Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2784 del 06/02/2020
Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 06/02/2020), n.2784
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24670-2019’proposto da:
C.B., ricorso non depositato;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei
Portoghesi 12 che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il
18/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria;
Fatto
RILEVATO
che:
– a seguito di ricorso notificato da C.B. il 17/6/2019 avverso il decreto del Tribunale di Cagliari che gli ha negato la protezione internazionale e forme complementari di protezione, il Ministero dell’interno resiste con controricorso notificato il 29/7/2019.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il ricorso va preliminarmente dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. perchè, come risulta da certificato negativo della Cancelleria centrale civile del 27/8/2019, non è stato depositato nel termine di giorni venti dalla notifica al resistente avvenuta a mezzo PEC il 17/6/2019;
– la declaratoria di improcedibilità e l’applicazione del principio di soccombenza comportano la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del contro ricorrente nella misura liquidata in dispositivo (cfr. Cass. 904/1963);
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 1500,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della sesta-2 sezione civile, il 4 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 6 febbraio 2020