto generiche, non premurandosi il ricorrente di indicare quali specifiche risultanze siano state pretermesse dalla CTR; sostiene il foro Erariale che la censura si risolverebbe nel tentativo, inammissibile in questa sede, di sindacare la valutazione di merito compiuta dalla CTR, riservata al giudice di merito, atteso che le argomentazioni difensive sarebbero state valutate dal giudice di appello, ma ritenute insufficienti a superare le presunzioni legittimamente utilizzate dall’Ufficio.

9.3. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso, se ne deduce l’inammissibilità o l’infondatezza, in quanto, al pari del primo motivo, non si farebbe menzione della norma che si assume violata nè specifica quale passaggio della sentenza sarebbe affetto da tale vizio, essendo evidente come l’esposizione sembra sconfinare nella contestazione dei fatti posti a fondamento della decisione, nel tentativo di sindacarne la valutazione da parte del giudice.

10. Il ricorso è inammissibile e comunque infondato.

11. Ed invero, in disparte il dedotto vizio di autosufficienza non avendo curato il contribuente nel ricorso introduttivo di indicare gli atti processuali ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè i dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi – salva una indicazione, generica dei documenti 4-6 che sarebbero allegati anche alle controdeduzioni in appello – (atteso che in tema di contenzioso tributario, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria, di cui è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonchè dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito: tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 23575 del 18/11/2015, Rv. 637488 – 01), è di palmare evidenza, per il resto, l’inammissibilità del ricorso.

Ciò non tanto per l’omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate (in relazione al dedotto vizio al primo e terzo motivo, atteso che non è inammissibile l’impugnazione per omessa indicazione delle norme di legge che si assumono violate, la cui presenza non costituisce requisito autonomo ed imprescindibile del ricorso, ma è solo funzionale a chiarirne il contenuto e a identificare i limiti della censura formulata, sicchè la relativa omissione può comportare l’inammissibilità della singola doglianza solo se gli argomenti addotti dal ricorrente non consentano di individuare le norme e i principi di diritto asseritamente trasgrediti, precludendo la delimitazione delle questioni sollevate: da ultimo, Sez. 5, Ordinanza n. 21819 del 20/09/2017, Rv. 645629 – 01), quanto, piuttosto, per le modalità di contestazione del vizio motivazionale articolato nel secondo motivo, con cui il ricorrente chiede in sostanza a questa Corte di sostituire la propria valutazione a quella, da egli non condivisa, operata dai giudici di appello i quali hanno preso in esame gli elementi dedotti dal ricorrente, ma le hanno disattese con motivazione che (oltre a non potersi qualificare come omessa) non può ritenersi insufficiente o contraddittoria; ed invero deve essere qui ribadito che nel giudizio di cassazione, per potersi configurare il vizio di motivazione su un asserito punto decisivo della controversia nel regime precedente alla modifica introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, è necessario un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data alla controversia, tale da far ritenere che quella circostanza, se fosse stata considerata, avrebbe portato ad una diversa soluzione della vertenza. Pertanto, il mancato esame di elementi probatori costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di base (v., da ultimo: Sez. L, Sentenza n. 24092 del 24/10/2013, Rv. 629172 – 01).

Circostanza, questa, da escludersi nel caso in esame.

12. Tanto premesso, il ricorso è comunque infondato.

13. Lo è anzitutto, in relazione al primo motivo, in relazione al quale – in assenza di una specifica indicazione della norma violata, il riferimento non può che essere riferibile alla violazione delle norme sull’onere della prova e, segnatamente, all’art. 2697 c.c. – deve rilevarsi come corretta sia stata la lettura operata dalla CTR e corretto l’operato dell’Ufficio, attesa la mancata risposta al contraddittorio sullo studio di settore.

Deve, a tal fine essere infatti ricordato come la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è “ex lege” determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli “standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito (Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009, Rv. 610691 – 01).

