Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27842 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27842 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 20777-2016 proposto da:
TEDESCO CARLA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GREGORIO
CEIZAVOLO;
– ricorrente contro
GRAMEGNA FRANCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRO RUFINI, che lo rappresenta e difende unitamente
agli avvocati SIMONETTA GENNARI, VALENTINA PAROLINI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4968/2015 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 20/01/2016;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 20777 sez. M3 – ud. 12-10-2017
-2-

1

20777/2016

La Corte

rilevato che con ricorso del 26 marzo 2012 Franco Gramegna adiva il Tribunale di Milano per la
condanna solidale di Idea Legno S.r.l. e Carla Tedesco a pagargli canoni arretrati, indennità di
occupazione, penale per ritardata consegna e a risarcire i danni per il ripristino di immobili, e
ciò a seguito di un contratto locatizio stipulato il 10 giugno 2010 dal ricorrente con L’Idea
Legno S.r.l. di cui Carla Tedesco era unica amministratrice, avente ad oggetto un capannone e
una palazzina residenziale, in relazione al quale contratto le parti avevano poi raggiunto una

per il ritardo del rilascio, concordato per il 15 maggio 2012, essendo stati peraltro gli immobili
rilasciati il 7 novembre 2012;
rilevato che le convenute si costituivano resistendo e che il Tribunale, con sentenza del 9
ottobre 2014, condannava L’Idea Legno S.r.l. a corrispondere l’importo di canoni e penale
nonché a risarcire i danni, per una somma totale di C 23.750 oltre interessi;
rilevato che il Gramegna proponeva appello, cui resisteva la Tedesco restando invece
contumace L’Idea Legno S.r.l., e che la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 23
dicembre 2015-20 gennaio 2016, riformava parzialmente la sentenza di primo grado,
condannando solidalmente Idea Legno S.r.l. e la Tedesco a corrispondere all’appellante la
somma di C 53.125 oltre interessi, per il resto confermandola;
rilevato che la Tedesco ha presentato ricorso, basato su un unico motivo, da cui si difende con
controricorso il Gramegna;
rilevato che l’unico motivo lamenta, ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.,
violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., adducendo che, per interpretare
la volontà negoziale, il principale strumento è la lettera del testo, e che, nel caso in esame, la
corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto appunto della lettera dell’intero contratto,
interpretando tutte le clausole: in tal modo sarebbe pervenuta a ritenere che l’attuale
ricorrente non avrebbe manifestato la volontà di assumere obbligazioni in solido con Idea
Legno S.r.l.;
rilevato che il motivo, a ben guardare, è conformato in modo generico e non adeguatamente
autosufficiente, e che peraltro si orienta un piano meramente fattuale, prospettando una
interpretazione degli accordi stipulati dalle parti che sostituisca quella adottata dal giudice di
merito, il quale, peraltro, l’ha illustrata con una motivazione del tutto chiara ed adeguata;
ritenuto, in ultima analisi, che l’unico motivo del ricorso patisca quindi inammissibilità, per cui
inammissibile deve essere dichiarato il ricorso, con conseguente condanna della ricorrente alla
rifusione delle spese del grado – liquidate come da dispositivo – al controricorrente;

transazione in data 27 marzo 2012, prevedendo la riduzione dei canoni dovuti e una penale

ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

Dichiara inammissibile il ricorso, condannando la ricorrente a rifondere al controricorrente le
spese processuali, liquidate in complessivi C 6200, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per
spese generali, nonché agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017

Il Presidente

P.Q.M.

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