Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2784 del 07/02/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2784 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 17942-2013 proposto da:
FALLIMENTO COOP. AGRICOLA POMOSOLE SRL
00604640656, in persona del curatore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio
dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FERRAJ OLI FRANCESCO
SAVERIO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GRIECO GERARDO, SEMIOLI ANNA MARIA, DE VIVO
ELVIRA, DE VIVO GIUSEPPA, NOCERA CAROLINA,
SEMIOLI CARLO, CAPUTO ANNA MARIA, NOCERA
GIUSEPPE, CAPUTO ROSA, SEMIOLI GIOVANNA, NOCERA
GABRIELE o ANGELO GABRIELE;
Data pubblicazione: 07/02/2014
- intimati avverso l’ordinanza n. 15691/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 18/09/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
PREMESSO
Con ordinanza 18 settembre 2012, n. 15691, questa Corte ha
accolto il ricorso per regolamento di competenza avverso ordinanza di
sospensione del processo proposto dal curatore del fallimento della
Coop. agricola Pomosole s.r.l. nei confronti del sig. Carlo Semioli ed
altri e, pur avendo motivato, quanto alle spese processuali, che le stesse
“seguono la soccombenza”, ha poi, in dispositivo, condannato il
ricorrente al pagamento delle spese medesime in favore delle parti
controricorrenti sig.ri Carlo Semioli, Anna Maria Semioli, Giuseppe
Nocera e Gabriele Nocera.
Il curatore propone pertanto istanza di correzione di errore
materiale nel senso che la condanna al pagamento delle spese
processuali è disposta a carico dei controricorrenti e a favore del
ricorrente.
Il Consigliere relatore ha proposto, con relazione ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c., l’accoglimento dell’istanza.
La relazione è stata comunicata al P.M. e agli avvocati delle parti
costituite. Non sono state presentate conclusioni o memorie.
CONSIDERATO
L’istanza va accolta, atteso che quanto si legge nel dispositivo
dell’indicata ordinanza, contrastante con la espressa motivazione in
punto di spese processuali e con lo stesso contenuto della decisione, è
evidentemente frutto di null’altro che una svista (cfr., per tutte, Cass.
Ric. 2013 n. 17942 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
Sez. Un. 9438/2002).
Va pertanto disposta la richiesta correzione della sentenza di cui
si tratta nel senso che la condanna alle spese processuali è pronunciata
in favore della curatela e a carico delle parti controricorrenfi.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali del
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l’effetto dispone rettificarsi la
propria ordinanza 18 settembre 2012, n. 15691 sostituendo, nel
dispositivo, alle parole “condanna il ricorrente” le parole “condanna i
controricorrenti Semioli Carlo, Semioli Anna Maria, Semioli Giovanna,
Nocera Giuseppe e Nocera Gabriele” e alle parole “in favore dei
controricorrenti Semioli Carlo, Semioli Anna Maria, Nocera Giuseppe
e Nocera Gabriele” le parole “in favore del ricorrente”.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 novembre
2013
procedimento di correzione.