Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27843 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. un., 30/10/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 30/10/2019), n.27843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1354-2018 proposto da:

F.F., R.C., G.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo

studio dell’avvocato VINCENZO PERRI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI LIGATO;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– controricorrente –

e contro

PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLE MARCHE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 393/2017 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 01/08/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/06/2019 dal Consigliere LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’Avvocato Domenico Stamato per delega dell’avvocato Giovanni

Ligato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sigg. F.F., G.G. e R.C. propongono ricorso per difetto assoluto di giurisdizione in relazione alla sentenza Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Centrale d’appello 1/8/2017, di rigetto del gravame interposto avverso la pronunzia Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Marche n. 108/2015, di condanna – nella rispettiva qualità di A.U. (i primi due) e di amministratore di fatto (il terzo) della società Mod Max s.r.l. – al pagamento di somma in favore del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato a titolo di risarcimento del danno erariale per avere “posto in essere comportamenti dolosi tali da determinare l’inutilità del finanziamento assentito dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Ministero dello Sviluppo Economico) ex lege n. 488 del 1992, in favore della società Mod Max s.r.l.”.

Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione sollevata dall’odierna controricorrente Procura Generale presso la Corte dei Conti di giudicato implicito in ordine alla giurisdizione della Corte dei Conti, atteso che nella stessa sentenza odiernamente impugnata si dà atto che gli odierni ricorrenti hanno (tra l’altro) specificamente lamentato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti.

Con unico motivo i ricorrenti denunziano l'”erronea individuazione della sussistenza della giurisdizione del giudice contabile”.

Lamentano che “il giudice dell’appello ha totalmente omesso di considerare quanto eccepito da parte appellante in merito alla inesistenza della giurisdizione contabile da parte appellante, in ragione della mancata persistenza, al momento dell’esercizio della azione de qua, di un danno erariale”, in quanto “una volta dichiarata la revoca del contributo pubblico, veniva disposto il recupero della somma liquidata mediante, da un lato, la parziale escussione della polizza fideiussoria, dall’altro, la iscrizione a ruolo della somma di Euro 728.711,96”.

Si dolgono non essersi considerato che “tale attività, espressione del potere amministrativo di accertamento, autotutela ed esecutorietà, costituisce l’inizio di una esecuzione coattiva volta alla riscossione delle somme erogate alla ricorrente”, sicchè “al momento della azione esercitata dalla Procura non poteva ritenersi persistere… un danno ulteriore da qualificarsi quale pregiudizio pubblicistico… vista la azione esecutiva già intrapresa”.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, l'”atto di citazione depositato in segreteria il 10/10/2014″, la “richiesta di agevolazione finanziaria ex L. n. 488 del 1992 per la realizzazione di un impianto destinato alla fabbricazione di articoli tessili”, il “contratto preliminare dell’ottobre 2000”, il trasferimento “in data (OMISSIS) presso la officina del signor P.G. di (OMISSIS)” dei “macchinari da destinare all’attività tessile concretamente acquistati in data (OMISSIS) dalla società Storage per un importo fatturato di Euro 898.800,00”, l’atto di appello) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti pure in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, non essendo invero sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di ribadire che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e le relative valutazioni operate dal giudice contabile nell’impugnata sentenza risultano invero non idoneamente censurate dagli odierni ricorrenti.

Nè a far venire meno una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, e in particolare a sanare i vizi di genericità o indeterminatezza dei motivi del ricorso per cassazione sostituendosi quoad effectum ad essi, è invero idonea la memoria di cui all’art. 378 c.p.c., la cui funzione è quella di meramente illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunziati nel ricorso, e non già di integrare quelli originariamente inammissibili (v. Cass., 25/2/2015, n. 3780; Cass., 18/12/2014, n. 26670; Cass., 23/8/2011, n. 17603; Cass., 7/4/2005, n. 7260), sicchè non può al riguardo assegnarsi rilievo alla memoria ex art. 378 c.p.c. depositata dai ricorrenti, ove viene dai medesimi riportato il motivo di appello asseritamente non esaminato (senza che risulti invero nemmeno proposta censura di error in procedendo ex art. 112 c.p.c.), peraltro nemmeno in tale occasione fornendo – ai sensi di quanto sopra esposto – puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione.

Deve per altro verso porsi in rilievo come queste Sezioni Unite abbiano già avuto modo di affermare che il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei conti è ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione, e non per censurare un error in iudicando, sicchè è inammissibile il ricorso col quale come nella specie si assuma la carenza di giurisdizione in ragione dell’insussistenza di un danno risarcibile della P.A., in quanto in tal caso la parte prospetta una questione di merito, attinente all’erronea sussistenza del danno, e non una questione relativa alla giurisdizione (v. Cass., Sez. Un., 24/7/2017, n. 18164; Cass., Sez. Un., 7/12/2016, n. 25042; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28059).

Orbene, non vi è dubbio che le doglianze circa la sussistenza e persistenza del danno erariale attengano invero a limiti non già esterni bensì meramente interni della giurisdizione, come tali sottratti alla valutazione di queste Sezioni Unite (v. Cass., Sez. Un., 24/7/2017, n. 18164; Cass., Sez. Un., 7/12/2016, n. 25042; Cass., Sez. Un., 25/11/2008, n. 28059).

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione, stante la natura di parte meramente formale del controricorrente Procuratore Generale rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei Conti, e non avendo l’altra intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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