Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27844 del 12/12/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 27844 Anno 2013
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 29185-2011 proposto da:
CMC PROGETTO SPA incorporante della Soc. MONDIALPOL
ROMA S.P.A. in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato
BRUGNOLI GRAZIANO, che lo rappresenta e difende
giusta delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 12/12/2013

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA
UFFICIO CONTROLLI AREA LEGALE;

avverso la sentenza n. 564/2010 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 13/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 04/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BRUGNOLI che si
riporta;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
si riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.L’Agenzia delle Entrate di Roma emetteva nei confronti della CMC
Progetto spa -già Cagimar Finanziaria spa- un avviso di accertamento
relativo rispettivamente ad IVA , IRPEG ed IRAP per l’anno 2000,
recuperando a tassazione costi indebitamente dedotti a fronte di
operazioni inesistenti e costi non documentati – anche per spese
carburante- in relazione all’utilizzo di fatture per operazioni

società Gospel nei confronti della Mondialpol.
2.La contribuente ha proposto ricorso innanzi alla CTP di Roma che
dichiarava l’illegittimità dell’atto impugnato.
3.Sull’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate la CTR del Lazio, con
sentenza n.564/14/10, depositata il 13 ottobre 2010, ha riformato la
sentenza impugnata, condannando il contribuente al pagamento delle spese
del giudizio.
3.1 Evidenziava che l’avviso doveva ritenersi correttamente motivato per
relationem,

tenuto conto che il p.v.c. della Guardia di Finanzia era

stato consegnato al contribuente che lo aveva sottoscritto così
dimostrando di averne conoscenza.
3.2 Riteneva irrilevante l’eccezione di estensione degli effetti del
giudicato penale assolutorio nei confronti dell’amministratore della
società, in relazione dell’autonomia del giudizio tributario rispetto a
quello penale.
3.3. Aggiungeva, quanto alle “schede carburante” ed alla relativa
disciplina, che rimanevano esclusivi gli acquisti non effettuati presso
gli impianti stradali di distribuzione ovvero effettuati presso
medesimi impianti, ma non destinati all’autotrazione o dei quali non
risultava tale destinazione all’atto dell’acquisto. Sicchè essendo
pacifico che gli acquisti effettuati dalla società erano destinati
all’autotrazione, occorreva ai fini dell’inerenza dei costi e della :
detraibilità l’utilizzo delle schede carburante.
3.4 Quanto alle operazioni inesistenti, evidenziava che dalle verifiche
dell’ufficio era emerso come le fatture rinvenute presso la Mondialpol
non erano state riscontrate tra la documentazione della Gospel s.r.l. nè
nei libri contabili. Nemmeno il rappresentante della Gospel era stato in
grado di produrre elementi idonei a dimostrare i rapporti fra le parti,
essendo piuttosto emersa una contabilità di comodo.

inesistenti che sarebbero state emesse dalla Cagimar Finanziaria e dalla

3.5 L’Ufficio aveva inoltre evidenziato che la Cagimar mancava di
organizzazione, non avvalendosi di mezzi propri ma di personale e mezzi
della Mondialpol; circostanze, queste ultime, che confermavano
l’irregolarità delle fatture ed il carattere fttizio delle operazioni
ivi risultanti, non avendo la società fornito elementi di segno
contrario ulteriori rispetto a mere e generiche affermazioni. E poichè
l’inesistenza si fondava su precisi controlli incrociati effettuati nei

discordanza tra la contabilità della prima e della seconda e sul mancato
rinvenimento delle fatture nella documentazione contabile della Gospelche sarebbe stata l’emittente – l’appello doveva essere accolto,
nemmeno risultando documenti idonei a provare i rapporti fra le dette
società.
4. La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato
a tre motivi, al quale l’Agenzia delle Entrate, ritualmente evocata in
giudizio, non ha fatto seguire il deposito di difese scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo la società ricorrente ha dedotto la violazione e
falsa applicazione dell’art.2697 c.c., in combinato disposto con
l’art.39 dpr n.600/73, in relazione all’art.360 comma l n.3 c.p.c.
Lamenta che la CTR aveva ritenuto di attribuire il valore di prova alle
segnalazioni

dell’Ufficio

circa

la

inesistenza

presunta

di

organizzazione propria da parte di Cagimar ancorchè l’Agenzia non avesse
svolto

alcuna

attività

probatoria.

