Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27845 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 04/12/2020), n.27845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14669-2015 proposto da:

C.L.;

C.G.;

elettivamente domiciliati in ROMA, presso lo studio degli Avvocati

BIAGIO BERTOLONI e CORRADO DE GREGORIO, che li rappresentano e

difendono giusta procura speciale estesa a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 10444/49/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 21/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

C.L. e C.G., in qualità di eredi di P.M.L., propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello proposto da B.O. avverso la sentenza n. 164/12/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva respinto il ricorso proposto avverso cartella esattoriale emessa per il pagamento di somma relativa ad importi versati in ritardo a seguito di adesione della de cuìus alla sanatoria prevista dalla L. n. 289 del 2002;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso, il Concessionario è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

CHE

1.1 i contribuenti hanno da ultimo depositato richiesta di dichiarazione di estinzione del giudizio, avendo prodotto copia della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6, ottenuto la rateizzazione del debito e provveduto all’integrale pagamento del dovuto come da ricevute allegate in copia, contestualmente chiedendo, dunque, che si dichiari l’estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3;

1.2. l’adesione del contribuente alta procedura di definizione agevolata del D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione dei processo, come già affermato da questa Corte con la decisione n. 31021 del 2018,che questo Collegio condivide e fa propria;

1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può che comportare, quindi, l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione, con spese di lite compensate, per avvenuta definizione D.L. n. 193 del 2016, ex art. 6 convertito in L. n. 225 del 2016.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

 

 

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