Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27845 del 30/10/2019
Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 30/10/2019), n.27845
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente di Sez. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente di Sez. –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21007-2017 proposto da:
O.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 39,
presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DE MASI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FELICE LAUDADIO;
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA
CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI
25;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 33/2017 della CORTE DEI CONTI – PRIMA SEZIONE
GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 06/02/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2019 dal Consigliere ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale MATERA
MARCELLO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito l’Avvocato Francesco Mangozzo per delega orale dell’avvocato
Felice Laudadio.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. Con l’impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti respingeva il gravame proposto da O.N., già assessore con delega del Comune di Napoli, avverso la prima decisione che l’aveva condannato al risarcimento di danni erariali arrecati alla società Napoli Servizi S.p.A. “per avere illegittimamente conservato, in sede di assemblea ordinaria dei soci tenutasi il (OMISSIS), un compenso annuo ai consiglieri di amministrazione pari a Euro 25.000,00 lordi”.
2. Per quanto di interesse, la Sezione giurisdizionale d’appello, pur ricordando che a seguito di regolamento preventivo promosso da altra parte processuale, le Sezioni Unite con ordinanza n. 3677 del 2015 avevano dichiarato il difetto di giurisdizione contabile con riguardo alle condotte anteriori al 2 novembre 2009, epoca in cui la partecipata Napoli Servizi S.p.A. “non era ancora in house providing”, respingeva l’eccezione di parziale difetto di giurisdizione formulata dall’ O., osservando che quest’ultimo “aveva sollevato la questione soltanto nella memoria depositata successivamente all’appello e non nell’atto di impugnazione, dovendosi pertanto ritenere formato il giudicato implicito sulla questione pregiudiziale”.
3. L’ O. ricorreva per un solo motivo, anche illustrato da memoria, mentre la Procura contabile resisteva con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, all’art. 362 c.p.c., comma 1, all’art. 111 Cost., comma 8, alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59 denunciando in particolare la violazione della rammentata ordinanza delle Sezione unite n. 3677 cit., l’ O. sosteneva che erroneamente la Sezione giurisdizionale d’appello aveva ritenuto che si fosse formato un giudicato interno sulla giurisdizione; e, questo, perchè il riconoscimento del suddetto giudicato era “in contrasto insanabile con la portata inderogabile e vincolante dell’ordinanza delle Sezioni Unite resa nello stesso giudizio”, con il derivato “superamento del limite esterno della giurisdizione contabile”.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Deve essere premesso che le Sezioni Unite hanno già avuto occasione di chiarire che la decisione sulla giurisdizione è consentita anche nel caso in cui sia stato denunciato un error in procedendo, consistente nell’aver erroneamente ritenuto che si sia formato un giudicato interno sulla giurisdizione. In effetti, la decisione sulla giurisdizione, in questa concreta fattispecie, non travalica i limiti interni alla giurisdizione contabile. E questo perchè alle Sezioni Unite deve essere riconosciuto il potere di decidere, non solamente sull’interpretazione della norma attributiva della giurisdizione, ma altresì sull’applicazione delle disposizioni che disciplinano la deducibilità ed il rilievo del difetto di giurisdizione (Cass. sez. un. 21260 del 2016; Cass. sez. un. 4682 del 2015; Cass. sez. un. 20727 del 2012).
1.3. Tanto rammentato deve essere quindi considerato come la sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti, in modo conforme ai principi costantemente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, abbia del tutto correttamente rilevato la formazione di un giudicato implicito sulla giurisdizione, discendente dalla pronuncia del primo giudice che aveva condannato il ricorrente al risarcimento e dalla assenza di una tempestiva impugnazione di quest’ultimo che fosse rivolta a contestare la giurisdizione contabile (Cass. sez. un. 25937 del 2018; Cass. sez. un. 28503 del 2017;
2. Nulla sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019