Peraltro,

l’amministrazione

finanziaria non aveva contestato il rapporto di regia intercorrente fra
Cagimar e Mondialpol già evidenziato in primo grado.Aggiunge che
incombeva sull’amministrazione l’onere di fornire prova piena e concreta
circa

l’inesistenza

delle

operazioni

commerciali,

non

essendo

sufficiente il ricorso a presunzioni.
6.La censura è infondata.
6.1 Ed invero, più volte questa Corte ha avuto modo di affrontare il
tema dell’onere della prova che governa le ipotesi diT operazionicED
é’-areTTii inesistenti.

6.2 Si è, in particolare, affermato che in caso di fatture che
l’Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, non spetta
al contribuente provare che l’operazione è effettiva. La tenuta delle
scritture e dei documenti contabili i cui dati vengono utilizzati dal
contribuente ed esposti nella dichiarazione fiscale, non onera, infatti,

confronti della Mondialpol e della Gospel e segnatamente sulla

il predetto

all’ulteriore

indicazione

degli

elementi probatori

attestanti l’effettiva corrispondenza alla realtà dei dati indicati in
fattura, trascritti nei registri obbligatori e riportati nella
dichiarazione annuale.Incombe, invece, sull’amministrazione che adduce
la falsità del documento e, quindi, l’inesistenza di un maggiore
imponibile l’onere di dimostrare che l’operazione commerciale, oggetto
della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere.
6.3 Tale prova è raggiunta dall’Amministrazione allorchè questa fornisca

oggettivi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse
per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero che dimostrino
in modo certo e diretto l’inesattezza degli elementi indicati nella
dichiarazione e nei relativi allegati ovvero l’inesattezza delle
indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione
(prova che può essere data anche attraverso “i verbali relativi a
ispezioni seguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri
atti e documenti” in possesso dell’Ufficio)-v.Cass.n.9108/2012-.
6.3 E’, infatti, l’art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – come del
resto il parallelo art.39 dpr n.600/73 quanto ai tributi indiretti(Cass.

n.

9108/2012)

ad assumere rilevanza centrale ai fini che qui

interessano, sancendo che “…le omissioni e le false o inesatte
indicazioni

possono

essere

indirettamente

desunte

da

tali

risultanze,dati e notizie a norma dell’art.53 o anche sulla base di
presunzioni semplici”, senza necessità che l’Ufficio fornisca prove
“certe”-Cass.n.9784/2010-.
6.4 Proprio in relazione al contenuto precettivo della disposizione
appena evocata, le presunzioni semplici costituiscono, ai rilevati fini,
una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire
rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio
convincimento,

nell’esercizio

del

potere

discrezionale,

istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova,
controllarne l’attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra
gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più
idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione.
A tali affermazioni si è poi aggiunto l’ulteriore non marginale
principio che se il fatto o i fatti indizianti allegati dalla
Amministrazione finanziaria, unitariamente considerati, rivestono i
caratteri della presunzione semplice, nessun ulteriore dato probatorio
occorrerà ai fini del raggiungimento della prova, non essendo richiesta

U\

l’acquisizione “a conforto” di ulteriori “elementi presuntivi o
probatori”. Ciò perché le presunzioni semplici costituiscono una prova
completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche
in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento,
nell’esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli,
di individuare le fonti di prova, controllarne l’attendibilità e la
concludenza e infine scegliere tra gli elementi probatori sottoposti al

della domanda o dell’eccezione. Si è così ricordato che in tema di
presunzioni vale il principio secondo cui non occorre che la relazione
tra fatto noto e fatto ignoto presenti carattere di certezza, ma basta
che abbia contenuto di ragionevole certezza, essendo sufficiente che
all’accertamento del fatto ignoto si pervenga dalla considerazione di un
fatto noto attraverso un processo logico deduttivo basato sull’id
plerumque

quod

accidit-Cass.n.3846/1980;

Cass.n.3402/1983;Cass.n.497/1981,Cass.3721/1985-. Pertanto, una volta
che l’amministrazione abbia fornito oggettivi elementi di prova, anche
indiziari, in ordine all’inesistenza dell’operazione o
dell’inattendibilità della scrittura addotta dal contribuente a base
della richiesta di detrazione, sarà il contribuente a dovere offrire la
prova circa la verità e inerenza dell’operazione medesimav.Cass.n.12802/2011;Cass.n.5282/2011-.
6.5 Ne consegue che il giudice tributario di merito, investito della
controversia sulla fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare,
singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti
dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del
proprio giudizio e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali
elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve
dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal
contribuente, che ne è onerato ai sensi degli articoli 2727 e ss. e
2697, secondo comma, cod. civ.-cfr., ancora, Cass.24 luglio 2013
n.17959-.
6.6 Orbene, fermi i superiori principi, rileva il Collegio che la
sentenza impugnata si è pienamente conformata ai principi testè
ricordati, non incorrendo in alcun modo nelle prospettate violazioni di
legge proprio in relazione alla valorizzazione degli elementi presuntivi
forniti dall’amministrazione e contemplati nel processo verbale di
constatazione.

