Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27839 del 22/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27839 Anno 2017
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: RUBINO LINA

ORDINANZA
sul ricorso 25780-2016 proposto da:
DI CARLO ROSARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
TACITO 90, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VACCARO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELO GIUSEPPE
PATA N E’ ;
– ricorrente contro
PETRALIA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO LATTUCA;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1199/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 20/07/2016;

Data pubblicazione: 22/11/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. LINA
RUBINO.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Di Carlo Rosaria propone ricorso per cassazione articolato in

Petralia Antonio, per la riforma della sentenza n. 1199\2016,
depositata in data 20.7.2016 dalla Corte d’Appello di Catania,
notificata il 2.9.2016 (ricorso tempestivamente notificato nei
sessanta giorni dalla allegata notifica), con la quale la corte
d’appello accoglieva l’impugnazione della ditta Petralia contro
la sentenza di primo grado che l’aveva condannata a risarcire i
danni subiti dalla Di Carlo a seguito di un furto in
appartamento, reso possibile dall’esistenza dinanzi alle
aperture dello stesso di un ponteggio privo di allarme e non
sorvegliato, eretto dalla ditta Petralia per l’esecuzione di lavori
di manutenzione condominiale.
Resiste il Petralia con controricorso.
La causa, su proposta del relatore nel senso della manifesta
infondatezza del ricorso, è stata avviata alla trattazione
camerale non partecipata.
Il collegio, a seguito di discussione in camera di consiglio,
presa visione della memoria depositata dalla ricorrente,
concorda con la valutazione del relatore.
La ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione del
principio del contraddittorio, non avendo la ditta appellante
evocato in giudizio in appello il condominio convenuto, e non
avendo provveduto il giudice d’appello ad integrare il
contraddittorio nei confronti del condominio.

Ric. 2016 n. 25780 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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un unico, articolato motivo nei confronti di Ditta Petralia di

Inoltre, deduce l’omessa, insufficiente o contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia
prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio.
Infine, contesta la decisione impugnata laddove ha ritenuto
non accertata l’esistenza del nesso causale tra l’esistenza dei

appartamento, avendo la corte ritenuto che la danneggiata non
avesse fornito alcuna prova proprio in ordine all’accesso
all’appartamento attraverso le finestre e le aperture frontistanti
il ponteggio piuttosto che attraverso un altro passaggio, quale,
principalmente, la stessa porta d’ingresso.
Il ricorso, inammissibile laddove fa riferimento ad una nozione
di vizio di motivazione non più in vigore al momento del suo
deposito, è infondato quanto alle altre censure.
Da un lato, non è configurabile una violazione del principio del
contraddittorio in quanto, dando luogo la proposta azione di
risarcimento danni a cause scindibili nei confronti del
condominio, da un lato e della ditta proprietaria del ponteggio,
dall’altro, la mancata proposizione dell’impugnazione nei
confronti di una delle parti non produce che il passaggio in
giudicato della sentenza di primo grado nei suoi confronti (v.
Cass. n. 24482 del 2016).
Dall’altro, l’accertamento in concreto sulla mancanza di prova
in ordine alla sussistenza del nesso causale è accertamento in
fatto, non sindacabile in cassazione.
Il ricorso va complessivamente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al
dispositivo.
Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore
al 30 gennaio 2013, e la ricorrente ne è uscita soccombente.
La Corte dà atto pertanto della sussistenza dei presupposti per
Ric. 2016 n. 25780 sez. M3 – ud. 04-10-2017
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ponteggi e l’introduzione dei ladri all’interno del suo

il versamento da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13
comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per
il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

La Corte rigetta il ricorso.
Liquida in favore della controricorrente le spese legali nella
misura di euro 1.400,00, oltre euro 200,00 per esborsi,
contributo spese generali ed accessori.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per l’obbligo
della ricorrente al versamento di un importo pari al contributo
unificato.
Roma, 4 ottobre 2017

P.Q.M.

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