Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2784 del 06/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2784 Anno 2018
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FEDELE ILEANA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Cavallaro Anna Maria, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe
Berretta, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma,
via Barberini 67
– ricorrente contro
Terme di Acireale s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Andronico,

domiciliata presso la Corte di cassazione
– controricorrente nonché contro
Regione Sicilia, in persona del Presidente pro tempore
Azienda autonoma delle Terme di Acireale, in persona del legale
rappresentante pro tempore

Data pubblicazione: 06/02/2018

- intimate avverso
la sentenza n. 1228/2015 della Corte d’Appello di Catania, depositata
in data 15 dicembre 2015.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
la Corte di appello di Catania ha respinto l’appello proposto da Anna
Maria Cavallaro avverso la decisione di primo grado di rigetto della
domanda intesa al riconoscimento del diritto all’inquadramento
superiore rivendicato (1° livello super B o, in subordine, 10 livello) ed
alla condanna in solido della Terme di Acireale s.p.a., della Regione
Sicilia e dell’Azienda Autonoma delle Terme di Acireale al pagamento
delle conseguenti differenze retributive;
contro tale decisione la Cavallaro propone ricorso articolato in cinque
motivi, cui resiste la Terme di Acireale s.p.a. con controricorso,
mentre le ulteriori parti intimate non hanno svolto attività difensiva;
è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;
parte ricorrente ha depositato memoria.
Ritenuto che:
con il primo motivo si censura la violazione degli artt. 15 e ss. del
c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali del 23 maggio 1995, poi
confermato dal successivo contratto del 15 giugno 1999, in relazione
all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte di appello
tenuto in adeguata considerazione la graduazione della discrezionalità
tra i livelli 10 super, 10 e 2°;
con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 15 e ss. del
c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali del 23 maggio 1995, poi
confermato dal successivo contratto del 15 giugno 1999, in relazione

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partecipata del 6 dicembre 2017 dal Consigliere Ileana Fedele.

all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in stretto riferimento al primo
motivo di ricorso, quanto alle norme regolamentari interne ed alla
specificazione che, tramite esse, può assegnarsi alle norme
contrattuali;
con il terzo motivo si censura la violazione degli artt. 414, 416 e 437

avere la Corte di appello omesso di considerare le decadenze
derivanti dalla tardiva costituzione della controparte nel giudizio di
primo grado;
con il quarto motivo si censura la violazione dell’art. 2 del R.d. 30
ottobre 1933, n. 1611, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omesso
esame di un fatto decisivo della controversia, in violazione degli artt.
112, 115, e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ., per non avere la Corte di appello considerato che la delega
alla difesa conferita alla ricorrente dall’Avvocatura dello Stato
implicava lo svolgimento di fatto delle mansioni di funzionario;
con il quinto motivo, proposto in via subordinata, si censura la
violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,
n. 3, cod. proc. civ., per la mancata compensazione, anche parziale,
delle spese di lite;
i primi due motivi di ricorso – che possono essere unitariamente
valutati in quanto entrambi mirano a censurare la valutazione
espressa nella sentenza impugnata in ordine al grado di
discrezionalità richiesto per l’inquadramento nei diversi livelli,
posseduto e rivendicati – sono inammissibili, in quanto, attraverso la
deduzione di un vizio di legittimità della normativa contrattuale e
delle norme regolamentari interne, tendono piuttosto a sollecitare
un’inammissibile rivalutazione, nel merito, delle risultanze istruttorie,
quanto all’autonomia e discrezionalità di cui effettivamente godesse la
dipendente (Cass. 04/04/2017, n. 8758); ed invero, dalla disamina

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cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per

della sentenza impugnata emerge che la Corte di appello ha
compiutamente e correttamente esaminato le declaratorie
contrattuali in questione quanto al crescente e differente grado di
discrezionalità richiesto rispetto al 2° livello di inquadramento della
lavoratrice (in particolare, pp. 8-9 sentenza) e valutato

richiamato nell’atto di appello (pp. 5-8 sentenza) per giungere a
confermare la decisione già resa dal primo giudice in ordine
all’insussistenza dell’autonomia e discrezionalità richieste per il
riconoscimento dell’inquadramento superiore rivendicato, anche in
riferimento al livello 1° (pp. 8-9 sentenza);
il terzo motivo è inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza, in quanto non sono stati forniti i riferimenti necessari
per individuare la dedotta violazione processuale (Cass. 02/02/2017,
n. 2771) e, soprattutto, i riflessi di tale violazione sulla decisione
impugnata, non essendo stato dedotto che la Corte di appello abbia in
concreto irritualmente accolto eccezioni ovvero utilizzato prove
tardivamente sollevate o richieste dal datore di lavoro per respingere
la domanda della lavoratrice, e prospettandosi, piuttosto, una nuova
valutazione della posizione della ricorrente, nella parte in cui si
evidenzia che, in assenza di altri dipendenti nelle posizioni invocate, è
stata proprio la Cavallaro ad intrattenere i rapporti direttamente con i
vertici dell’azienda;
il quarto motivo è parimenti inammissibile, in quanto, come già
osservato in relazione al primo ed al secondo motivo, attraverso la
deduzione della violazione di legge, in ordine alla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, si tende a sollecitare una nuova
valutazione della documentazione prodotta in proposito per dedurne
la prova dello svolgimento delle mansioni di funzionario, e ciò a fronte
della puntuale ed approfondita valutazione resa dalla Corte di appello,
che, confermando il giudizio reso in primo grado, ha escluso che, in

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approfonditamente la valenza di ogni singolo documento prodotto e

concreto,

l’attività

svolta

dalla

ricorrente

quale

delegata

dell’Avvocatura di Stato fosse connotata dalla discrezionalità richiesta
per il superiore inquadramento rivendicato;
il quinto motivo, proposto in via subordinata e relativo al regime delle
spese processuali, è inammissibile, in quanto esula dal sindacato della

valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese
processuali, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di
concorso di altri giusti motivi, rientrando nel potere discrezionale del
giudice di merito (Cass. 31/03/2017, n. 8421; Cass. 17/10/2017, n.
24502);
pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza, quanto alla controricorrente, mentre non vi
è luogo a provvedere sulle spese delle parti intimate, nei cui confronti
la pur sollecitata rinnovazione della notificazione, irritualmente
eseguita presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, si
sarebbe tradotta, oltre che in un aggravio di spese, in un
allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione,
senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei
diritti processuali delle parti (Cass. 11/10/2017, n. 23901);
in relazione all’esito del ricorso e considerata l’epoca di introduzione
del procedimento, ricorrono i presupposti per l’applicazione del
disposto di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della
controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in
euro 4.00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura

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Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la

del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli
accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 dicembre 2017
Presidente
ietro Curzio)
,

ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

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