suo esame quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi

6.7 Ciò che

ex se dimostra l’erroneità della censura, ove la stessa

postula l’inerzia dell’Ufficio, ben potendo e dovendo valutarsi da parte
del giudice tributario di merito, nel pieno rispetto del contraddittorio
processuale, gli elementi fattuali risultanti dal processo verbale di
constatazione redatto dagli organi accertatori.
7. Con il

secondo motivo

la società ricorrente deduce la violazione

dell’art.2729 c.c. e dell’art.54 dpr n.633/72, in relazione all’art.360

dalla CTR non – erano dotate del carattere della gravità, precisione e
concordanza, anche in relazione all’attività istruttoria svolta dalla
parte ricorrente, la quale aveva acclarato che la ricorrente faceva
parte di un gruppo di società e che all’interno di tale rapporto la
società capogruppo aveva svolto prestazioni di regia in favore della
controllata, ricevendo in cambio un compenso percentuale in linea con la
media di mercato. Peraltro, la Cagimar aveva personale dipendente
proprio ed aveva sostenuto costi specifici propri.
8. La censura è inammissibile contestando, in realtà, sotto il profilo
della violazione di legge, un chiaro vizio motivazionale da parte del
giudice che avrebbe mal ponderato il materiale probatorio giungendo a
conclusioni sfavorevoli alla società contribuente pretermettendo l’esame
e la ponderazione di plurimi elementi che avrebbero, nell’ottica della
ricorrente, giustificato l’accoglimento del ricorso introduttivo.
9. Con il terzo motivo
profili,

la società contribuente prospetta, sotto diversi

il vizio dell’insufficiente o comunque contraddittoria

motivazione, in relazione all’art.360 comma l n.5 c.p.c.
9.1 Deduce, anzitutto,

l’insufficienza della motivazione per non avere

la CTR enunciato il principio di diritto e per avere omesso di esaminare
l’eccepita violazione di legge alla stregua dell’art.95 dpr n.917/86.Nè
la CTR aveva motivato in ordine al valore di prova presuntiva attribuito
al materiale esaminato dal giudice di appello che il giudice di primo
grado aveva considerato inconcludente fondata.
10.

La censura è inammissibile, non

avendo la parte ricorrente

individuato la questione di fatto controversa e decisiva per il
giudizio,

risolvendosi

-inammissibilmente-

la

censura

della

contestazione di singole parti di motivazione in un tentativo di
revisione delle valutazioni espresse dal giudice di appello che non
compete a questa Corte.

comma l n.3 c.p.c. Secondo la ricorrente le presunzioni valorizzate

10.1 Va infatti condiviso il principio, di recente riaffermato

da

questa Corte, a cui tenore la nozione di punto decisivo della
controversia, di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., sotto un
primo aspetto si correla al fatto sulla cui ricostruzione il vizio di
motivazione avrebbe inciso ed implica che il vizio deve avere inciso
sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice
all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla
fattispecie oggetto del giudizio di merito e, quindi, di un fatto

costitutivo, modificativo, impeditivo od estintivo del diritto. Sotto un
secondo aspetto, la nozione di decisività concerne non il fatto sulla
cui ricostruzione il vizio stesso ha inciso, bensì la stessa idoneità
del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinarne una diversa
ricostruzione e, dunque, a,«erisce al nesso di caOalità fra il vizio
della motivazione e la decisione, essendo, peraltro, necessario che il
vizio, una volta riconosciuto esistente, sia tale che, se non fosse
stato compiuto, si sarebbe avuta una ricostruzione del fatto diversa da
quella accolta dal giudice del merito e non già la sola possibilità o
probabilità di essa. Infatti, se il vizio di motivazione per omessa
considerazione di punto decisivo fosse configurabile solo per il fatto
che la circostanza di cui il giudice del merito ha omesso la
considerazione, ove esaminata, avrebbe reso soltanto possibile o
probabile una ricostruzione del fatto diversa da quella adottata dal
giudice del merito, oppure se il vizio di motivazione per insufficienza
o contraddittorietà fosse configurabile solo perchè su uno specifico
fatto appaia esistente una motivazione logicamente insufficiente o
contraddittoria, senza che rilevi se la decisione possa reggersi, in
base al suo residuo argomentare, il ricorso per cassazione ai sensi del
n. 5 dell’art. 360 si risolverebbe nell’investire la Corte di Cassazione
I
del controllo sic et sempliciter dell’iter logico della motivazione, del:
tutto svincolato dalla funzionalità rispetto ad un esito della
ricostruzione del fatto idoneo a dare luogo ad una soluzione della
controversia diversa da quella avutasi nella fase di meritocfr.Cass.3668/13-.
11.

