Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27841 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27841 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 20471-2016 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA SAGES A.R.L. P.I.01860640901, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNA
PORCU;
– ricorrente contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A.;
– intimata –

avverso la sentenza n. 748/2016 del TRIBUNALE di SASSARL
depositata il 16/05/2016;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA

GRAZIOSI.

Ric. 2016 n. 20471 sez. M3 – ud. 12-10-2017
-2-

20471/2016

La Corte

rilevato che, avendo la Società cooperativa SAGES a r.I., quale proprietaria di un veicolo
coinvolto in un sinistro stradale avvenuto il 12 aprile 2012, condotto da Gavino Addis e
assicurato presso Groupama Assicurazioni S.p.A., convenuto davanti al giudice di pace di
Pattada la suddetta compagnia assicuratrice per ottenere il risarcimento dei danni, e che quAP essendosi costituita resistendo, il giudice di pace accoglieva la domanda attorea, condannando

rilevato che Groupama Assicurazioni S.p.A. proponeva quindi appello, contestando anche
difetto di legittimazione attiva a controparte, in quanto non proprietaria del veicolo in data 12
aprile 2012, e l’appellata si costituiva, resistendo;
rilevato che il Tribunale di Sassari, in accoglimento dell’appello, con sentenza del 16 maggio
2016, ritenuta non provata la proprietà in capo all’appellata, in totale riforma della sentenza di
primo grado, ne rigettava la domanda;
rilevato che la Società cooperativa SAGES a r.l. ha presentato ricorso, fondato su un unico
motivo, dal quale non si difende l’intimata compagnia assicuratrice;
rilevato che la ricorrente ha altresì depositato memoria per illustrare il suo ricorso;
rilevato che l’unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma,
n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo, avendo il giudice di secondo grado
ritenuto erroneamente non provata la proprietà della ricorrente del veicolo coinvolto nel
sinistro;
rilevato che il suddetto unico motivo consiste in realtà nella prospettazione di una valutazione
alternativa degli elementi probatori sulla proprietà del veicolo – che d’altronde il Tribunale non
ha affatto omesso di vagliare, giungendo in sostanza ad evincerne che proprietario del veicolo
era colui che si sarebbe dichiarato tale al momento del sinistro, Gavino Addis, ovvero il
conducente -, così perseguendo inammissibilmente un terzo grado di merito;
ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendovi luogo a
pronuncia sulle spese processuali, in quanto l’intimata non si è difesa;
ritenuto altresì che sussistono ex articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti
per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo;

P.Q.M.

la convenuta a risarcire controparte;

Dichiara inammissibile il ricorso e non luogo a provvedere sulle spese processuali.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017

Il Presidente

articolo 13.

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