Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27840 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27840 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: GRAZIOSI CHIARA

ORDINANZA
sul ricorso 12001-2016 proposto da:
BRACCIANI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI CAPOCCI 98, presso lo studio dell’avvocato
MASSIMILIANO KORNMULLER, rappresentato e difeso
dall’avvocato EMANUELE CONTINO;

– ricorrente contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

– intimato avverso l’ordinanza n. R.G. 1974/2015 del TRIBUNALE di BIELLA,
del 10/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/10/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA
GRAZIOSI.

Data pubblicazione: 22/11/2017

12001/2016

La Corte

rilevato che il Tribunale di Biella, con ordinanza del 9 marzo 2016, sciogliendo riserva presa in
udienza del 9 marzo 2016, accoglieva l’opposizione proposta ai sensi degli articoli 84 e 170
d.lgs. 115/2002 dall’avv. Francesco Bracciani avverso decreto, emesso il 16 giugno 2015 dal
giudice di pace di Biella – che aveva provveduto alla liquidazione dei compensi per la sua
attività di difensore di tale Giovanni Mancina svolta in un procedimento penale – riconoscendo
all’opponente una spettanza di C 265 oltre a 12,5% di spese generali e compensando le spese

rilevato che l’avv. Bracciani ha presentato ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo,
e che l’intimato Ministero della Giustizia non si difende;
rilevato che nell’unico motivo, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., il
ricorrente denuncia violazione dell’articolo 91 c.p.c. quanto al principio della soccombenza,
perché, pur avendo accolto integralmente l’opposizione, il giudice ha compensato le spese, e
ciò per la mancata resistenza di parte opposta e comunque per l’entità irrisoria della differenza
tra quanto riconosciuto rispetto alla liquidazione effettuata dal giudice di pace;
rilevato che il ricorrente osserva che nel caso di specie è applicabile l’articolo 91 c.p.c. nel
vigente testo, per cui la compensazione può disporsi soltanto in caso di spese eccessive e
superflue, trasgressione dei canoni dell’articolo 88 c.p.c., soccombenza reciproca e assoluta
novità della questione o mutamento giurisprudenziale, ipotesi tutte qui non ricorrenti;
rilevato che deve anzitutto correggersi il riferimento all’articolo 91 c.p.c., poiché la
compensazione quale istituto derogativo rispetto al generale principio della
soccombenza/causalità è governata dall’articolo 92, primo comma (spese eccessive o superflue
e violazione dell’articolo 88 c.p.c.) e secondo comma (soccombenza reciproca, novità della
questione trattata o mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti), del codice di
rito;
rilevato che effettivamente deve essere applicato l’articolo 92 c.p.c. così come modificato precisamente, nel secondo comma – dalla riforma del 2014 (d.l. 12 settembre 2014 n. 132,
convertito con modifiche in I. 10 novembre 2014 n. 162), mentre, per disporre la
compensazione totale delle spese, il Tribunale non si è rapportato ad alcuno dei canoni dettati
dall’articolo 92 c.p.c. nel testo appunto vigente;
ritenuto pertanto che sussiste la violazione di legge denunciata, in quanto il Tribunale ha
fondato la compensazione delle spese della fase di opposizione su elementi normativamente
inconferenti, quali la mancata resistenza di controparte e la mininnale dimensione economica
della modifica rispetto alla liquidazione oggetto della opposizione;

della fase di opposizione;

ritenuto che quindi il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione dell’ordinanza
nella parte in cui dispone la compensazione delle spese, e ritenuto altresì che sussistano i
presupposti per l’applicazione dell’articolo 384, secondo comma, c.p.c., per cui l’intimato deve
essere condannato al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio di merito, liquidate
complessivamente nella misura di C 440, oltre a spese generali al 15%, Iva e CPA;

P.Q.M.

Accogliendo il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata per quanto di ragione e decidendo nel
merito condanna l’intimato al pagamento al ricorrente delle spese del giudizio di merito nella
misura di C 440, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge; condanna altresì
l’intimato a rifondere al ricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi C 300, oltre a C 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonché agli
accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2017

Il Presidente

ritenuto che l’intimato, 0 in unto soc mb_ente, .cleve essere condannato a rifondere a
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rk x-2 ft.
liquidate corie da dispositivo;
controparte le spese del

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