Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27840 del 04/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 04/12/2020), n.27840

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16346-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.

– ricorrente –

contro

AUTO.CAR 0.6.12 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale

rappresentante p.t., elett.te dom.to in Pistoia, al V.le Vittorio

Veneto, n. 31, presso lo studio del Dott. SAURO TRINCI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 372013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

della TOSCANA, depositata il 30/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2020 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla AUTO.CAR 0.6.12 S.R.L. IN LIQUIDAZIONE alcuni avvisi di accertamento relativi alle annualità 2002-2003 e 2004, contestando alla stessa l’indebita applicazione del regime del margine nell’acquisto di alcune autovetture usate da fornitori italiani, con conseguente recupero a tassazione dell’I.V.A. ordinaria, nonchè l’omessa fatturazione di somme ricevute dai clienti a titolo di deposito cauzionale (da qualificare, a detta dell’Ufficio, quale acconto prezzo) e l’omessa scritturazione del registro degli inventari;

che la AUTO.CAR impugnò detti provvedimenti innanzi alla C.T.P. di Pistoia la quale, con sentenza 2/1/10, previa riunione dei ricorsi, li accolse;

che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Toscana la quale, con sentenza 37/13/2013, depositata il 30.4.2013, rigettò il gravame, confermando integralmente – per quanto in questa sede ancora rileva l’impugnata sentenza, avuto riguardo alla corretta applicazione, ad opera della contribuente, del cd. regime del margine;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata la AUTO.CAR.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 41 del 1995, artt. 36-40, in combinato disposto con gli artt. 2697,2727 e 2729 c.c., per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto che (a) non gravasse sulla contribuente, in quanto terza estranea al rapporto di importazione dei veicoli rispetto al cui acquisto la stessa aveva goduto dell’applicazione del cd. “regime del margine”, l’onere di verificare i presupposti soggettivi di operatività di tale regime, (b) diversamente determinandosi, a carico della AUTO.CAR, un’indebita inversione dell’onere della prova;

che il motivo è fondato;

che qualora l’Amministrazione finanziaria contesti, in forza di elementi oggettivi e specifici, la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime di favore del cd. margine, spetta al contribuente medesimo dimostrare la propria buona fede che, rispetto alla compravendita di veicoli usati, si connota nella diligente individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, anche in via presuntiva, se VIVA sia già stata assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione (Cass., Sez. 5, 14.12.2018, n. 32402, Rv. 65210901). A tale specifico riguardo, peraltro, le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, 12.9.2017, n. 21105, Rv. 64530801) hanno evidenziato che, nell’ipotesi in cui emerga che i precedenti proprietari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte per l’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegati nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole in favore dell’acquirente (in senso conforme, più recentemente, Cass., Sez. 5, 11.5.2018, n. 11437, Rv. 648074-01 e Cass., Sez. 5, 17.9.2020, n. 19374);

che tali principi sono stati effettivamente disattesi dalla C.T.R., la quale erroneamente ha escluso (1) che la AUTO.CAR, in quanto terza rispetto al rapporto di importazione dei veicoli, potesse concretamente accertare e sindacare la legittimità del regime I.V.A. applicato dai precedenti acquirenti (propri danti causa) e (b) che l’uso, da parte dei precedenti proprietari e per la propria attività (quali società di autonoleggio, leasing e finanziarie – cfr. p. 2, prime 8 righe della motivazione ella gravata decisione), dei veicoli poi acquistati dalla AUTO.CAR possa costituire una presunzione idonea, ex se, a contestare l’applicazione del regime del margine;

Ritenuto che il ricorso debba essere, pertanto, accolto, con la conseguente cassazione e rinvio dalla causa alla C.T.R. della Toscana, affinchè decida la res controversa attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa l’impugnata decisione e rinvia la causa C.T.R. della Toscana, affinchè decida la res controversa attenendosi ai principi che precedono, liquidando, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2020

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