Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27841 del 04/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27841
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17147-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore
legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n.
12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;
– ricorrente –
contro
IMMOBILIARE ZEUS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t.,
elett.te dom.to in Jesi, alla Via Mura Orientali, n. 26, presso lo
studio del Dott. ROBERTO CIRILLI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 54/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE delle MARCHE, depositata il 14/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.
Fatto
RILEVATO
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE provvide, nei confronti della IMMOBILIARE ZEUS, a riprese per I.R.E.S., I.R.A.P. ed I.V.A. relative all’anno di imposta 2004, in considerazione della inattendibilità della percentuale di ricarico medio, dichiarata dalla contribuente nella misura del 5% e rideterminata dall’ufficio “nella misura oscillante tra il 20% ed il 30%” (cfr. sentenza impugnata, p. 1, primo cpv.);
che la IMMOBILIARE ZEUS impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Ancona la quale, con sentenza 66/5/08, accolse il ricorso;
che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. delle Marche la quale, con sentenza 54/3/2013, depositata il 14.5.2013, rigettò il gravame, ritenendo insussistenti i profili di antieconomicità delle operazioni contestate alla contribuente e, dunque, in ultima analisi, giustificata la percentuale di ricarico applicata ad esse, in concreto, dalla ZEUS;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; è rimasta intimata
la ZEUS IMMOBILIARE;
Diritto
CONSIDERATO
che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62-sexies, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, in relazione agli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente escluso che la differenza tra la percentuale di ricarico (pari al
5%) applicata, in concreto, dalla ZEUS alle operazioni immobiliari oggetto di accertamento e quella media (pari al 2030%) del settore possa integrare una presunzione grave e precisa, idonea a determinare l’inversione, a carico della contribuente, dell’onere della prova circa la non antieconomicità delle operazioni medesime;
che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, consistente, per l’appunto, nella notevole differenza tra il ricarico applicato in concreto e quello medio del settore; che i due motivi – i quali disvelano entrambi un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e sono, dunque, suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono infondati;
che premesso che la C.T.R. ha espressamente affrontato motivatamente superandola – la questione del “delta” di differenza tra la percentuale di ricarico applicata in concreto e quella media del settore (cfr. la p. 2, cpv. secondo e ss., della motivazione della gravata decisione, nonchè la p. 3, con riferimento alla inconferenza, nella specie, dei parametri tratti dalla Borsa Immobiliare dell’Adriatico), osserva nondimeno il Collegio che parte ricorrente mira, nella sostanza, ad una diversa lettura del materiale istruttorio, sì da inferirne l’antieconomicità – argomentatamente esclusa dalla C.T.R. della condotta della contribuente, laddove, al contrario, la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-1, 26.2.2020, n. 5279, Rv. 657231-01); che con il terzo motivo la difesa dell’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) della violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e art. 35, comma 3 e dell’art. 277 c.p.c., per non avere la C.T.R. in ogni caso rideterminato il reddito asseritamente evaso dalla contribuente, quale conseguenza discendente dall’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato;
che il motivo – con cui la difesa di parte ricorrente si duole, sostanzialmente, di un’omessa pronunzia ad opera della C.T.R. – è inammissibile, per non cogliere esso la ratio decidendi della gravata decisione;
che, avendo i giudici di merito escluso la gravità della presunzione che ha fondato il recupero della maggiore materia imponibile e, quindi, la prova della sovrafatturazione sottesa all’avviso di accertamento impugnato, alcuna rideterminazione di reddito doveva essere eseguita dalla C.T.R., stante la conseguente conferma della materia imponibile dichiarata dalla parte;
Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, rigettato e che alcunchè vada disposto in merito alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo la IMMOBILIARE ZEUS rimasta intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Nulla in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio Civile Tributaria, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020