Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27840 del 30/10/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 30/10/2019), n.27840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24024/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso i cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n.

12;

– ricorrente –

contro

C.P., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente,

dall’Avv. Giampiero Placidi e dall’Avv. Luca Lentini, elettivamente

domiciliato presso il loro studio in Roma, Piazza della Marina n. 1,

in virtù di procura speciale a margine del controricorso

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana, n. 383/01/2015, depositata il 2 marzo 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 luglio

2019 dal Consigliere Dott. D’Orazio Luigi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. C.P., medico, chiedeva il rimborso irpef ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38 della somma di Euro 5.206,24, in quanto il proprio sostituto di imposta (la Asl) aveva applicato la ritenuta alla fonte in base alla tassazione ordinaria, invece che con riferimento a quella separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, lett. b, in quanto la somma di Euro 54.553,01, per emolumenti arretrati, erogatagli dalla Asl nel 2009 proveniva da una conciliazione tra le parti che aveva a fondamento la deliberazione della Regione Lazio n. 595 del 2000, da considerarsi come atto amministrativo sopravvenuto.

2. La Commissione tributaria regionale rigettava l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso, evidenziando che la percezione degli emolumenti arretrati era avvenuta per effetto del recepimento della Delib. Giunta Regionale Lazio 3 novembre 1998 nella delibera del Commissario Straordinario ASL n. 595 del 21-4-2000, sicchè l’intervenuta conciliazione si era limitata alla mera quantificazione degli importi da erogare. L’intervenuta conciliazione aveva solo consentito al contribuente la percezione degli emolumenti anticipatamente ai tempi necessari per avere una sentenza favorevole.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate.

4. Resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. b, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.”, in quanto le somme ricevute dal contribuente nel 2009 hanno fondamento nella conciliazione intervenuta in sede sindacale con la Asl, datore di lavoro, per compensi arretrati relativi agli anni dal 2000 al 2003, sicchè deve applicarsi la tassazione ordinaria e non quella separata di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, lett. b. Tali emolumenti trovano la loro fonte in un accordo negoziale costituito dal verbale di conciliazione e, quindi, dipendono dalla volontà delle parti. La deliberazione regionale 595/2000 non è atto amministrativo “sopravvenuto” al rapporto di lavoro, ma proprio la fonte dello stesso.

1.1. Tale motivo è fondato.

1.2. Anzitutto, si rileva che il motivo è ammissibile, in quanto, contrariamente a quanto esposto nel controricorso, la censura di violazione di legge articolata dal ricorrente non impinge nel merito dei fatti di causa, peraltro pacifici, non richiedendo in alcun modo una rivalutazione degli stessi, non consentita in sede di legittimità.

Inoltre, non si può applicare il principio di inammissibilità del ricorso per “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, in quanto trattasi di questione di puro diritto che non attinge i profili della motivazione della decisione.

1.3. E’ pacifico tra le parti che la conciliazione tra le parti è avvenuta, in sede sindacale, prima della introduzione della controversia giudiziale, in relazione ad emolumenti maturati tra il 2000 ed il 2003.

In particolare, con delibera del Commissario straordinario n. 595 del 2000, conseguente alla Delib. Regione Lazio n. 5836 del 1998 (con cui si prevedeva che le Asl potessere utilizzare forme di remunerazione legate al risultato), è stata autorizzata l’attività intramoenia dei medici, con destinazione del 30 % del risparmio così generato dall’erogazione di assistenza integrativa, svolta come attività libero professionale intramuraria, ripartendo il risparmio tra il personale di equipe che svolgeva tale attività.

Con il verbale di conciliazione, proprio al fine di prevenire un contenzioso con il personale in servizio o già in servizio presso il Dipartimento del farmaco dell’azienda Usl Roma H, si è ridotto l’importo degli emolumenti arretrati da Euro 81.854,30 ad Euro 54.553,01.

1.3. Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, comma 1, lett. b, prevede che “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditiò b)emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti”.

La ratio della disposizione è quella di tenere conto della peculiarità di redditi che, pur assumendo rilevanza fiscale in un solo momento, si formano nel corso di uno o più periodi di imposta precedenti, sicchè la loro eventuale imputazione al reddito complessivo di un periodo di imposta comporterebbe un pregiudizio per il contribuente.

Nella specie, però, il riconoscimento degli emolumenti arretrati è avvenuto solo in virtù di un accordo negoziale intercorso tra le parti, in sede sindacale, prima della instaurazione del giudizio, sicchè non è dipeso nè da una sentenza, nè dal provvedimento del Commissario.

Infatti, il provvedimento del Commissario straordinario 595 del 2000 non è sopravvenuto agli emolumenti arretrati accumulatisi negli anni dal 2000 al 2003, ma anzi ha rappresentato proprio la fonte degli stessi, con autorizzazione allo svolgimento di attività intramoenia con destinazione del 30

del risparmio in favore del personale di equipe che svolgeva tale attività ulteriore.

Nè in tal modo v’è stata una modificazione della domanda da parte dell’amministrazione finanziaria, in quanto ben può il giudice procedere ad una differente qualificazione dei fatti di causa addotti dalle parti.

2. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata ma, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

3. Le spese dei gradi di merito vanno compensati tra le parti per la peculiarità della fattispecie. Le spese del giudizio di legittimità, per il principio della soccombenza, vanno poste a carico del contribuente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese di giudizio dei gradi di merito. Condanna il contribuente a rimborsare in favore della Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, i 10 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 30 ottobre 2019

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