Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27846 del 12/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2021, (ud. 27/05/2021, dep. 12/10/2021), n.27846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5400/2020 R.G., proposto da:

D.F., rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro

Nobiloni, con domicilio eletto in Roma, alla Via G. Nicotera, n. 29.

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso da sé stesso,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Cosseria n. 2.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, depositata in data

11.11.2019

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del giorno

27.5.2021 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’avv. M.G. ha chiesto la liquidazione del compenso per il patrocinio svolto in favore di D.F. nella causa civile n. 69611/2009, avente ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo.

Il convenuto, costituitosi in giudizio, ha eccepito il mancato conferimento del mandato e l’avvenuto pagamento del compenso, chiedendo la chiamata in casa dell’avv. T.A. per essere manlevato.

Il tribunale ha respinto la richiesta di chiamata in giudizio per carenza del presupposto della comunanza di causa ed ha altresì negato che il D. avesse versato l’intero compenso dovuto al difensore. Ha perciò liquidato un importo finale, al netto delle somme già percepite dal M. in qualità di distrattario, pari ad Euro 25.120,78, ritenendo la causa di valore indeterminato.

Per la cassazione dell’ordinanza, D.F. propone ricorso in due motivi.

M.G. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente inammissibile, poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in Camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 106 c.p.c., e art. 702 bis c.p.c., comma 5, e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto autorizzare la chiamata in giudizio di T.A., sussistendo il requisito della comunanza di causa, poiché quest’ultimo aveva garantito al ricorrente che si sarebbe fatto carico del compenso spettante al difensore.

Il motivo è inammissibile.

La chiamata dell’avv. T. era semplicemente diretta a manlevare il D. in caso di condanna al pagamento delle somme liquidate al difensore. Secondo il ricorrente, il T. gli aveva garantito per iscritto che il compenso del M. sarebbe rimasto a suo esclusivo carico.

Non configurandosi il presupposto della inscindibilità della causa, la scelta del tribunale di non dar corso alla chiamata del terzo deve ritenersi insindacabile.

Come già affermato da questa Corte, allorché la chiamata del terzo sia stata effettuata tempestivamente nella comparsa di risposta, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., il giudice è tenuto a fissare una nuova udienza.

La norma – che sostituisce la precedente disposizione per la quale il convenuto poteva direttamente evocare in causa il terzo alla prima udienza – va tuttavia armonizzata con la disciplina della fase introduttiva del processo, per la quale, al di fuori del litisconsorzio necessario di cui all’art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice è discrezionale (Cass. n. 18508/2006; Cass. n. 17218/2004).

Il novellato art. 269 c.p.c., è stato difatti introdotto per porre un termine perentorio di ammissibilità alla richiesta di chiamata del terzo da parte del convenuto (Cass. n. 10682/2008; Cass. n. 393/2008), senza tuttavia imporre l’obbligo di trattare unitariamente le domande principali di condanna e quelle di manleva dei convenuti (Cass. n. 27856/2008; Cass. n. 5444/2006).

In tal caso le azioni sono suscettibili di trattazione separata.

Il giudice cui sia tempestivamente chiesta dal convenuto la chiamata in causa, in manleva o in regresso, del terzo, può quindi rifiutare di fissare una nuova prima udienza per la costituzione del terzo, e il provvedimento, essendo discrezionale, non è censurabile in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 221 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che il ricorrente aveva tempestivamente proposto la querela di falso per far accertare la falsità della firma apposta sui mandati conferiti all’avv. M., salvo poi a rinunciarvi con riferimento al grado di causa, sicché il tribunale avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto di tale volontà, senza ritenere definitivamente rinunciata la querela, impedendone la proposizione anche in autonomo giudizio.

Il motivo è inammissibile.

La sentenza non contiene alcun riferimento ad una presunta volontà della parte di rinunciare definitivamente alla querela (cfr. sentenza, pag. 2) e comunque non può ottenersi una correzione della motivazione che non abbia alcun effetto sulla decisione in senso favorevole alla parte, la quale non ha neppure interesse a richiederla. Il ricorso è – in definitiva – inammissibile, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2021

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