Sotto altro profilo viene lamentata dalla parte ricorrente

l’insufficiente motivazione in ordine alla mancata piena considerazione
delle risultanze acquisite nel giudizio penale.
12. Anche la censura anzidetta non può superare lo sbarramento del
vaglio di ammissibilità, in relazione all’assenza di specificazione in

ordine alla questione controversa e decisiva per il giudizio, come si è
visto essenziale ai fini della corretta formulazione del vizio di cui al
n.5 dell’art.360 comma l c.p.c.
13. Viene, ancora,

prospettata la contraddittorietà della motivazione

in ordine alla questione dei costi per carburante.
13.1 La CTR avrebbe, secondo il ricorrente, per un verso richiamato la
circolare n.205/98 par.2 in ordine alle modalità applicative del dpr

stati effettuati con destinazione autotrazione. Il giudice di appello
dapprima aveva affermato che essa ricorrente aveva sostenuto la
detraibilità dei costi per carburante da destinare a scopi diversi
dall’autotrazione anche senza la predisposizione di schede in relazione
all’acquisto effettuato presso i grossisti e non all’interno di
impianti stradali di distribuzione. La CTR aveva poi aggiunto in modo
contraddittorio che gli acquisti effettuati dalla società, per sua
stessa ammissione, erano destinati ad autotrazione.Peraltro, il costo
non era stato contestato sul piano sostanziale, ma solo sul piano
formale.
14. La censura è fondata.
15. Ed invero, la CTR ha espressamente richiamato la circolare 205 del
12/8/98, nella parte in cui chiarisce che “restano, quindi, esclusi
dalla disciplina della scheda carburanti, come del resto già avvenuto in
passato, gli acquisti dei suddetti prodotti non effettuati presso gli
impianti stradali dì distribuzione ovvero effettuati presso gli stessi
impianti ma non destinati all’autotrazione (ad esempio i motori fissi) o
dei quali tale destinazione non possa essere constatata all’atto
dell’acquisto. “.
15.1 Ora, fatta questa premessa la CTR ha escluso che gli acquisti della
società fossero esonerati dal rispetto della disciplina in tema di
schede carburante in quanto destinati ad autotrazione. Ma così facendo
la motivazione appare intimamente contraddittoria, in quanto la società,
già nel corso del giudizio di primo grado, aveva affermato che gli
acquisti erano stati effettuati presso grossisti diversi da gestori di
impianti di distribuzione-cfr.il contenuto della sentenza di primo grado
riportata a pag.6 del ricorso introduttivo-.
15.2 Ne consegue l’evidente incongruità della motivazione della
decisione impugnata.

n.444/97, per poi affermare che nel caso di specie gli acquisti erano

16. La ricorrente ha formulato un ulteriore profilo di contraddittorietà
della

motivazione,

in

relazione

all’affermata

inesistenza

di

organizzazione da parte della Cagimar, contrastando tale affermazione
con la produzione documentale e con gli accertamenti dello stesso
Ufficio(pag.18 del p.v.c.) che dimostrava l’esistenza di costi specifici
di personale dipendente e consulenze e il costo di subaffitto di
immobile di proprietà di altra società del gruppo.

17.1 Ed invero, pare al Collegio che l’omessa considerazione degli
elementi documentali relativi ai costi di personale della Holding e dei
costi relativi all’affitto di beni da parte della Cagimar ha inficiato
l’iter motivazionale della sentenza impugnata che, pur muovendo
dall’esame dettagliato degli elementi indiziari individuati dall’ufficio
per sostenere l’inesistenza delle operazioni fatturate, doveva parimenti
farsi carico di esaminare gli elementi probatori di segno opposto che il
contribuente aveva prospettato per dimostrare l’esistenza
dell’operazione chiarendo,