Nel caso di specie, il contribuente, pur essendo stato attivato il contraddittorio da parte dell’Ufficio, ha deliberatamente scelto di non rispondere all’invio notificatogli, così ponendo in essere le condizioni per l’Ufficio di emettere l’atto impositivo fondando l’accertamento sul semplice scostamento dagli studi di settore. Sul punto, la giurisprudenza successiva, innestandosi sulla scia del principio già affermato dalle Sezioni Unite, chiarisce in maniera ancor più palese che ogni qual volta il contraddittorio sia stato regolarmente attivato ed il contribuente ometta di parteciparvi ovvero si astenga da qualsivoglia attività di allegazione, l’ufficio non è tenuto ad offrire alcuna ulteriore dimostrazione della pretesa esercitata in ragione del semplice disallineamento del reddito dichiarato rispetto ai menzionati parametri (Sez. 5, Sentenza n. 21754 del 20/09/2017, Rv. 645461 – 02).

14. Il secondo motivo, oltre che essere inammissibile per le ragioni dianzi espresse al p. 11, si appalesa infondato, avendo infatti la CTR provveduto ad esaminare le deduzioni difensive, proprio allo scopo dichiarato di verificare l’allegazione di elementi difensivi da parte del contribuente tali da vincere le presunzioni semplici offerte dagli studi di settore (crisi del settore avicolo; costi dell’attività di autotrasporto; improvviso incedere nel mercato alimentare dell’influenza aviaria).

Diversamente, il contribuente, in sede di ricorso introduttivo, oltre a non assolvere all’onere di specificità nell’indicare i documenti sui quali fonda le doglianze di vizio motivazionale, tenta di operare una lettura diversa ed al medesimo più favorevole degli elementi di prova già valutati dal giudice di appello, censurandone la procedura valutativa, operazione vietata in questa sede. Ed invero dev’essere qui ribadito che in tema di ricorso per cassazione per vizi della motivazione della sentenza, il controllo di logicità del giudizio del giudice di merito non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto tale giudice ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe, pur a fronte di un possibile diverso inquadramento degli elementi probatori valutati, in una nuova formulazione del giudizio di fatto (v., da ultimo: Sez. 1, Sentenza n. 16526 del 05/08/2016, Rv. 641325 – 01).

15. Parimenti infondato è il terzo ed ultimo motivo, in relazione al quale – in assenza di una specifica indicazione della norma violata, il riferimento non può che essere riferibile alla violazione del disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ed al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis, conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 – deve rilevarsi come corretta sia stata la lettura operata dalla CTR e corretto l’operato dell’Ufficio, in quanto se è ben vero che l’accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità, tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore è legittimo solo a decorrere dal 1 gennaio 2007, in base alla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 23, che non ha portata retroattiva, trattandosi di norma innovativa e non interpretativa, in quanto, con l’aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle “gravi incongruenze”, prima operato tramite il rinvio recettizio al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 sexies, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 29 ottobre 1993, n. 427 (ex multis: Sez. 5, Sentenza n. 26481 del 17/12/2014, Rv. 633651 – 01), è altrettanto vero che la sentenza impugnata – attesa la mancata risposta all’invito dell’Ufficio, che rendeva legittimo non solo il ricorso alla procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, ma soprattutto l’operato dell’Ufficio, limitatosi a motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli “standards”, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito – in ossequio a quanto stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26635/2009, aveva legittimamente proceduto a valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all’invito, peraltro prendendo in esame quegli elementi giustificativi addotti dal contribuente, ritenuti tuttavia insufficienti a superare la presunzione semplice derivante dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sè considerati.

16. Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato, il ricorso dev’essere respinto, con conseguente conferma integrale dell’impugnata sentenza.

17. Alla soccombenza deve seguire la condanna del contribuente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che vengono liquidate come da dispositivo, in base ai parametri disciplinati dal D.M. n. 55 del 2014, recante “Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi della L. 31 dicembre 2012 n. 247, art. 13, comma 6”, nella misura di Euro 5.600,00 per compensi in ragione del valore della causa (pari ad Euro 65.403,26), oltre spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente P.O. al pagamento delle spese, che liquida in Euro 5,600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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