Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2784 del 04/02/2011

Cassazione civile sez. I, 04/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 04/02/2011), n.2784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.C., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di Collaredo

n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo rappresenta e

difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro-tempore, rappresentata e difesa, per legge,

dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministro

pro-

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Genova

depositato il 3 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.C. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha rigettato il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi in primo grado avanti al t.a.r. Toscana dal maggio 1995 al febbraio 2003.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti de Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte ne giudizio di merito e che non può essere considerato successore ex art. 111 c.p.c., della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avendo acquistato legittimazione passiva esclusiva solo per i procedimenti ex L. n. 89 del 2001, proposti successivamente all’entrata in vigore della L. n. 296 del 2006.

Con i tre motivi di ricorso, che per la sostanziale unitarietà delle censure proposte possono essere trattati congiuntamente, ci si duole che il giudice del merito abbia escluso la sussistenza di un patema d’animo quale conseguenza della irragionevole durata del processo sulla sola base dell’avvenuto rigetto della domanda e della originaria consapevolezza di tale inevitabile esito.

Ritiene il Collegio che i motivi siano manifestamente fondati in quanto dal principio secondo cui “In tema di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, l’ansia e la sofferenza – e quindi il danno non patrimoniale – per l’eccessivo prolungarsi del giudizio costituiscono i riflessi psicologici che la persona normalmente subisce per il perdurare dell’incertezza sull’assetto delle posizioni coinvolte dal dibattito processuale e, pertanto, se prescindono dall’esito della lite (in quanto anche la parte poi soccombente può ricevere afflizione per l’esorbitante attesa della decisione), restano in radice escluse in presenza di un’originaria consapevolezza della inconsistenza delle proprie istanze, dato che, in questo caso, difettando una condizione soggettiva di incertezza, viene meno il presupposto del determinarsi di uno stato di disagio (nella fattispecie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso il decreto della corte d’appello che aveva negato rilevanza alla durata del giudizio avanti alla Corte dei Conti, promosso in materia di riconoscimento di miglioramenti economici sulla pensione, non dovuti secondo “massiccia, pregressa ed anche recente e recentissima giurisprudenza”) (Sez. 1^, Sentenza n. 25595 del 22/10/2008) si evince che, in ogni caso, rileva la convinzione circa l’esito della domanda esistente all’atto della proposizione della stessa e non quella che può configurarsi in corso di causa.

Poichè nella fattispecie risulta che la giurisprudenza richiamata dal giudice del merito per giustificare la ritenuta manifesta infondatezza della domanda è posteriore alla proposizione della stessa, tale elemento, nei limiti in cui può in astratto essere rilevante, non poteva essere invocato quale prova della consapevolezza della temerarietà dell’azione.

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre solo per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di Euro 4.000 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni 4 e mesi nove di irragionevole ritardo quale risulta dagli atti detraendo anni tre dalla durata complessiva.

Le spese, anche del giudizio di merito, seguono la soccombenza e debbono essere posta a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri mentre possono essere compensate quanto al rapporto tra Ministero che non si è difeso sul punto e ricorrente.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4.000, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 873, di cui Euro 378 per diritti, Euro 445 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 700, di cui Euro 600 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge;

spese distratte in favore del difensore antistatario; compensa le spese nel rapporto tra ricorrente e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2011

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