Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27846 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27846 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: IOFRIDA GIULIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21804-2016 proposto da:
MONNI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE
MAZZINI n.11, presso lo studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso la sentenza n. 40/5/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 23/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Data pubblicazione: 22/11/2017

Premesso che:
– Carlo Monni propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi,
nei

confronti

dell’Agenzia

delle

Entrate

(che

resiste

con

controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Sardegna n. 40/5/2016, depositata in data
con

la

quale

in

l’impugnazione di diniego di condono

controversia

ex

concernente

art.12 1.289/202, per

tardivo versamento dei ratei successivi al primo, – è stata riformata
la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso
del contribuente;
– in particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame
dell’Agenzia delle Entrate, respingendo integralmente il ricorso del
contribuente, hanno sostenuto che il condono in questione,
condizionato all’integrale pagamento di quanto dovuto, non si era
perfezionato, stante l’omesso (e non tardivo) versamento del 20%.
– il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa
applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.12 I. 289/2002, avendo
la C.T.R. ravvisato il mancato perfezionamento della definizione
agevolata, malgrado il corretto versamento di importo pari all’80%
del quantum dovuto; 2) con il secondo motivo, l’omessa pronuncia,
ex art.360 n. 4 c.p.c., in violazione dell’art.112 c.p.c., su tutta la
domanda, in particolare, sulla lamentata violazione dell’art.10
comma 2 I. 212/2000, in ordine alle sanzioni applicate, malgrado il
legittimo affidamento del contribuente;

– a seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata
fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale
comunicazione alle parti, ed il ricorrente ha depositato
memoria;

Ritenuto che:
-non ricorcono i presupposti di cui all’art.375 c.p.c., alla luce
delle argomentazioni espresse dal ricorrente in ricorso e in
memoria;
Ric. 2016 n. 21804 sez. MT – ud. 26-10-2017
-2-

23/2/2016,

PQM
Rinvia a N.R. davanti alla V° Sezione.

Il Presidente Dr.

/10/2017.
cello Iacobellis

Così deciso in Roma nella camera di consiglio d

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