Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27844 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di Sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di Sez. –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20785-2018 proposto da:

S.V.I.L.A. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D’ORO 184/190, presso

lo studio dell’avvocato MAURIZIO DISCEPOLO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA DEL VECCHIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato LUCILLA DI IANNI;

– controricorrente –

e contro

DIRIGENTE DELLA COMPETITIVITA’ E SVILUPPO DELL’IMPRESA AGRICOLA DELLA

REGIONE MARCHE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6053/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 22/12/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere ANTONIO ORICCHIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli avvocati Diego Perucca per delega orale ed Andrea Del

Vecchio per delega dell’avvocato Lucilla Di Ianni.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Regione Marche provvedeva a dichiarare la decadenza della Svila S.r.l. dal contributo concesso per complessivi Euro 475.111,26 (ed in parte già erogato) sui fondi della misura G – “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” di cui al PSR di quella Regione 2000/2006 ed al collegato Bando in data 2/7/2002.

La revoca del concesso beneficio veniva statuita a seguito delle verifiche effettuate e dell’accertato utilizzo delle attrezzature finanziate per il confezionamento di prodotti (surgelati) non rientranti fra quelli di cui all’allegato I del Trattato di Roma.

La società Svila impugnava innanzi al Giudice Amministrativo i provvedimenti della Regione Marche, che resisteva in giudizio.

L’adito Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, con sentenza n. 130/2015, rigettava il proposto ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale amministrativo di prima istanza la medesima Svila interponeva appello resistito dalla Regione.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 6053/2017, respingeva l’appello.

La società Svila propone oggi ricorso ex art. 111 Cost., comma 8, chiedendo la cassazione della decisione del Consiglio di Stato sulla base di un articolato ordine di motivi relativi ad un prospettato difetto di giurisdizione.

Resiste con controricorso la Regione Marche.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’articolato motivo del ricorso la società ricorrente deduce il difetto di giurisdizione per violazione dei limiti della giurisdizione del Giudice amministrativo avendo il Consiglio di Stato, anche errando nel decidere, pronunciato su questione compresa nella giurisdizione del Giudice ordinario.

2.- Il motivo è del tutto inammissibile in quanto la società odierna ricorrente aveva essa stessa essa svolto ricorso innanzi all’Autorità Giurisdizionale Amministrativa.

In punto non può, innanzitutto, che richiamarsi il noto principio già affermato in precedente pronuncia di questa Corte (Cass. S.U. n. ri 22260/2016), secondo cui “l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre gravame contro la sentenza per denunciare il difetto della giurisdizione del giudice da lui prescelto”.

Tanto ferma in ogni caso la qui ribadita “giurisdizione del Giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. a), n. 2 in ordine a controversia relativa alla revoca di contributi concessi con fondi statali e dell’Unione Europea” (Cass. S.U. n. 18985/2017).

In ordine, poi, alle ulteriori considerazioni, di cui in ricorso, con le quali si prospetta che il Giudice amministrativo avrebbe errato a decidere pur rimanendo nel proprio suo ambito deve osservarsi quanto segue.

Parte ricorrente non svolge argomentazioni specifiche in relazione al tipo di pronuncia invocato innanzi a queste Sezioni, ma solo considerazioni di merito intese a far ritenere sussistente l’error in iudicando del Giudice amministrativo. Senonchè un tal genere di eventuale errore non concretizza un vizio inerente l’essenza di giurisdizione o lo sconfinamento dai limiti della stessa, ma solo il modo in cui la medesima giurisdizione è stata esercitata (Cass., sez. un., 18 maggio 2017, n. 12497 e 8 febbraio 2018, n. 3146).)

3.-Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

5.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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