Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27844 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 04/12/2020), n.27844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. MELE Maria Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21386-2015 proposto da:

IMFI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DENZA 27, presso lo

studio dell’avvocato PATRIZIO VANNUTELLI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRO BIAGGI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 627/2015 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/07/2020 dal Consigliere Dott. PAOLITTO LIBERATO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 627/14/15, depositata il 4 febbraio 2015, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate così integralmente riformando la decisione di prime cure di annullamento di una cartella esattoriale relativa all’iscrizione a ruolo dell’imposta complementare Invim;

– il giudice del gravame ha ritenuto che, in ragione della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta (alla data del 25 febbraio 2003), – atto, questo, ad effetti interruttivi della prescrizione, – la cartella esattoriale era stata tempestivamente notificata (il 12 settembre 2012) ad impedimento della prescrizione decennale (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78), e posto, poi, che la notifica di detto avviso di liquidazione era stata ritualmente eseguita con consegna dell’atto a “persona incaricata del ritiro, come tale qualificatasi, che ha firmato” (come “dalla relata di notifica”);

2. – IMFI S.r.l. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di un solo motivo;

– l’Agenzia delle Entrate si è tardivamente costituita, al fine di partecipare alla discussione del ricorso, mentre Equitalia Sud S.p.a. non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c., e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, deducendo, in sintesi, che erroneamente il giudice del gravame aveva ritenuto l’idoneità interruttiva della prescrizione (decennale) dell’avviso di liquidazione notificato il 25 febbraio 2003 in quanto detta notifica era stata eseguita con consegna dell’atto (art. 139 c.p.c.) a persona estranea all’organizzazione produttiva di essa esponente, – come comprovato dalla produzione in giudizio del modello (770/2004) della dichiarazione presentata quale sostituto di imposta per l’anno 2003, – così risultando inesistente;

2. – il motivo è destituito di fondamento;

3. – la stessa ricorrente non censura, nè pone in discussione, il rilievo svolto dal giudice del gravame quanto all’idoneità interruttiva dell’avviso di liquidazione, quale atto idoneo ad esplicitare la pretesa impositiva reclamata dall’amministrazione (art. 2943 c.c.), risolvendo le sue censure nella dedotta inesistenza della sua notificazione;

3.1 – il referente normativo di detta notifica risulta, però, impropriamente identificato nell’art. 139 c.p.c. laddove, nella fattispecie, viene in rilievo una notificazione effettuata nei confronti di una persona giuridica che, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., si esegue, tra l’altro, nella sua sede “mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa…”;

– l’evocazione del precedente di questa Corte (Cass., 17 dicembre 2014, n. 26501) risulta, dunque, inconferente, per vero anche a riguardo del principio di diritto ivi posto, atteso che la cennata sentenza, – senza discostarsi dal consolidato orientamento interpretativo della Corte, alla cui stregua, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., la qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (v., tra le altre, Cass., 23 novembre 2018, n. 30393; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27587; Cass., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., 17 dicembre 2014, n. 26501; Cass., 17 maggio 2013, n. 12181), – ha pronunciato in fattispecie nella quale il giudice del gravame aveva correlato la ritualità della notifica alla consegna dell’atto “a mani di persona che al momento della notifica si trovava presso l’abitazione del contribuente ed attuava “un comportamento da persona di famiglia””, così sancendo che, a fronte della documentata contestazione da parte del notificatario (quanto all’inesistenza del rapporto parentale), non poteva considerarsi rituale una notifica pacificamente effettuata non a mani di persona di famiglia bensì a mani di persona “che si comporta come tale””;

3.2 – quanto, invece, alla notificazione disciplinata dall’art. 145 c.p.c., la Corte, con risalente e consolidato orientamento interpretativo, ha statuito che è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall’incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica; così che, qualora dalla relazione di notificazione dell’ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno (cfr., ex plurimis, Cass., 20 novembre 2017, n. 27420; Cass., 5 settembre 2012, n. 14865; Cass., 7 marzo 2012, n. 3516; Cass., 2 luglio 2010, n. 15798; Cass., 14 giugno 2005, n. 12754);

– e, con riferimento alla notifica eseguita a mezzo del servizio postale, pur si è rilevato che, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, disposizione, questa, estensibile alle persone giuridiche, – la consegna del plico, oltre che al legale rappresentante, può essere effettuata a persona all’uopo addetta “e, allorchè il conferimento del compito di ritirare l’atto sia stato dichiarato dalla persona cui viene effettuata la consegna e che sottoscrive l’avviso di ricevimento, l’agente postale è dispensato da ulteriori accertamenti, determinando tale dichiarazione la presunzione, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’incarico, il quale non abbisogna di deleghe formali e continuative, e può derivare anche da un mandato verbale e temporaneo” (Cass. Sez. U., 24 ottobre 2005, n. 20473 cui adde Cass., 5 febbraio 2009, n. 2835);

3.3 – inconcludente, quindi, ai fini perseguiti rimaneva la produzione della dichiarazione presentata nella qualità di sostituto di imposta, l’incarico alla ricezione delle notificazioni, – o, ad ogni modo, l’impiego (a tal fine) presso la sede sociale, – non identificandosi necessariamente con un rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e, per di più, detto incarico rilevando (anche) se svolto in via di fatto, senz’alcuna sua emersione a fini assicurativi e fiscali;

4. – alcuna statuizione va assunta in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità, non avendo parti intimate svolto attività difensiva, mentre sussistono, nei confronti della ricorrente, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater).

PQM

La Corte, rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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