eventualmente,

la loro inidoneità a

dimostrare l’esistenza dell’operazione rispetto alla valutazione
complessiva e sistematica degli elementi offerti dall’Ufficio.
17.2 Non pare, quindi, potersi revocare in dubbio che la pretermissione
di siffatti elementi ha incrinato la congruità e logicità della
decisione, la quale si è fermata all’esame del compendio esposto
dall’ufficio affermando più volte che la contribuente “non aveva fornito
alcun elemento concreto a sostegno dell’esistenza delle operazioni di
cui l’Ufficio aveva rilevato l’inesistenza”.
17.3 Ma è evidente che gli elementi esposti dalla contribuente
apparivano, in astratto, idonei a confutare l’affermazione alla quale
era pervenuta la CTR in ordine alla mancanza di organizzazione della
Cagimar “non avvalendosi di mezzi propri, ma di mezzi e di personale
della Mondialpol”, sicchè l’omissione di un attento vaglio degli stessi
ha reso la motivazione carente. E’ noto, del resto, che alla stregua
della giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente
motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto
alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi
dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con
autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere

17. La censura è fondata.

l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione
delle risultanze processuali-cfr.Cass. n. 3370/2012-.
17.4 Sul punto la censura merita quindi di essere accolta.
18. Sotto ulteriore profilo la ricorrente ha dedotto il vizio di cui
all’art.360 comma 1 n.5 c.p.c.In particolare, la circostanza che le
fatture relative ai costi rinvenute nella contabilità della società
contribuente, pur non ritrovate presso la Gospel, non poteva

giudice penale accertato l’effettiva esistenza dell’operazione
contrattuale sottostante. Nella particolare situazione processuale
l’autonomia fra i due giudizi non poteva, pertanto, avere valenza
alcuna, avendo il giudice penale svolto un’indagine relativa ai medesimi
fatti sulla base di mezzi probatori più ampi, i quali dovevano quindi
avere valenza indiziaria nel giudizio tributario.
19.0rbene,

tale censura è priva del requisito dell’autosufficienza e,

comunque, risulta infondata.
19.1 Ed invero, la ricorrente ha omesso di indicare in modo specifico nè le ha riportate nel proprio atto difensivo -le parti della sentenza
penale che avrebbero confermato l’esistenza del rapporto negoziale fra
la Mondialpol e la Gospel, in tal modo impedendo a questa Corte di
compiere quel vaglio di congruità connesso al vizio prospettato dalla
parte ricorrente.
19.2 Senza dire che non era decisivo, ai fini della ripresa a
tassazione, l’esistenza di un rapporto contrattuale fra le due società,
quanto l’esistenza di specifiche prestazioni effettivamente risultanti
da documenti fiscali-fatture- rinvenuti nella sola disponibilità della
Mondialpol e non della Gospel. Elementi, questi ultimi, che la CTR aveva /1
puntualmente e congruamente valorizzato per ritenere legittima la
pretesa fiscale sul punto azionata, proprio specificamente evidenziando
la mancata acquisizione di elementi che in tale direzione potessero
deporre -anche da parte del legale rappresentante della Gospel- e che
fossero, quindi capaci di attestare la reale effettuazione delle
prestazioni fatturate alla Mondialpol.
19.3 Orbene, siffatti specifici elementi, adeguatamente ponderati dalla
CTR, non risultano per nulla incrinati dalle generiche doglianze ed
allegazioni della parte ricorrente come esposte nel motivo di ricorso,
in cui non viene contestato il mancato esame di elementi che, a
prescindere dalle fatture, non erano in grado di confermare l’esistenza

giustificare la conclusione alla quale era pervenuta la CTR, avendo il

delle specifiche prestazioni di cui alle fatture rinvenute presso la
Mondialpol. Sul punto, pertanto, deve ritenersi che la sentenza
impugnata è immune dal prospettato vizio motivazionale.
20. Sulla base di tali considerazioni, i primi due motivi di ricorso
vanno rigettati mentre il terzo motivo va accolto nei limiti come sopra
specificati.
21. La sentenza impugnata, pertanto, in parziale accoglimento del terzo

sezione della CTR del Lazio per nuovo esame della fattispecie concreta e
adeguata motivazione in forza dei suddetti principi regolativi (v.
sopra, paragrafi da 17 a 17.4), la quale pure provvederà alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte
Rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso ed accoglie
parzialmente il terzo motivo nei sensi di cui in motivazione.
Cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia ad
altra sezione della CTR del Lazio, la quale pure provvederà alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4 novembre 2013 nella camera di consiglio della V
sezione civile.

motivo,va dunque cassata per quanto di ragione, con rinvio ad altra

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