Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27840 del 31/10/2018

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 31/10/2018), n.27840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. Balsamo Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30197-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dal Direttore tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A.M., B.M.;

– intimati –

avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. di BARI, depositata

21/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12.09.2018 dal Consigliere Dr. Balsamo Milena.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

p.1. D.C.V., B.A.M., B.M. e Ba.Ma., quali coeredi di Ba.Ma. – deceduto il (OMISSIS) – versavano le imposte di successione liquidate con l’avviso di accertamento dell’8.11.2002, non opposto nei termini, con il quale l’Agenzia, a seguito della tardiva dichiarazione di successione dell’8.06.2002, contenente l’indicazione di ulteriori beni rispetto alla prima dichiarazione dell’8.06.98, liquidava sia le imposte della successione che le sanzioni.

Successivamente, i coeredi impugnavano le cartelle con le quali l’amministrazione finanziaria intendeva riscuotere le sanzioni per la tardività della seconda dichiarazione.

La CTP di Bari accoglieva il ricorso dei contribuenti.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’Agenzia, sul rilievo che i primi giudici avevano erroneamente applicato il D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 50 e 51, in quanto il disposto dell’art. 51, come novellato, prevedeva le sanzioni a carico di chi omette l’indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione dell’imposta.

La CTR della Puglia respingeva l’appello, sul rilievo che la dichiarazione del 29.10.2002 doveva equipararsi ad una dichiarazione integrativa di quella presentata l’8.06.98, con la conseguente applicazione del nuovo disposto dell’art. 50 cit. – entrato in vigore dal 1 aprile 1998, dunque, in epoca antecedente alla emissione dell’avviso di liquidazione – il quale prevedeva le sanzioni per le sole ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione o di quella integrativa, e non più per la tardiva presentazione della dichiarazione.

L’ufficio propone ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR, sorretto da un solo motivo.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

p. 2. Con l’unico motivo, l’amministrazione finanziaria lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 51 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3 ex art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza d’appello per aver ritenuto non più sanzionabile la tardiva presentazione della dichiarazione di successione e per aver ritenuto la non corretta applicazione, da parte dell’amministrazione, dell’istituto del favor rei di cui al disposto dell’art. 3 cit..

p..4 La censura è destituita di fondamento.

Come già chiarito da questa Corte, con orientamento cui si intende dare continuità (Cass. 11569/2006; n. 6940/2013), “in tema di imposta di successione, la violazione del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, a norma del quale la denuncia di successione dev’essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall’art. 33, comma 1, si verifica allorchè, scaduto il termine, l’accertamento d’ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l’art. 50 del cit. D.Lgs., come sostituito dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, art. 2, comma 1, lett. d, a far data dal 1 aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l’omissione della denunzia, mentre l’art. 52 si riferisce al solo pagamento dell’imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall’art. 37. Poichè, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 3, applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1 aprile 1998, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, la nuova disciplina sanzionatoria può essere utilmente invocata anche in riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla predetta data”.

Di conseguenza, la sanzione non era applicabile, trattandosi di dichiarazioni di successione integrativa presentata successivamente all’aprile 1998 (ed in epoca antecedente alla notifica dell’avviso di accertamento).

La sentenza di questa Corte citata dall’amministrazione finanziaria non è pertinente, in quanto non affronta affatto la questione relativa all’abrogazione della disciplina sanzionatoria per l’ipotesi di tardiva presentazione della dichiarazione integrativa.

Del resto, occorre precisare che “In tema di imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte di obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonchè di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Alla correzione non osta nè l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denuncia di successione, che non ha natura decadenziale, nè il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 31, comma 3, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, nè l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio” (Cass. n. 2229 del 2015; Cass. n. 19374/2018).

Il ricorso va dunque respinto.

In mancanza di costituzione del contribuente, le spese anticipate dall’ufficio restano a suo carico.

P.Q.M.

La Corte:

– Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2018

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